§ 2.3.10 - L.R. 2 marzo 1987, n. 23.
Unificazione delle date di scadenza dei termini per gli adempimenti degli enti locali e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:02/03/1987
Numero:23

§ 2.3.10 - L.R. 2 marzo 1987, n. 23.

Unificazione delle date di scadenza dei termini per gli adempimenti degli enti locali e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze di legge.

(B.U. 20 marzo 1987, n. 8).

 

(Abrogata dall'art. 93 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6).