§ 1.4.36 - Legge regionale 3 novembre 1992, n. 42.
Norme integrative e modificative degli articoli 10, comma c) e 13, comma a) della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente: [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:03/11/1992
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Il comma c) dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, è così modificato:
Art. 2.      1. Il comma a) dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, è così sostituito:
Art. 3.      1. I contributi volontari sia per il completamento del quinquennio che del decennio verranno corrisposti secondo le seguenti modalità:
Art. 4.      1. In ogni caso non è consentito il completamento del periodo non coperto da contributi se esso coincide con l'espletamento del mandato parlamentare nazionale ed europeo o con quello di [...]
Art. 5.      1. Le domande di completamento del periodo contributivo dovranno essere presentate a pena di decadenza, entro due anni dall'inizio della legislatura successiva a quella da completare.
Art. 6.      1. Il completamento del periodo scoperto può essere richiesto solo dal consigliere od ex consigliere che abbia versato contributi obbligatori per almeno 30 mesi.
Art. 7.      1. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 70, e le seguenti leggi regionali 2 novembre 1984, n. 69; 18 aprile 1985, n. 47; 24 giugno 1991 n. 23; 15 ottobre 1991, n. 62 [...]


§ 1.4.36 - Legge regionale 3 novembre 1992, n. 42.

Norme integrative e modificative degli articoli 10, comma c) e 13, comma a) della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente: «Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Lazio»; e abrogazione leggi regionali 2 novembre 1984, n. 69; 18 aprile 1985, n. 47; articolo 2 legge regionale 13 maggio 1985, n. 70; 24 giugno 1991, n. 23; 15 ottobre 1991, n. 62.

(B.U. 20 novembre 1992, n. 32).

 

Art. 1.

     1. Il comma c) dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il comma a) dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. I contributi volontari sia per il completamento del quinquennio che del decennio verranno corrisposti secondo le seguenti modalità:

     a) l'importo dei contributi volontari è parificato alle ritenute praticate mensilmente ai consiglieri in carica sulle indennità consiliari in base al disposto dell'articolo 1, comma della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42;

     b) i contributi volontari saranno versati al fondo di previdenza e nella misura corrispondente ai versamenti fatti dai consiglieri in carica durante il periodo scoperto che s'intende completare;

     c) ai consiglieri in carica è consentito di versare i contributi volontari a completamento dei periodi scoperti, anche durante l'espletamento della carica;

     d) il versamento dei contributi volontari è consentito unica soluzione od in forma rateale.

     2. Nel caso in cui s'intende usufruire della condizione di pagamento rateale mensile, il contributo dovuto sarà maggiorato del 10 per cento se il completamento è riferito a periodi già trascorsi.

     3. Qualora il triodo da completare non sia ancora trascorso, il contributo rateale non sarà invece maggiorato, ma commisurato ai contributi che verseranno i consiglieri in carica fino al completamento del periodo scoperto.

     4. Ai consiglieri ed agli ex consiglieri che abbiano iniziato a versare per il periodo pregresso scoperto i contributi volontari nella forma rateale mensile, è consentito di mutare tale forma di versamento in quella in unica soluzione. In tal caso verseranno un importo totale derivante dal prodotto fra i mesi rimasti a completamento del periodo contributivo e la misura del contributo corrisposta dal consigliere in carica al fondo di previdenza, nel mese in cui presentano la domanda di mutamento di forma di pagamento.

 

     Art. 4.

     1. In ogni caso non è consentito il completamento del periodo non coperto da contributi se esso coincide con l'espletamento del mandato parlamentare nazionale ed europeo o con quello di consigliere eletto in altra Regione.

 

     Art. 5.

     1. Le domande di completamento del periodo contributivo dovranno essere presentate a pena di decadenza, entro due anni dall'inizio della legislatura successiva a quella da completare.

     2. Il consigliere in carica eletto in tre o più legislature per il completamento del decennio contributivo, dovrà presentare istanza entro il corso dell'ultima sua legislatura precisando il periodo che vuole completare.

 

     Art. 6.

     1. Il completamento del periodo scoperto può essere richiesto solo dal consigliere od ex consigliere che abbia versato contributi obbligatori per almeno 30 mesi.

 

     Art. 7.

     1. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 70, e le seguenti leggi regionali 2 novembre 1984, n. 69; 18 aprile 1985, n. 47; 24 giugno 1991 n. 23; 15 ottobre 1991, n. 62 e quant'altre norme siano in contrasto con le presenti.