§ 3.8.78 - R.R. 23 dicembre 1999, n. 1.
Articolo 32 L.R. 19 febbraio 1998, n. 7: Accesso al credito e incentivazione alle imprese artigiane. Regolamento di attuazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:23/12/1999
Numero:1


Sommario
Articolo 32 L.R. 19 febbraio 1998, n. 7: Accesso al credito e incentivazione alle imprese artigiane. Regolamento di attuazione. (B.U. 20 gennaio 2000, n. 2).
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Programma pluriennale.
Art. 3.  Programma annuale.
Art. 4.  Programma di attività dell'Artigiancredito.
Art. 5.  Artigiancredito del Lazio.
Art. 6.  Determinazione dei contributi all'Artigiancredito del Lazio.
Art. 7.  Statuti delle cooperative artigiane di garanzia.
Art. 8.  Convenzione Cassa per il Credito alle Imprese artigiane‑Artigiancassa.
Art. 9.  Progetti speciali.
Art. 10.  Tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 11.  Interventi a sostegno dell'attività produttiva.
Art. 12.  Servizi reali alle imprese artigiane.
Art. 13.  Interventi a favore dell'associazionismo economico.
Art. 14.  Programmi straordinari.
Art. 15.  Domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 7/1998.
Art. 16.  Limiti di finanziamento.
Art. 17.  Artigianato artistico e tradizionale.
Art. 18.  Contrassegno di origine e qualità.
Art. 19.  Uso del contrassegno di origine e qualità.
Art. 20.  Riconoscimento della qualifica di Botteghe-scuola.
Art. 21.  Trattamento economico degli allievi.
Art. 22.  Norma transitoria.


§ 3.8.78 - R.R. 23 dicembre 1999, n. 1. [1]

Articolo 32 L.R. 19 febbraio 1998, n. 7: Accesso al credito e incentivazione alle imprese artigiane. Regolamento di attuazione.

(B.U. 20 gennaio 2000, n. 2).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento attua la legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane), modificata dalla legge regionale 9 gennaio 1999, n. 3.

 

          Art. 2. Programma pluriennale.

     1. La Giunta regionale, di intesa con le organizzazioni di categoria firmataria di contratti collettivi di lavoro regolarmente costituite ed operanti nelle province del Lazio nonché con gli enti locali interessati, elabora una proposta di programma pluriennale che individua gli obiettivi e le risorse in coerenza con la programmazione regionale.

     2. La proposta di programma pluriennale è sottoposta al parere della commissione regionale per l'artigianato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine si prescinde dal parere.

     3. La proposta di programma pluriennale è sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale.

     4. Il programma pluriennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 3. Programma annuale.

     1. La Giunta regionale entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, adotta il programma annuale di attuazione del programma pluriennale, indicando tra l'altro:

     a) il riparto delle risorse finanziarie tra i diversi tipi di contributo;

     b) l'entità massima dei singoli contributi, le condizioni e le modalità per la loro concessione e revoca, i criteri per la determinazione del loro ammontare nonchè i tempi di erogazione, ove non previsti dalla legge regionale n. 7/1998 o dal presente regolamento.

     2. In ogni caso, ciascuna impresa può beneficiare direttamente o indirettamente di uno o più contributi purché gli aiuti concessi sì mantengano entro i limiti previsti dal regime de minimis così come definito dalla Unione europea.

     3. Il programma annuale specifica quanto previsto nel programma pluriennale e può prevedere eventuali interazioni delle risorse finanziarie.

     4. Il programma annuale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 4. Programma di attività dell'Artigiancredito.

     1. L'Artigiancredito del Lazio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, deve proporre alla Regione un dettagliato programma di attività per l'anno successivo, che, fatta eccezione per le prestazioni di garanzia per le quali si avvale annualmente dei fondi assegnati dall'Unionfidi, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 7/1998, illustri le singole attività che sì intendono realizzare e preveda il quadro economico relativo che deve indicare anche la partecipazione finanziaria dell'organismo consortile.

 

     Art. 5. Artigiancredito del Lazio.

     1. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 6, comma 92, della legge regionale n. 7/1998, l'Artigiancredito del Lazio, costituito in conformità alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7/1998 come modificato dalla legge regionale n. 3/1999, quale unico strumento funzionale della Regione sul territorio, provvede a comunicare lo stato di utilizzo dei contributi al 31 dicembre dell'anno precedente; a trasmettere copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito nonché con l'Unionfidi, delle eventuali successive modifiche e a certificare il corretto adempimento degli obblighi da parte dei soci.

     2. L'Artigiancredito del Lazio trasmette, altresì, all'Assessorato competente, anche ai fini della verifica dei contributi globali concedibili, i dati di monitoraggio delle singole imprese ammesse a beneficio.

     3. La Giunta regionale verifica la rispondenza dello statuto di Artigiancredito del Lazio ai requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 7/98.

 

     Art. 6. Determinazione dei contributi all'Artigiancredito del Lazio.

     1. Sulla base dei programmi che l'Artigiancredito presenta alla Regione la Giunta stabilisce, nell'ambito della programmazione annuale, i contributi per attività diretto all'assistenza, all'informazione tecnico‑finanziaria all'aggiornamento dei soci di Artigiancredito nonchè all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti.

     2. Ove necessario, la Giunta può intervenire con apporti da destinare alle prestazioni di garanzia, tenendo conto che, complessivamente, la prestazione di garanzia agli istituti di credito non può superare il 50% del finanziamento concesso.

 

     Art. 7. Statuti delle cooperative artigiane di garanzia.

     1. Le cooperative artigiane di garanzia mantengono gli statuti adottati in attuazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51 (Agevolazioni contributive e creditizi a favore delle imprese artigiane e loro forme associative) e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili con la legge regionale n. 7/1998.

     2. Al fine di adeguare i propri statuti alle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 7/1998, le cooperative artigiane di garanzia deliberano validamente con le maggioranze previste dalla norma stessa.

     3. Le operazioni consentite alle cooperative artigiane di garanzia sono quelle previste dallo statuto‑tipo approvato dal Consiglio regionale e comprendono oltre alle prestazioni di garanzia su finanziamenti anche fidi a revoca. Ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 7/1998, tuttavia la Regione computa esclusivamente l'ammontare dei finanziamenti concessi, detratte le eventuali perdite verificatesi. I dati di cui sopra devono risultare dalla dichiarazione congiunta sottoscritta dal Presidente della Cooperativa e dal Presidente del Collegio sindacale, da allegare alla domanda di cui al comma 2 dello stesso articolo.

     4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, con cadenza triennale, le Cooperative artigiane di garanzia, procedono alla revisione del Libro soci per accertare la permanenza dei requisiti prescritti. L'elenco dei soci effettivi, trascritti su apposito supporto magnetico, è trasmesso all'assessorato regionale competente in materia di artigianato. La mancata revisione dei soci comporta l'impossibilità di determinare e concedere i finanziamenti di cui all'articolo 81 comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/1998.

 

     Art. 8. Convenzione Cassa per il Credito alle Imprese artigiane‑Artigiancassa.

     1. La convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la Cassa per il Credito alle Imprese artigiane, a norma del titolo Il della legge regionale n. 51/1987 ora abrogata, per disciplinare i rapporti economico‑finanziari tra i due enti, rimane confermata nella sua validità ove, nei contenuti, non contrasti con le disposizioni della legge regionale n. 7/1998.

 

     Art. 9. Progetti speciali.

     1. Nell'ambito delle priorità individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, le imprese artigiane singole od associate che intendono realizzare iniziative coerenti con gli interventi previsti, possono presentare progetti finalizzati allo sviluppo dell'impresa anche attraverso programmi di penetrazione commerciale e di cooperazione transnazionale nonché di programmi volti a favorire l'accesso al mercato scientifico e tecnologico. Il progetto redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 7/1998 deve configurare un quadro completo di interventi finalizzati ad una strategia di crescita aziendale. Sono favoriti i progetti con evidenti risvolti di carattere occupazionale.

     2. Per la valutazione dei progetti speciali, la Regione può avvalersi di enti o società con comprovata esperienza e competenza nella materia, ivi compresi gli enti o società partecipate.

     3. Il provvedimento con il quale sono approvati i progetti ammissibili determina anche l'entità del contributo concedibile che si configura con caratteri di non cumulabilità con altri tipi di intervento.

     4. A conclusione dell'intervento, deve essere fornita una relazione in ordine ai risultati conseguiti.

 

     Art. 10. Tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro.

     1. Le imprese artigiane che intendono ottenere i contributi per interventi finalizzati alla tutela ambientale e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7/1998, unitamente al domanda devono presentare i seguenti documenti:

     a) titolo di proprietà o di disponibilità dei locali in copia autentica;

     b) una relazione tecnica redatta da periti dalla quale risulti la situazione in atto riferita allo stato ambientale e di sicurezza del luogo di lavoro;

     c) un progetto, redatto da tecnico qualificato, con l'indicazione del tipo di attrezzatura o impianto necessario per la messa a norma delle emissioni inquinanti e/o il riciclaggio dei residui di lavorazione, per la sicurezza nei posti di lavoro, contenente modalità e tempi di attuazione;

     d) il preventivo delle spese;

     e) il costo complessivo dell'intervento.

     2. Il contributo può essere concesso una sola volta.

 

     Art. 11. Interventi a sostegno dell'attività produttiva.

     1. Il termine di sessanta giorni relativo alle domande di contributo per gli interventi a sostegno dell'attività produttiva previsti dall'articolo 12 della legge regionale n. 7/1998 decorre dalla data:

     a) di inizio dei lavori certificato dal Comune nel quale è ubicato l'immobile oggetto di intervento sia per nuove costruzioni che per ampliamenti e ristrutturazioni;

     b) dell'atto notarile di compravendita per l'acquisto dei locali;

     c) della fatturazione per l'acquisto di macchinari.

     2. Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo riguarda congiuntamente interventi su beni immobili e l'acquisto di attrezzature e macchinari, il termine di presentazione della domanda decorre dalla data meno recente.

     3. Nel caso di costruzione o ristrutturazione di immobili le domande devono essere altresì, corredate da:

     a) copia della concessione edilizia;

     b) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezzario regionale;

     c) eventuale altra documentazione utile alla valutazione dell'intervento;

     d) certificato rilasciato dal Comune attestante la destinazione dell'area prevista nel piano regolatore generale o negli strumenti urbanistici equipollenti.

     4. I lavori devono essere completati entro il periodo massimo di due anni decorrenti dalla data di ammissione al contributo, pena la revoca dello stesso e i locali devono essere destinati alle attività di norma entro sei mesi dalla concessione del contributo.

     5. Nel caso di nuove imprese, la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'investimento, anche in assenza del possesso dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane purché l'interessato alleghi una dichiarazione attestante l'avvenuta richiesta di iscrizione.

     6. La Regione valuta annualmente le domande pervenute tra il 1° ottobre dell'anno precedente ed il 30 settembre dell'anno in corso. Il contributo può essere erogato anche per stato di avanzamento lavori pari al 50% delle opere da realizzare dietro presentazione di corrispondente documentazione di spesa. Il contributo può essere ottenuto nuovamente solo dopo tre anni dalla precedente concessione.

     7. Relativamente ai laboratori situati nei centri storici comunali sono ammissibili a finanziamento le sole opere di straordinaria manutenzione comportanti interventi strutturali indifferibili e urgenti ivi compresi quelli disposti dalle autorità comunali e/o sanitarie.

 

     Art. 12. Servizi reali alle imprese artigiane.

     1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, le imprese artigiane singole, associate o consorziate che intendono fruire di contributi per i servizi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 7/1998 devono presentare apposito programma di attività dal quale si evidenzi il tipo di investimenti da porre in essere, l'indicazione degli obiettivi da perseguire, il preventivo analitico delle spese, l'indicazione delle eventuali risorse umane ed economiche dell'impresa, una nota indicativa del soggetto richiedente, curriculum della società di servizi.

     2. Nel caso in cui il richiedente si avvalga dei centri di servizi costituiti dalla Regione Lazio non è richiesta la certificazione relativa all'attività del centro.

     3. La Regione valuta annualmente le domande pervenute tra il 1° ottobre dell'anno precedente ed il 30 settembre dell'anno in corso.

     4. Le imprese ammesse a finanziamento devono realizzare l'investimento entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla concessione dello stesso.

 

     Art. 13. Interventi a favore dell'associazionismo economico.

     1. I soggetti interessati ai contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale n. 7/1998, devono proporre apposita domanda dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, corredata da dettagliato progetto che indichi i mezzi necessari ed i tempi di realizzazione dell'iniziativa, specificando le risorse aggiuntive rispetto a quelle proprie.

     2. Alla domanda deve essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

     a) bilancio dell'esercizio decorso, debitamente approvato dall'assemblea dei soci e depositato a norma di legge;

     b) limitatamente alla domanda relativa al primo contributo, atto costitutivo e statuto in vigore;

     c) ogni qualvolta sono approvate variazioni allo statuto sociale, copia di tali variazioni o dello statuto sociale, copia di tali variazioni o dello statuto aggiornato;

     d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa che attesti il numero dei nuovi iscritti nell'anno, le nuove quote effettivamente versate, le quote comunque rimborsate nello stesso periodo, l'ammontare complessivo dei conferimenti dei soci alla chiusura dell'esercizio;

     e) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma di attività previsto per il successivo;

     f) certificato di iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese artigiane e, per le società cooperative, anche nel registro prefettizio.

 

     Art. 14. Programmi straordinari.

     1. I soggetti interessati ai contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 7/1998 devono proporre apposita domanda dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti:

     a) relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare;

     b) relazione tecnico-economica e relativo piano d fattibilità da cui si rilevino i costi a carico dell'impresa;

     c) elenco nominativo delle imprese socie, partecipanti all'iniziativa, con indicazione della sede ed attività;

     d) atto costitutivo della forma associativa e bilancio riferito all'ultimo esercizio finanziario;

     e) certificato d'iscrizione alla sezione separata dell'albo delle imprese artigiane;

     f) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa dalla quale risulti il numero delle imprese socie, le quote effettivamente versate, l'ammontare complessivo dei conferimenti dei soci alla chiusura dell'ultimo esercizio finanziario,

     2. La Regione, nel corso dell'istruttoria, si riserva la possibilità di chiedere chiarimenti ed ulteriore documentazione.

 

     Art. 15. Domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 7/1998.

     1. Gli enti associativi che hanno beneficiato dei contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 7/1998 o le singole imprese socie che, per il tramite degli enti associativi di cui fanno parte, hanno beneficiato dei predetti contributi, possono chiedere i contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale n. 7/1998. A tal fine devono proporre apposita domanda dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, corredata dei seguenti documenti:

     a) preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione del programma presentato ai sensi dell'artico 17 della legge regionale n. 7/1998;

     b) dichiarazione del legale rappresentane della forma associativa attestante il numero delle imprese socie partecipante alla realizzazione del programma straordinario con indicazione per ciascuna di esse, della ragione sociale, della sede e dell'attività.

     2. La Regione, nel corso dell'istruttoria, si riserva la possibilità di chiedere chiarimenti ed ulteriore documentazione.

 

     Art. 16. Limiti di finanziamento.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 7/98, le domande ammissibili vengono finanziate nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio per ciascuna iniziativa, tenendo conto delle priorità fissate dalla legge e dagli atti di programma nonché delle potenzialità occupazionali dell'investimento proposto.

     2. In caso di pari valutazione si applica la norma di cui all'articolo 72, comma 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

 

     Art. 17. Artigianato artistico e tradizionale.

     1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, ciascuna per l'ambito territoriale di propria competenza, ricevono le domande presentate dalle imprese artigiane che intendono ottenere il riconoscimento di operatore del settore dell'artigianato artistico e, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 7/1998, le trasmettono all'assessorato regionale competente in materia di artigianato per il successivo esame da parte del Comitato per il contrassegno di origine e qualità di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 7/1998.

     2. Il parere del Comitato per il contrassegno di origine e qualità costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini del riconoscimento della qualificazione, che si perfeziona con le modalità previste dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 7/1998.

     3. Per la ceramica artistica e tradizionale, nonché per la ceramica di qualità, valgono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato 26 giugno 1997 che istituisce i relativi marchi.

 

     Art. 18. Contrassegno di origine e qualità.

     1. Il comitato per il contrassegno di origine e qualità, nell'ambito delle funzioni ad esso demandate, individua un simbolo che definisce le caratteristiche specifiche del prodotto da utilizzare come contrassegno delle produzioni artistiche artigianali.

     2. Detto contrassegno è descritto ed inserito nel regolamento interno del comitato, costituisce oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 19. Uso del contrassegno di origine e qualità.

     1. L'uso del contrassegno è limitato ai prodotti per i quali se ne fa richiesta ed alle quantità previste.

     2. La domanda, corredata dal progetto da realizzare, deve essere presentata all'assessorato regionale competente in materia di artigianato per il successivo inoltro al Comitato per il contrassegno di origine e qualità.

 

     Art. 20. Riconoscimento della qualifica di Botteghe-scuola.

     1. La Regione individua, nell'ambito della programmazione di settore, le attività per le quali favorisce la nascita di nuova imprenditoria mediante corsi finalizzati alla formazione di giovani artigiani presso botteghe-scuola.

     2. Le attività da promuovere, nell'ambito di quelle di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 7/1998, devono prioritariamente riguardare settori rilevanti sotto l'aspetto socio-economico e delle tradizioni regionali, tenendo conto anche della possibilità di formazione teorica offerta dagli appositi centri operanti nel territorio.

     3. I titolari di imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1998, per acquisire la qualifica di bottega-scuola devono corredare la domanda con una relazione che specifichi il percorso formativo proposto.

     4. L'assessorato regionale competente in materia di artigianato delibera sulle domande pervenute a norma dell'articolo 26 della legge regionale n. 7/1998 e determina e, apposita graduatoria per ciascun tipo di attività.

     5. La qualifica di bottega-scuola si mantiene per tutto il periodo di formazione previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 7/1998 e può essere rinnovata, previa domanda dell'impresa interessata ed ove ne ricorrano i requisiti, per un successivo triennio.

     6. La Regione, con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 27, comma 7, della legge regionale n. 7/1998, individua i criteri e le modalità di assegnazione di allievi alle botteghe-scuola, fissa le modalità di svolgimento del periodo formativo, determina le ore di attività che, comunque, non possono, relativamente alla formazione pratica, superare il limite previsto per l'apprendistato. Con apposita convenzione stipulata tra la Regione ed il titolare della bottega-scuola vengono fissati gli oneri tra le parti.

     7. L'assessorato competente svolge l'attività di vigilanza prevista dall'articolo 28, comma 4, della legge regionale n. 7/1998 e, qualora rilevi che i corsi non si svolgono in modo corretto, procede a formulare rilievi scritti all'impresa artigiana invitandola ad ottemperare alle disposizioni impartite. Nel caso in cui le inadempienze contestate sono persistenti la Regione, valutata la gravità del rilievo contestato, revoca la qualifica di bottega-scuola e dispone contestualmente il trasferimento degli allievi presso altra bottega appositamente individuata.

 

     Art. 21. Trattamento economico degli allievi.

     1. Nell'atto di convenzione stipulato tra la Regione ed il titolare della bottega-scuola sono previste le modalità di erogazione in favore degli allievi del presalario che deve intendersi quale indennità sostitutiva di vitto e rimborso spese e comprensiva di un bonus spendibile, a scelta dell'allievo, presso i centri convenzionati con la Regione per la formazione integrativa di tipo imprenditoriale.

     2. La formazione integrativa imprenditoriale di cui al comma 1 non può superare complessivamente il limite di 150 ore.

 

     Art. 22. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Consiglio regionale approva, con le stesse modalità del programma pluriennale, il programma annuale, prescindendo dal l'approvazione del programma pluriennale medesimo.

     Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.


[1] Abrogato dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.