§ 3.7.6 - L.R. 12 agosto 1978, n. 40.
Determinazione, ai sensi dell'art. 54 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 dei criteri regionali in maniera di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:12/08/1978
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Per la determinazione della disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, i comuni debbono, ai sensi dell'art. 54, lettera d) del decreto del Presidente [...]
Art. 2.      I comuni, nell'adottare la regolamentazione oraria di carattere sia generale, sia, ove prevista dalla legge, derogatoria, devono tenere conto delle esigenze dei consumatori e delle categorie [...]
Art. 3.      Salvo i casi espressamente previsti dai successivi articoli
Art. 4.      E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura di una ora e di anticipare la chiusura di un'ora rispetto all'orario stabilito, nonchè di effettuare una chiusura intermedia fino al limite [...]
Art. 5.      In casi di effettiva e comprovata necessità può essere autorizzata, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori [...]
Art. 6.      Nelle località ove si verifichino fenomeni turistici e durante i periodi di maggiore afflusso turistico, i comuni interessati possono, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 2, [...]
Art. 7.      Per la chiusa infrasettimanale si applicano le norme previste dalla legge 1 giugno 1971, n. 425
Art. 8.      Non sono soggette alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi le aziende a carattere ricettivo (alberghi, pensioni e locande) che somministrino cibi e bevande ai soli alloggiati
Art. 9.      Per la aziende a carattere misto l'attività prevalente determina il relativo orario di apertura e di chiusura


§ 3.7.6 - L.R. 12 agosto 1978, n. 40. [1]

Determinazione, ai sensi dell'art. 54 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 dei criteri regionali in maniera di disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.

(B.U. 23 agosto 1978, n. 23 - Suppl. Ord.).

 

     Art. 1.

     Per la determinazione della disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, i comuni debbono, ai sensi dell'art. 54, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 attenersi ai criteri stabiliti nella seguente legge.

 

     Art. 2.

     I comuni, nell'adottare la regolamentazione oraria di carattere sia generale, sia, ove prevista dalla legge, derogatoria, devono tenere conto delle esigenze dei consumatori e delle categorie lavoratrici e devono consultare le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori addetti.

 

     Art. 3.

     Salvo i casi espressamente previsti dai successivi articoli:

     a) l'arco orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande non può superare le 18 ore per il periodo estivo e le 17 ore per il periodo invernale;

     b) nell'ambito del limite massimo giornaliero l'orario può essere differenziato per le diverse categorie di cui all'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 (Norme integrative e sostitutive del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 gennaio 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori addetti.

 

     Art. 4.

     E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura di una ora e di anticipare la chiusura di un'ora rispetto all'orario stabilito, nonchè di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive.

 

     Art. 5.

     In casi di effettiva e comprovata necessità può essere autorizzata, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori addetti, l'anticipazione o la protrazione dell'orario di apertura e chiusura fermo restando che il numero delle ore di attività giornaliera non può essere inferiore a otto.

 

     Art. 6.

     Nelle località ove si verifichino fenomeni turistici e durante i periodi di maggiore afflusso turistico, i comuni interessati possono, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 2, stabilire una particolare disciplina oraria anche in deroga ai criteri generali previsti dalla presente legge.

     Il periodo di deroga non può, comunque, superare i quattro mesi complessivi nell'anno solare, se riferito ad un unico periodo, i cinque mesi complessivi, se riferito a più periodi nel corso dell'anno solare.

     A partire dal 1° gennaio 1979 potranno usufruire della facoltà di cui ai precedenti commi solo i comuni in cui si applica l'imposta di soggiorno o che abbiano iniziato la procedura per ottenere l'applicazione.

 

     Art. 7.

     Per la chiusa infrasettimanale si applicano le norme previste dalla legge 1 giugno 1971, n. 425 [2].

 

     Art. 8.

     Non sono soggette alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi le aziende a carattere ricettivo (alberghi, pensioni e locande) che somministrino cibi e bevande ai soli alloggiati.

     Gli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, possono osservare l'orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

 

     Art. 9.

     Per la aziende a carattere misto l'attività prevalente determina il relativo orario di apertura e di chiusura.

     Il carattere di prevalenza è accertato dal comune.


[1] Legge abrogata dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2006, n. 21.

[2] Pubblicata sulla G.U. 6/7/1971, n. 168, concerne la «Chiusura settimanale dei pubblici servizi».