§ 3.7.53 - R.R. 11 agosto 2008, n. 12.
Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:11/08/2008
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Definizione di centro commerciale naturale)
Art. 3.  (Beneficiari)
Art. 4.  (Obiettivi e contenuto dei programmi comunali)
Art. 5.  (Presentazione dei programmi e delle domande di ammissione ai finanziamenti)
Art. 6.  (Criteri generali per la valutazione dei programmi)
Art. 7.  (Nucleo di valutazione, formulazione e approvazione della graduatoria)
Art. 8.  (Spese ammissibili ai finanziamenti)
Art. 9.  (Concessione ed erogazione dei finanziamenti)
Art. 10.  (Controlli)
Art. 11.  (Ridefinizione del programma, proroga dei termini e revoca dei finanziamenti )
Art. 12.  (Abrogazione del regolamento regionale 23 ottobre 2006, n.6 “Disposizioni attuative dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n 4 relativo agli interventi regionali per la [...]
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.53 - R.R. 11 agosto 2008, n. 12. [1]

Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2006).

(B.U. 21 agosto 2008, n. 31)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative e integrative dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2006), di seguito denominata legge, ai fini del finanziamento dei programmi dei comuni diretti alla valorizzazione e al potenziamento dei centri commerciali naturali, come definiti dall’articolo 2, stabilendo, in particolare:

a) obiettivi e contenuto dei programmi comunali;

b) criteri e modalità per la presentazione, valutazione, selezione dei programmi comunali e per la formazione della relativa graduatoria;

c) spese ammissibili ai finanziamenti regionali e criteri per la determinazione dell’ammontare dei finanziamenti stessi;

d) modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti e cause di revoca della concessione stessa.

 

     Art. 2. (Definizione di centro commerciale naturale)

1. In conformità all’articolo 113, comma 2, della legge, è definito centro commerciale naturale un luogo complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepito come spazio unico ove opera un insieme organizzato, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, eventualmente integrato da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

 

     Art. 3. (Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui al presente regolamento i comuni del Lazio e i municipi di Roma in forma singola o associata, secondo quanto disposto annualmente con l’apposito avviso pubblico di cui all’articolo 5.

 

     Art. 4. (Obiettivi e contenuto dei programmi comunali)

1. I comuni, nell’adottare i programmi di cui all’articolo 1, perseguono i seguenti obiettivi:

a) il miglioramento o la realizzazione di servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, considerando l’impatto ed il ruolo delle attività commerciali rispetto al contesto socio-economico e territoriale interessato;

b) l’integrazione dell’attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

c) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

d) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.

 

2. I programmi comunali contengono una dettagliata descrizione degli obiettivi perseguitie degli interventi proposti, degli aspetti innovativi e delle modalità attuative degli interventi stessi nonché dei relativi costi, in conformità a quanto disposto  nell’avviso pubblico di cui all’articolo 5.

 

     Art. 5. (Presentazione dei programmi e delle domande di ammissione ai finanziamenti)

1. I programmi comunali sono presentati alla Regione, unitamente alla domanda di ammissione ai finanziamenti regionali, con le modalità e nei termini stabiliti in un apposito avviso pubblico adottato annualmente, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, dal direttore regionale competente in materia di attività produttive.

 

     Art. 6. (Criteri generali per la valutazione dei programmi)

1. Ciascun programma comunale è valutato attribuendo un punteggio, secondo quanto stabilito annualmente con l’avviso pubblico di cui all’articolo 5, agli interventi e alle azioni proposte nel programma stesso, con particolare riferimento ai seguenti:

a) costituzione di un organismo unitario di gestione del centro commerciale naturale;

b) riqualificazione urbana;

c) coordinamento e sviluppo di servizi comuni;

d) interventi migliorativi in materia di logistica;

e) coinvolgimento attivo delle attività artigianali e di servizio presenti nell’area interessata;

f) strumenti di tutela a garanzia dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;

g) azioni volte a migliorare e a favorire la corretta informazione e comunicazione al consumatore.

 

2. Con l’avviso pubblico di cui all’articolo 5 possono essere individuati ulteriori elementi che concorrono alla determinazione del punteggio finale da attribuire a ciascun programma comunale.

 

     Art. 7. (Nucleo di valutazione, formulazione e approvazione della graduatoria)

1. All’istruttoria e alla valutazione dei programmi provvede la direzione regionale competente in materia di attività produttive avvalendosi di un apposito nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, costituito con atto del direttore del dipartimento Economico ed occupazionale.

 

2. Il nucleo è composto dal direttore della direzione regionale di cui al comma 1, che lo presiede, dal dirigente della struttura competente in materia di commercio e da un componente del nucleo tecnico dell’Osservatorio del commercio e dei pubblici esercizi di cui alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modificazioni. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente della direzione regionale di cui al comma 1.

 

3. Il nucleo, previa istruttoria, valutazione e assegnazione dei punteggi, redige la graduatoria dei programmi ammessi ai finanziamenti regionali. A parità di punteggio si segue l’ordine di presentazione delle domande.

 

4. La graduatoria è approvata dal direttore del dipartimento Economico e occupazionale, salvo delega al direttore della direzione regionale di cui al comma 1 ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 8. (Spese ammissibili ai finanziamenti)

1. Sono ammesse ai finanziamenti le spese relative, in particolare:

a) al miglioramento dell’arredo urbano relativo all’area comprensiva del centro commerciale naturale, che favorisca l’attività del centro e agevoli l’utilizzo dell’area da parte degli utenti e degli operatori;

b) alla realizzazione di servizi gratuiti di spesa a domicilio per anziani e disabili;

c) al miglioramento dell’illuminazione pubblica relativa all’area comprensiva del centro commerciale naturale;

d) al miglioramento del trasporto pubblico relativo all’area comprensiva del centro commerciale naturale;

e) al coordinamento delle attività concernenti iniziative promozionali, vendite promozionali, saldi e, in genere, occasioni favorevoli di acquisto;

f) alle strategie di promozione, sviluppo e coordinamento di iniziative e servizi comuni anche innovativi e/o basati su tecnologie multimediali;

g) alla sistemazione delle vetrine;

h) alla gestione dell’organismo unitario gestore del centro commerciale naturale.

 

     Art. 9. (Concessione ed erogazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono concessi in base all’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e non sono cumulabili con eventuali incentivi erogati da altri enti pubblici.

 

2. I finanziamenti consistono nell’erogazione di una quota dell’importo totale delle spese sostenute, la cui misura è stabilita annualmente nell’avviso pubblico di cui al articolo 5. La quota non finanziata rimane a carico dell’ente beneficiario.

 

3. L’erogazione dei finanziamenti avviene, sulla base di quanto disposto dall’avviso pubblico di cui all’articolo 5, per anticipazione, per successivi stati di avanzamento, nonché a saldo a seguito della dichiarazione dell’ente beneficiario di avvenuta e regolare realizzazione del programma e della rendicontazione totale delle spese sostenute dall’ente stesso.

 

     Art. 10. (Controlli)

1. La Regione può effettuare idonei controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.

 

     Art. 11. (Ridefinizione del programma, proroga dei termini e revoca dei finanziamenti )

1. Ove il soggetto beneficiario non realizzi interamente il programma presentato entro i termini previsti, la Regione consente la ridefinizione del programma stesso con conseguente rimodulazione degli interventi, dei costi e della relativa quota di finanziamento ovvero, in alternativa, concede una proroga non superiore a quattro mesi dei termini di realizzazione del programma originario, attraverso l’adozione di un provvedimento motivato da parte del direttore del dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al direttore regionale competente in materia di attività produttive, sentito il nucleo di valutazione.

 

2. Decorso inutilmente il periodo di proroga di cui al comma 1, la Regione procede alla revoca della concessione dei finanziamenti e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

 

3. La Regione procede, altresì, alla revoca della concessione dei finanziamenti ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, qualora, a seguito dei controlli di cui all’articolo 10, venga accertata la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari, provvedendo ai conseguenti obblighi di legge.

 

     Art. 12. (Abrogazione del regolamento regionale 23 ottobre 2006, n.6 “Disposizioni attuative dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione e il potenziamento dei centri commerciali naturali”) e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il regolamento regionale 23 ottobre 2006, n. 6 (Disposizioni attuative dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione e il potenziamento dei centri commerciali naturali) è abrogato.

 

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo le disposizioni contenute nella normativa previgente.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.