§ 3.2.19 - L.R. 31 ottobre 1994, n. 53.
Istituzione in provincia di Latina, della sezione interprovinciale Latina- Frosinone dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:31/10/1994
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.2.19 - L.R. 31 ottobre 1994, n. 53.

Istituzione in provincia di Latina, della sezione interprovinciale Latina- Frosinone dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

(B.U. 19 novembre 1994, n. 32).

 

     Art. 1. (Istituzione). [1]

     1. Al fine di favorire la salvaguardia igienico-sanitaria del patrimonio zootecnico e agevolare l'attuazione delle direttive della comunità europea, relative alla difesa dei prodotti agroalimentari, sono istituite, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 settembre 1978, n. 64, le sezioni provinciali di Frosinone e Latina dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana di seguito denominato Istituto zooprofilattico con sedi rispettivamente in Provincia di Frosinone e Latina.

 

     Art. 2. Procedure.

     1. L'Istituto zooprofilattico provvede:

     a) all'individuazione della località e dell'area dove realizzare le strutture necessarie ovvero delle strutture già esistenti da acquisire e ristrutturare;

     b) alla elaborazione del progetto esecutivo ed all'appalto dei lavori per la realizzazione delle strutture o l'adattamento di quelle esistenti;

     c) alla individuazione delle attrezzature di base necessarie per l'operatività della sezione;

     d) all'organizzazione, funzionamento e dotazione di personale della sezione.

     2. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari permanenti agricoltura e sanità, delibera sulle proposte di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e se ritenute valide, provvede al loro finanziamento nella misura del 100 per cento della spesa ammessa.

     3. Per la erogazione delle somme di cui al comma 2 si provvede secondo quanto previsto all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88: «Norme in materia di opere e lavori pubblici».

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie.

     1. L'onere finanziario conseguente all'istituzione della sezione di cui all'articolo 1 è a carico del bilancio della Regione Lazio.

     2. Alla spesa in conto capitale determinata come all'articolo 2, comma 2, si provvede per l'anno 1994 con lo stanziamento di lire 2.000 milioni attribuito al capitolo n. 19002, elenco n. 4, lettera a) del bilancio regionale 1994 che per pari importo si iscrive al capitolo di spesa di nuova istituzione n. 41136, denominato: «Finanziamento all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina e per la ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti» [2].

     3. Alle spese occorrenti per quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera d) si provvede annualmente nell'ambito delle vigenti misure di finanziamento dall'Istituto zooprofilattico.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[2] Comma già modificato dall'art. 66 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6 e così ulteriormente modificato dall’art. 19 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 10.