§ 3.10.31 - Legge Regionale 27 settembre 1991, n. 60.
Interventi a sostegno della promozione turistica nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:27/09/1991
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Iniziative promosse dalla Regione).
Art. 4.  (Contributi economici).
Art. 5.  (Piano programmatico degli interventi all'estero).
Art. 6.  (Programmi di interventi).
Art. 7.  (Criteri di priorità).
Art. 8.  (Modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi).
Art. 9.  (Concessione dei contributi).
Art. 10.  (Verifica dell'efficacia degli interventi).
Art. 11.  (Vigilanza - Revoca dei contributi).
Art. 12.  (Norme transitorie).
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.10.31 - Legge Regionale 27 settembre 1991, n. 60. [1]

Interventi a sostegno della promozione turistica nel territorio regionale.

(B.U. n. 27 del 1 ottobre 1991, S.O. n. 8).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attesa delle modifiche alla legge-quadro nazionale sul turismo e della successiva approvazione della legge regionale sulle strutture di promozione turistica regionale, la Regione, con la presente legge, promuove e favorisce la realizzazione di iniziative idonee ad incrementare il movimento turistico nel proprio territorio, a proporre una unitaria immagine del Lazio sul mercato nazionale ed internazionale ed a stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     1. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo si perseguono i seguenti obiettivi:

     a) valorizzazione del patrimonio ambientale, monumentale, storico, artistico, culturale e folkloristico esistente;

     b) incremento della fruibilità turistica del territorio e del livello qualitativo e quantitativo dei servizi di interesse turistico;

     c) diffusione di notizie e propaganda per la migliore conoscenza della realtà territoriale della Regione, nei suoi elementi di più spiccato interesse turistico.

     2. Gli obiettivi di cui al precedente comma si perseguono, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati nei successivi articoli, mediante i seguenti interventi:

     a) iniziative promosse dalla Regione;

     b) concessione di contributi economici ad enti ed associazioni pubbliche e private.

 

     Art. 3. (Iniziative promosse dalla Regione). [2]

     1. Le iniziative promosse dalla Regione di cui al precedente articolo 2, secondo comma, lettera a), consistono in:

     a) effettuazione di studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale ed internazionale, allo scopo di ottenere elementi ed indicazioni utili per la redazione dei programmi d'intervento promozionale;

     b) manifestazioni e campagne pubblicitarie sui mercati di origine del flusso turistico, anche mediante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia ed all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;

     c) realizzazione di guide turistiche, pubblicazioni, nonché campagne pubblicitarie sulla stampa e con altri mezzi di informazione;

     d) manifestazioni tendenti a promuovere direttamente o indirettamente l'immagine turistica del Lazio in occasione di eventi sportivi, spettacolari ed artistici di carattere nazionale od internazionale che hanno luogo su territorio regionale;

     e) realizzazione di ogni altra attività idonea a sostenere l'incremento del flusso turistico verso la Regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica laziale.

     2. Le iniziative di cui al primo comma sono attuate dalla Regione:

     a) direttamente;

     b) attraverso l'organizzazione turistica sub-regionale;

     c) mediante apposite convenzioni con enti ed associazioni pubbliche e private di comprovata esperienza professionale nel settore del turismo.

     3. La promozione turistica all'estero della Regione Lazio è effettuata previa intesa con il Governo nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento statali, avvalendosi dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 4, secondo comma, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 4. (Contributi economici).

     1. I contributi economici per la realizzazione di iniziative di cui al precedente articolo 2, secondo comma, lettera b), sono concessi ad enti pubblici ed in particolare ai comuni singoli o associati nonché ad enti e ad associazioni private che abbiano sede principale o secondaria nell'ambito del territorio della Regione.

     2. I suddetti contributi sono concessi agli enti pubblici nella misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed agli enti ed alle associazioni private nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 5. (Piano programmatico degli interventi all'estero). [3]

     1. Entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione delle iniziative, il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, il piano programmatico delle attività di promozione e propaganda da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della presente legge, approvato dalla Giunta medesima tenendo conto anche degli indirizzi contenuti negli strumenti programmatori della Regione sentita la competente commissione consiliare permanente.

     2. Quelle iniziative che per loro natura o per i tempi di attuazione non siano suscettibili di essere ricomprese nel piano di cui al presente articolo sono comunicate dal Presidente della Giunta regionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro effettuazione.

 

     Art. 6. (Programmi di interventi). [4]

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il programma annuale degli interventi nel quale sono delineate le caratteristiche delle iniziative che la Regione intende svolgere, ai sensi della presente legge, direttamente o mediante convenzioni, nonché le caratteristiche delle iniziative da ammettere a contributo, tenuto conto:

     a) degli obiettivi di cui al precedente articolo 2;

     b) degli indirizzi contenuti negli strumenti programmatori della Regione;

     c) delle risorse disponibili;

     d) del piano degli interventi all'estero di cui al precedente articolo 5 e delle eventuali modificazioni richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il programma deve inoltre indicare quali sono le iniziative che si intendono ripetere per più di un anno nell'ambito del bilancio pluriennale, per attribuire continuità all'azione promozionale.

     3. Il 10 per cento dello stanziamento disponibile può essere destinato a fondo riserve esclusivamente per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 3 purché le stesse non siano prevedibili o quantificabili al momento della redazione del programma, fermo restando, per le attività di promozione e propaganda da svolgersi all'estero, quanto disposto al secondo comma del precedente articolo 5.

     4. Il programma di cui al presente articolo è redatto dalla competente struttura regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di realizzazione delle iniziative comprese nel programma medesimo.

     5. La Giunta regionale, decorsi i termini previsti dall'articolo 79, secondo comma, del regolamento del Consiglio regionale, di cui alla deliberazione consiliare 16 maggio 1973, n. 198, per l'espressione del parere della competente commissione consiliare permanente, provvede, comunque, con propria deliberazione ad approvare il programma di interventi.

     6. Il programma di interventi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     7. Alle indicazioni del programma di intervento si conformano gli specifici provvedimenti di approvazione delle iniziative e di concessione di contributi economici.

     8. Il 2 per cento dello stanziamento disponibile è destinato alle iniziative tese a favorire la promozione per i portatori di «handicap».

 

     Art. 7. (Criteri di priorità).

     1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4 la Giunta regionale deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

     a) realizzazione di iniziative atte a stimolare flussi turistici dall'estero, dalle altre Regioni e dal territorio regionale medesimo;

     b) maggiore partecipazione finanziaria dell'ente od associazione promotrice a copertura della spesa globale per la quale è richiesto il contributo;

     c) realizzazione di iniziative da parte di enti pubblici;

     d) svolgimento di attività a carattere periodico rispetto a quelle a carattere episodico, salvo che siano riferite ad eventi straordinari od innovativi;

     e) realizzazione delle iniziative in aree del territorio regionale meno sviluppate turisticamente;

     f) svolgimento di attività in periodi di bassa e media stagione.

 

     Art. 8. (Modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi).

     1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 4, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente, devono pervenire all'assessorato regionale competente, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del programma di interventi di cui al precedente articolo 6. Non sono prese in esame le domande pervenute fuori termine.

     2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     a) atto costitutivo dell'ente o dell'associazione privata richiedente;

     b) relazione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare, con piano finanziario ed indicazione analitica della spesa prevista, da cui si evinca la misura della partecipazione finanziaria dell'ente od associazione;

     c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti, o si intendono richiedere contributi od agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture della Regione;

     d) documentazione ai sensi della legge regionale 19 marzo 1990, n. 55.

 

     Art. 9. (Concessione dei contributi).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del programma di interventi di cui al precedente articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nel programma medesimo e nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dal precedente articolo 7, con propria motivata deliberazione provvede alla individuazione delle iniziative ammesse a contributo e di quelle escluse nonché alla determinazione dell'entità dei contributi medesimi nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

     2. L'esito del provvedimento è comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla sua esecutività.

     3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo i beneficiari debbono trasmettere al competente assessorato regionale una relazione sull'attività svolta corredata da materiale pubblicitario che attesti il richiamo turistico ottenuto dall'iniziativa stessa, il resoconto analitico delle spese sostenute e la documentazione fiscale completa relativa alle singole voci di spesa.

     4. Entro i novanta giorni successivi alla consegua della documentazione di cui al precedente terzo comma, l'assessorato regionale competente provvede all'erogazione del contributo nei limiti del provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute.

     5. La Giunta regionale, a seguito di espressa richiesta del destinatario dei contributi, può disporre contestualmente alla concessione dei contributi medesimi l'erogazione di un acconto, non superiore al 25 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa. Nel caso di iniziative da realizzare da parte di enti ed associazioni private, l'erogazione del suddetto acconto è subordinata alla presentazione di fidejussione bancaria per un importo pari alla somma da erogare.

 

     Art. 10. (Verifica dell'efficacia degli interventi).

     1. La competente struttura regionale in materia di promozione turistica verifica annualmente, i risultati delle iniziative promosse dalla Regione o da essa economicamente sostenute, sul mercato nazionale ed all'estero, in relazione alle previsioni programmatiche, basandosi sui riscontrati flussi turistici attivati e dall'eco ottenuto sui mass-media, e invia la relazione alla competente commissione consiliare permanente.

 

     Art. 11. (Vigilanza - Revoca dei contributi).

     1. La Regione esercita la vigilanza nella materia oggetto della presente legge ed in particolare sulle iniziative ammesse a contributo.

     2. Qualora a seguito di accertamenti le predette iniziative risultino non realizzate o realizzate in difformità da quanto dichiarato, la Regione procede alla revoca totale o parziale del contributo.

     3. La revoca del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale ovvero il recupero delle somme stesse con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 12. (Norme transitorie).

     1. In fase di prima attuazione della presente legge per la realizzazione delle iniziative promosse dalla Regione e per la concessione dei contributi economici, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, relative all'esercizio finanziario 1991, si prescinde dal programma di interventi di cui al precedente articolo 6. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede nei limiti degli appositi stanziamenti già iscritti nei capitoli n. 05001 e n. 05071 del bilancio regionale di previsione relativo all'anno 1991, nel rispetto dei criteri di priorità fissati dal precedente articolo 7 per la concessione di contributi economici.

     2. Le domande per la concessione di contributi di cui al precedente articolo 4, relative all'anno 1992, eventualmente già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere ripresentate con le modalità indicate nel precedente articolo 8.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. Per la quantificazione e la copertura degli interventi relativi agli anni successivi al 1991 si provvederà con le leggi di bilancio dei rispettivi esercizi.

 

     Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 15 maggio 1997, n. 9. L'art. 35 cit. stabilisce inoltre che l'abrogazione «ha efficacia dalla data di approvazione del piano triennale regionale di promozione turistica da parte del Consiglio regionale».

[3] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 15 maggio 1997, n. 9. L'art. 35 cit. stabilisce inoltre che l'abrogazione «ha efficacia dalla data di approvazione del piano triennale regionale di promozione turistica da parte del Consiglio regionale».

[4] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 15 maggio 1997, n. 9. L'art. 35 cit. stabilisce inoltre che l'abrogazione «ha efficacia dalla data di approvazione del piano triennale regionale di promozione turistica da parte del Consiglio regionale».