§ 2.7.210 - R.R. 30 settembre 2009, n. 21.
Modifiche al R.R. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/09/2009
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 150 del R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 151 del R.R. n. 1/2002.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 152 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 153 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.
Art. 5.  Modifica all'articolo 154 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 155 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 156 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.
Art. 8.  Inserimento dell'allegato FF.
Art. 9.  Abrogazioni.


§ 2.7.210 - R.R. 30 settembre 2009, n. 21.

Modifiche al R.R. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.

(B.U. 7 ottobre 2009, n. 37 - S.O. n. 176)

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 150 del R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.

1. L'articolo 150 del R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

 

«Art. 150

Individuazione del Datore di lavoro delle strutture della Giunta regionale.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), di seguito denominato decreto legislativo, il Datore di lavoro è individuato, di diritto, relativamente alle strutture della Giunta regionale, nel direttore della direzione regionale "Organizzazione e personale", in quanto responsabile dell'organizzazione delle strutture stesse con i relativi poteri di gestione, decisionali e di spesa.

2. Nei casi di assenza o impedimento del Datore di lavoro, le relative funzioni sono svolte dal dirigente al quale sono affidate le funzioni vicarie di direttore della direzione regionale di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Datore di lavoro si avvale di un'apposita area, nell'ambito della quale operano il servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile, nonché il medico competente ed eventuali consulenti ai sensi dell'articolo 153.

4. Le funzioni del Datore di lavoro sono delegabili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo.

5. I dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale ed i lavoratori che operano presso le strutture stesse ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono tenuti a dare immediata attuazione alle direttive impartite dal Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno nell'ambito della propria attività e delle risorse in dotazione.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il datore si avvale di risorse appositamente stanziate nel bilancio di previsione della Regione.».

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 151 del R.R. n. 1/2002.

1. L'articolo 151 del R.R. n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 151

Individuazione delle figure previste dal decreto legislativo.

1. Il "dirigente" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo è individuato nei direttori delle direzioni regionali della Giunta regionale, nonché nel direttore delle agenzie regionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1.

2. Il "preposto" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo è individuato nei dirigenti delle altre strutture della Giunta regionale e delle agenzie regionali di cui alla L.R. n. 1/2008.

3. Nelle sedi periferiche sprovviste di dirigenti, le funzioni del "preposto" sono affidate, con atto formale di organizzazione del direttore della direzione regionale di riferimento, al personale non dirigenziale apicale. L'affidamento di tali funzioni non dà diritto al riconoscimento della qualifica immediatamente superiore o dirigenziale.

4. I dirigenti e i preposti di cui ai commi precedenti sono coordinati e diretti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal Datore di lavoro e ad esso rispondono in caso di inosservanza delle direttive impartite.

5. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti e dei preposti, ovvero di vacanza della struttura, le funzioni degli stessi sono affidate al soggetto che svolge, anche di fatto, le relative funzioni vicarie.».

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 152 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.

1. L'articolo 152 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

 

«Art. 152

Decentramento delle funzioni.

1. Le funzioni relative agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo sono così decentrate:

a) i direttori regionali e i direttori delle agenzie regionali provvedono agli adempimenti di cui alle lettere b), c), e), f), i), m), p), r) u) e bb), avvalendosi, relativamente a quelli di cui alla lettera r), dei responsabili delle strutture preposte alla gestione delle risorse umane, i quali provvedono a darne immediata comunicazione al Datore di lavoro per le finalità di cui agli articoli 18, comma 2, lettera d), e 53, comma 6, del decreto legislativo;

b) il direttore della direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato", oltre a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, provvede agli adempimenti di cui alla lettera d).

2. Il direttore della direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato" provvede, con proprie risorse, agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici sedi di lavoro della Regione e delle Agenzie, compresi quelli di cui all'articolo 18, comma 3, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari e delle attrezzature in essi contenute.

3. Gli obblighi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo sono attribuiti ai direttori committenti, i quali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo, trasmettono al Datore di lavoro il relativo documento, conforme al modello contenuto nell'allegato FF al presente regolamento.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono esercitate in coordinamento con il Datore di lavoro, al quale sono attribuite tutte le altre funzioni previste dal decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 150, comma 4, del presente regolamento.».

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 153 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.

1. L'articolo 153 del R.R. n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 153

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e consulenti.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo e dalle disposizioni normative ad esso collegate.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Datore di lavoro può avvalersi di esperti esterni all'amministrazione regionale in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione, in conformità alla normativa vigente in materia.».

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 154 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.

1. All'articolo 154 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, la Regione Lazio è classificata ente di gruppo B.".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 155 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.

1. L'articolo 155 del R.R. n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 155

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

1. Fatto salvo quanto contenuto nel decreto legislativo e nei contratti collettivi di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza costituiscono punto di riferimento per le organizzazioni sindacali nei rapporti con il Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza sono designati dalle rappresentanze sindacali aziendali, le quali provvedono a trasmettere le designazioni stesse al Datore di lavoro nel più breve tempo possibile, ai fini della formazione dei soggetti designati.».

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 156 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.

1. L'articolo 156 del R.R. n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 156

Informazione e formazione dei lavoratori.

1. Il Datore di lavoro provvede alle attività di cui alla lettera 1) dell'articolo 18 del decreto legislativo avvalendosi della struttura preposta alla formazione del personale dipendente.

2. Il Datore di lavoro provvede alla formazione degli incaricati della gestione dell'emergenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza direttamente, attraverso l'area di cui all'articolo 150, comma 3, del presente regolamento.».

 

     Art. 8. Inserimento dell'allegato FF.

1. Dopo l'allegato EE del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche è inserito l'allegato FF, contenente il modello allegato al presente regolamento.

 

     Art. 9. Abrogazioni.

1. Gli articoli 149, 157, 158, 159 del R.R. n. 1/2002 sono abrogati.

 

 

Allegato FF [1]


[1] Allegato aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 21 ottobre 2009, n. 39.