§ 3.10.44 - L.R. 27 gennaio 2000, n. 10.
Disciplina dell'esercizio delle attività professionali, delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:27/01/2000
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Organizzazione delle funzioni in ambito regionale).
Art. 3.  (Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo).
Art. 4.  (Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo).
Art. 5.  (Comitato tecnico-consultivo regionale).
Art. 6.  (Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo).
Art. 7.  (Domanda per il rilascio dell'autorizzazione).
Art. 8.  (Istruttoria preliminare).
Art. 9.  (Esito dell'istruttoria ed adempimenti ulteriori).
Art. 10.  (Provvedimento di autorizzazione).
Art. 11.  (Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo).
Art. 12.  (Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo).
Art. 13.  (Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo).
Art. 14.  (Garanzia assicurativa).
Art. 15.  (Deposito cauzionale).
Art. 16.  (Redazione dei programmi di viaggio).
Art. 17.  (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
Art. 18.  (Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo).
Art. 19.  (Esame di idoneità).
Art. 20.  (Commissione d'esame).
Art. 21.  (Attestato di idoneità).
Art. 22.  (Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo).
Art. 23.  (Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale).
Art. 24.  (Associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti a livello locale).
Art. 25.  (Turismo scolastico).
Art. 26.  (Sanzioni amministrative).
Art. 27.  (Trasferimento di risorse e di personale).
Art. 28.  (Abrogazioni).


§ 3.10.44 - L.R. 27 gennaio 2000, n. 10. [1]

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali, delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia.

(B.U. 19 febbraio 2000, n. 5).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni da parte delle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 10 della stessa L. 217/1983 e di altri organismi operanti nel settore.

     2. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti.

     3. Non sono soggetti, altresì, alle disposizioni della presente legge i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615 ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l'apertura di propri distinti uffici.

 

     Art. 2. (Organizzazione delle funzioni in ambito regionale).

     1. Nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, sono riservati alla Regione, oltre alle funzioni ed i compiti relativi alla programmazione ed all'adozione di atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega ai sensi del presente articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la predisposizione delle polizze assicurative standard di cui all'articolo 14, i depositi cauzionali di cui all'articolo 15, le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, di cui agli articoli 23 e 24.

     2. Le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di agenzie di viaggi e turismo, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo sulle relative attività, sono delegate alle province competenti per territorio ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione dal comma 1. Fatti salvi gli interventi di competenza degli organi di sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti con leggi dello Stato, le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo avvalendosi anche delle Aziende di promozione turistica (APT) competenti per territorio.

 

     Art. 3. (Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo).

     1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi od anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", in attuazione della direttiva 90/314/CEE.

     2. Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività:

     a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, senza vendita diretta al pubblico, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;

     b) intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici.

     3. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera b), svolgono altresì, ai sensi della Convenzione internazionale di cui alla L. 1084/1977 e del D.Lgs. 111/1995, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula ed all'esecuzione dei contratti di viaggio.

     4. Rientrano tra le attività di cui al comma 3:

     a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici, per conto delle imprese nazionali od estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altro tipo di trasporto;

     b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

     c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei propri clienti da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

     d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive di cui all'articolo 6 della L. 217/1983, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

     e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attività di cui al comma 1, realizzati anche mediante reti e strumenti informatici, indicando comunque gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10.

 

     Art. 4. (Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo).

     1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), possono svolgere anche le seguenti attività nel rispetto delle norme che le regolano con le prescritte autorizzazioni:

     a) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

     b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

     c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

     d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito e cambio di valuta;

     e) le operazioni di emissione in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze assicurative [2];

     f) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, oltre alla distribuzione e vendita di guide, carte topografiche, videocassette, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;

     g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi sportivi;

     h) l'organizzazione di convegni e congressi;

     h-bis) la vendita di abbonamenti alle Pay TV [3];

     h-ter) la vendita di servizi collegati a Lottomatica, tra cui emissione e vendita di biglietti ferroviari a breve percorrenza, bolli auto, ricariche cellulari [4];

     h quater) la vendita di articoli da viaggio quali mezzi di pagamento elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la vacanza [5].

     2. Le agenzie di viaggi e turismo possono convenire con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture, diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tali prestazioni sono consentite esclusivamente nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti.

     3. L'attività di cui al comma 2 è subordinata a preventiva comunicazione al competente servizio della provincia.

 

     Art. 5. (Comitato tecnico-consultivo regionale).

     1. E' istituito il Comitato tecnico-consultivo regionale per le agenzie di viaggi e turismo, di seguito denominato Comitato, con il compito di formulare pareri e proposte in ordine alla programmazione ed alla politica turistica regionale ed alla tutela degli utenti.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) l'assessore regionale competente in materia di turismo, che lo presiede;

     b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo;

     c) cinque direttori delle APT, una per ciascuna provincia e dal direttore dell'APT di Roma;

     d) quattro rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo designati dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale;

     e) un funzionario della struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo che svolge funzioni di segretario.

     3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

 

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE

DI VIAGGI E TURISMO

 

     Art. 6. (Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo).

     1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 4, sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente per territorio.

     2. L'autorizzazione all'apertura di cui al comma 1 è rilasciata, sulla base dell'istruttoria di cui agli articoli 8 e 9, alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante, che ne abbiano fatto domanda ai sensi dell'articolo 7.

     3. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

     4. L'autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 3.

     5. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le norme previste dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

     6. L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella regione ovvero in altre regioni o in uno Stato dell'Unione europea, è soggetta a preventiva comunicazione alla provincia competente per territorio, contenente gli estremi dell'autorizzazione relativa all'agenzia principale, i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) ed f), riferiti ai locali nei quali si intende condurre l'attività della filiale e la documentazione prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera c).

     7. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione alla provincia.

     8. Le agenzie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non possono operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta.

     9. Le province sono tenute a comunicare all'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse, ogni modifica ad esse relativa, nonché l'elenco della agenzie di viaggi e turismo che hanno comunicato di voler svolgere l'attività di cui all'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 7. (Domanda per il rilascio dell'autorizzazione).

     1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6 deve essere presentata in carta semplice alla provincia competente per territorio e deve indicare:

     a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le società, la denominazione, la ragione sociale, la sede della società e le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;

     b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

     c) le attività che si intendono esercitare con riferimento a quelle indicate all'articolo 3;

     d) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

     e) per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, il requisito di indipendenza dei locali dalle altre attività svolte nella struttura stessa;

     f) la denominazione prescelta per l'agenzia e, in subordine, altre che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione. Non può in ogni caso essere adottata la denominazione di comuni, isole o regioni italiane.

     2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio;

     b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;

     c) certificato del Tribunale attestante che nei confronti degli amministratori della società non sono in corso procedure fallimentari e concorsuali o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;

     d) la planimetria ed il nulla osta tecnico sanitario per le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);

     e) dichiarazione bancaria attestante la possibilità di affidamento di:

     1) 400 milioni, per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);

     2) 200 milioni per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

 

     Art. 8. (Istruttoria preliminare).

     1. Ai fini dell'istruttoria della domanda di cui all'articolo 7, la provincia competente accerta:

     a) la regolarità della domanda, nonché la completezza e congruità della documentazione ad essa allegata;

     b) che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, tramite la richiesta di parere da avanzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento del turismo;

     c) il possesso per il titolare persona fisica, o per il legale rappresentante in caso di società, dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 7, comma 2.

 

     Art. 9. (Esito dell'istruttoria ed adempimenti ulteriori).

     1. Le domande di cui all'articolo 7 sono dichiarate ammissibili o sono rigettate con apposito provvedimento della provincia da comunicare all'interessato.

     2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, deve trasmettere alla provincia:

     a) copia del versamento della tassa di concessione regionale nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore;

     b) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 14;

     c) documentazione idonea a certificare l'agibilità dei locali e la destinazione d'uso degli stessi ai fini commerciali;

     d) copia del versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 15;

     e) le complete generalità della persona, scelta dall'elenco regionale di cui all'articolo 22, che assume la direzione tecnica dell'agenzia, salvo che questa sia assunta dallo stesso interessato.

     3. Trascorso il termine fissato dal comma 2 senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovate motivazioni, la provincia può concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori sessanta giorni per detti adempimenti.

 

     Art. 10. (Provvedimento di autorizzazione).

     1. Conclusa l'attività di istruttoria di cui agli articoli 8 e 9, la provincia concede l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che deve espressamente indicare:

     a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;

     b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società va altresì indicata la denominazione e la ragione sociale ed il legale rappresentante;

     c) l'attività autorizzata tra quelle di cui all'articolo 3, comma 2;

     d) il direttore tecnico;

     e) l'ubicazione dei locali di esercizio.

     2. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività.

     3. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.

 

     Art. 11. (Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo).

     1. Il titolare di un agenzia di viaggi e turismo che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'agenzia stessa ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, l'assessorato provinciale competente in materia di turismo e l'APT territorialmente competente.

     2. Il termine di chiusura non può superare i tre mesi nel corso dell'anno. E' ammessa una sola proroga per non più di tre mesi, per comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della provincia.

     3. Nel caso che la chiusura temporanea avvenga senza la comunicazione di cui al comma 1 o che la sede non sia riaperta decorso il termine di proroga, la provincia dispone la revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 12. (Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo).

     1. La provincia autorizza i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui all'articolo 10, comma 1. A tal fine i mutamenti suddetti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa, che provvede, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge, in relazione alla sola modifica richiesta.

     2. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di rilascio.

 

     Art. 13. (Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo).

     1. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate ai sensi della presente legge, o le rispettive filiali, sono iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

     2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società ed al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla provincia ai sensi della presente legge.

     3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le provincie trasmettono alla Regione, gli elenchi di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR).

 

     Art. 14. (Garanzia assicurativa).

     1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare entro il termine fissato dall'articolo 9, comma 2, polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale di cui alla L. 1084/1977, nonché dal D.Lgs. 111/1995.

     2. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.

 

     Art. 15. (Deposito cauzionale).

     1. Entro il termine fissato dall'articolo 9, comma 2, il titolare dell'agenzia deve versare alla Regione un deposito cauzionale di lire 40 milioni per le autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 2.

     2. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     3. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore, o può essere costituita mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.

     4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.

     5. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza, per effetto dell'applicazione del comma 4, essa deve essere reintegrata nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione ad adempiervi.

     6. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, viene effettuato dalla Giunta regionale entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.

 

     Art. 16. (Redazione dei programmi di viaggio).

     1. I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati o prodotti da agenzie di viaggi e turismo, sia per l'interno che per l'estero, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 111/1995.

     2. Il riferimento ai programmi di cui al comma 1 deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento nella promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

     3. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, relativi a soggiorni, viaggi o crociere, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati ai sensi del comma 1.

     4. Le agenzie di viaggi e turismo, produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni, trasmettono alla provincia competente, prima della data di inizio della diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili, al fine di verificare che gli stessi siano redatti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Decorsi trenta giorni dalla data di invio del materiale, senza che sia pervenuta dalla provincia competente alcuna risposta, l'agenzia può procedere alla diffusione del materiale stesso.

 

     Art. 17. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

     1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi:

     a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

     b) quando non vengano comunicati i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia ai sensi dell'articolo 12;

     c) per l'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 10, comma 3;

     d) qualora l'agenzia non provveda a reintegrare il deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

     e) in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, commi 3 e 6;

     f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale od internazionale.

     2. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

     a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;

     b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;

     c) in caso di mancata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 14.

 

CAPO III

RESPONSABILITA' TECNICA

 

     Art. 18. (Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo).

     1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo principale è affidata alla persona fisica titolare dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o al legale rappresentante in caso di società, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma secondo, della L. 217/1983, accertati ai sensi del D.Lgs. 392/1991 ed iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 22.

     2. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti, con carattere di continuità ed esclusività, la propria attività nell'agenzia di viaggi e turismo o non possieda i requisiti di cui al comma 1, la responsabilità di direzione tecnica è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 22.

     3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono curare la gestione tecnica dell'agenzia, con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia principale. In caso di inosservanza di questi obblighi la provincia provvede alla sospensione dell'esercizio della professione fino ad un massimo di sei mesi e, nell'ipotesi di recidiva, alla cancellazione dall'elenco provinciale.

     4. Sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 22:

     a) coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, previo superamento di apposito esame di idoneità all'esercizio della professione, previsto dall'articolo 19;

     b) coloro che siano in possesso dei requisiti riconosciuti dal D.Lgs. 392/1991.

     5. Sono inoltre iscritti, su domanda, all'elenco dei direttori tecnici:

     a) coloro che in altre regioni hanno superato l'esame equivalente a quello previsto dall'articolo 19;

     b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso dei titoli e documenti previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. 392/1991;

     c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo di idoneità equiparato, in base ai principi di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

     6. In caso di cessazione dell'attività da parte del direttore tecnico o di sospensione di questo per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi in un anno, il titolare dell'agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona iscritta nell'elenco di cui all'articolo 22.

 

     Art. 19. (Esame di idoneità).

     1. La provincia indice, almeno una volta ogni due anni, la sessione d'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo cui possono presentare domanda di partecipazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea. A tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente;

     c) possesso del diploma di scuola media superiore, legalmente rilasciato o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;

     d) godimento dei diritti civili e politici;

     e) conoscenza di due lingue straniere sulle quali l'interessato intende sostenere l'esame tra quelle maggiormente diffuse, di cui almeno una lingua dei paesi appartenenti all'Unione europea.

     2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia del versamento, a titolo di concorso alle spese di effettuazione dell'esame, ai sensi del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, nella misura e nei modi stabiliti nel decreto di indizione delle prove d'esame.

     3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

     4. L'esame di idoneità consiste in:

     a) una prova scritta nelle seguenti materie:

     1) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, elementi di contabilità obbligatoria, bilancio e contabilità gestionale;

     2) principi di legislazione turistica; una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda;

     b) una prova orale nelle seguenti materie:

     1) legislazione turistica;

     2) geografia turistica;

     3) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione;

     4) almeno due lingue straniere compresa quella oggetto della prova scritta.

     5. L'esame di idoneità è effettuato dall'apposita commissione costituita ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 20. (Commissione d'esame).

     1. Ai fini di cui agli articoli 18 e 19, la provincia territorialmente competente, nomina con proprio provvedimento, la commissione per l'accertamento dell'idoneità della professione di direttore tecnico, così composta:

     a) un dirigente dell'APT esistente nel competente ambito territoriale provinciale, che la presiede. Per l'ambito territoriale dell'intera provincia di Roma viene costituita un'unica commissione d'esame presieduta da un dirigente dell'APT della provincia di Roma, alla quale partecipa anche un dirigente dell'APT del comune di Roma;

     b) cinque docenti o esperti rispettivamente nelle materie di cui all'articolo 19, comma 4, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4);

     c) un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato dall'organizzazione di categoria più rappresentativa.

     2. La commissione esaminatrice è integrata da docenti o esperti nelle lingue straniere in relazione alle richieste di esame.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della provincia territorialmente competente.

     4. Ai membri della commissione competono le indennità previste dalla normativa regionale vigente in materia di partecipazione a commissione d'esame.

 

     Art. 21. (Attestato di idoneità).

     1. La provincia, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva gli elenchi degli idonei e rilascia i relativi attestati di idoneità comprovanti l'accertamento delle conoscenze di cui all'articolo 19.

 

     Art. 22. (Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo).

     1. Presso ciascuna provincia è tenuto ed aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 19 o che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b). Sono, altresì, iscritti in tale elenco i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 5.

     2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la provincia comunica alla Regione gli elenchi, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale annuale sul BUR.

 

CAPO IV

ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE

 

     Art. 23. (Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale).

     1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ed abbiano sedi operative nella regione ed almeno in altre tre regioni.

     2. Le associazioni di cui al comma 1 possono svolgere in modo continuativo ed esclusivamente per i propri associati, l'attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 111/1995 e dagli articoli 14 e 16.

     3. Le associazioni di cui al comma 1 devono possedere, per disposizione statutaria i seguenti requisiti:

     a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;

     b) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di democraticità;

     c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

     4. Le associazioni di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal medesimo comma 1, devono trasmettere alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo:

     a) copia dell'atto costitutivo;

     b) copia dello statuto;

     c) copia del bilancio annuale;

     d) documentazione comprovante, per ogni anno, l'avvenuto pagamento della garanzia assicurativa di cui all'articolo 14.

     5. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzia di viaggio e turismo, il programma annuale delle singole iniziative previste; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'attività.

     6. La Regione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 26, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni di cui al comma 1 fino all'eliminazione dell'irregolarità, qualora:

     a) la documentazione risulti insufficiente od incompleta;

     b) il programma o le eventuali variazioni non risultino comunicate ai sensi del comma 5;

     c) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;

     d) non venga stipulata o rinnovata la polizza assicurativa.

     7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, ogni altra associazione od organismo deve servirsi per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

 

     Art. 24. (Associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti a livello locale).

     1. Le associazioni senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali, della durata non superiore ai tre giorni, viaggio compreso, riservati esclusivamente ai propri associati od appartenenti.

     2. L'organizzazione e la realizzazione di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni delle presente legge purché venga stipulata un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni singola iniziativa e questa venga preventivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo almeno quindici giorni prima della data stabilita.

     3. Il tardivo o mancato invio della comunicazione dell'iniziativa ai sensi del comma 2, comporta il pagamento, rispettivamente, di una somma da lire 300 mila a lire 800 mila e da lire 800 mila a lire 2 milioni.

     4. La mancata stipula dell'assicurazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 26, comma 6.

     5. Le pro-loco non possono svolgere le attività indicate dal presente articolo.

 

CAPO V

TURISMO SCOLASTICO

 

     Art. 25. (Turismo scolastico).

     1. Le scuole e gli istituti che intendano svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi di durata superiore ad un giorno, devono attenersi, oltre alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati agli studi e dal Ministero della pubblica istruzione, anche alle disposizioni della presente legge.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 26. (Sanzioni amministrative).

     1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 3, senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge, è soggetto al pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate nonché all'immediata cessazione dell'esercizio ed alla chiusura dei locali [6].

     2. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni, tenuto conto delle attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.

     3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 4 milioni.

     4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 milione.

     5. Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 23 che esercitano le attività previste dalla presente legge senza essere iscritte nell'elenco regionale sono soggette al pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni.

     6. L'inosservanza per le associazioni senza scopo di lucro di cui agli articoli 23 e 24 della stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 comporta il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni.

     7. L'inosservanza per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 23 dell'invio annuale alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo del programma delle attività comporta il pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.

     8. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede ai sensi del titolo VI, capo II della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Come previsto dall'articolo 208 della L.R. 14/1999, in attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 194, comma 4 della L.R. 14/1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni limitatamente alle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 2 [7].

 

     Art. 27. (Trasferimento di risorse e di personale).

     1. Per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi previsti dalla presente legge si provvede in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 14/1999.

 

     Art. 28. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

     a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 63 e successive modificazioni;

     b) la lettera a), comma 2 dell'articolo 77 della L.R. 14/1999.

 

 

SOMMARIO

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Organizzazione delle funzioni in ambito regionale

Art. 3 - Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo

Art. 4 - Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo

Art. 5 - Comitato tecnico-consultivo regionale

 

CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI

VIAGGI E TURISMO

Art. 6 - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle

agenzie di viaggi e turismo

Art. 7 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 8 - Istruttoria preliminare

Art. 9 - Esito dell'istruttoria ed adempimenti ulteriori

Art. 10 - Provvedimento di autorizzazione

Art. 11 - Chiusura temporanea dell'agenzia

Art. 12 - Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo

Art. 13 - Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo

Art. 14 - Garanzia assicurativa

Art. 15 - Deposito cauzionale

Art. 16 - Redazione dei programmi di viaggi

Art. 17 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

 

CAPO III - RESPONSABILITA' TECNICA

Art. 18 - Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo

Art. 19 - Esame di idoneità

Art. 20 - Commissione d'esame

Art. 21 - Attestato di idoneità

Art. 22 - Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo

 

CAPO IV - ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE

Art. 23 - Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale

Art. 24 - Associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità

operanti a livello locale

 

CAPO V - TURISMO SCOLASTICO

Art. 25 - Turismo scolastico

 

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Sanzioni amministrative

Art. 27 - Trasferimento di risorse e di personale

Art. 28 - Abrogazioni

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 24 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 19.

[2] Lettera così modificata dall’art. 61 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 61 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 61 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 55 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 43.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 43.