§ 1.4.25 - L.R. 10 maggio 1989, n. 24.
Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente: «Determinazione dalle indennità e rimborsi spesa dei consiglieri regionali del Lazio».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:10/05/1989
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  La documentazione delle spese di cui al precedente comma potrà avvenire:


§ 1.4.25 - L.R. 10 maggio 1989, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente: «Determinazione dalle indennità e rimborsi spesa dei consiglieri regionali del Lazio».

(B.U. 30 maggio 1989, n. 15).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. La documentazione delle spese di cui al precedente comma potrà avvenire:

     a) attraverso l'esibizione di ricevute fiscali o fatture intestate all'interessato;

     b) attraverso l'esibizione di scontrini fiscali o ricevute non intestate all'interessato, ma che l'interessato medesimo dichiari per iscritto riferirsi a spese sostenute per l'effettuazione della missione. Tale forma sarà utilizzata anche per paesi nei quali vigono sistemi che non prevedono il rilascio di ricevute o scontrini fiscali. Il rimborso è comunque maggiorato, per le spese documentabili, rispettivamente del 10 per cento per viaggi nel territorio nazionale e del 20 per cento per viaggi all'estero.

     3. La legge regionale 8 gennaio 1986, n. 6 è abrogata.

 


[1] Sostituisce lettere a) e b), art. 4 della L.R. 42/1977. Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.