§ 2.3.16 - L.R. 17 agosto 1993, n. 38.
Norme modificative ed interpretative delle leggi regionali 27 aprile 1993, a. 21 e 2 marzo 1987, n. 23, in materia di fissazione dei termini per gli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:17/08/1993
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.
Art. 2.  Interpretazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.3.16 - L.R. 17 agosto 1993, n. 38.

Norme modificative ed interpretative delle leggi regionali 27 aprile 1993, a. 21 e 2 marzo 1987, n. 23, in materia di fissazione dei termini per gli adempimenti finalizzati alla concessione di benefici e provvidenze di legge.

(B.U. 10 settembre 1993, n. 25 - S.O. n. 5).

 

Art. 1. Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 è sostituito dal seguente:

     «2. Il termine del 30 giugno fissato dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, e da altre leggi regionali ad essa successive, per gli adempimenti degli enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale è anticipato al 31 maggio di ciascun anno».

 

     Art. 2. Interpretazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.

     1. Il termine fissato nell'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, così come anticipato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1993 modificato dall'articolo 1 deve intendersi perentorio.

     2. Ai fini della scadenza del termine di cui al comma 1, l'espressione «presentate» contenuta nel comma 1 della citata legge regionale n. 23 del 1987 deve essere interpretata nel senso di «inoltrate», per cui fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, in caso di consegna diretta, il timbro di ricezione apposto dagli uffici regionali.

     3. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, limitatamente all'anno 1992, ai fini della scadenza del termine del 30 giugno fissato dalla legge regionale n. 23 del 1987, fa fede, oltre al timbro postale di spedizione, il timbro di ricezione apposto dagli uffici della Regione o dell'ente locale interessato a norma dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 42 del 1982.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.