§ 1.4.19 - L.R. 28 agosto 1986, n. 29.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 avente ad oggetto: «Determinazioni delle indennità e rimborsi spese dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:28/08/1986
Numero:29


Sommario
Art. unico. 


§ 1.4.19 - L.R. 28 agosto 1986, n. 29.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 avente ad oggetto: «Determinazioni delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio» e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 10 settembre 1986, n. 25).

 

Art. unico. [1]

     Le disposizioni relative al rimborso spese ed alla diaria giornaliera, di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai consiglieri che si recano in missione, autorizzata dal Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del territorio regionale.

     Alla maggiore spesa prevista in L. 3.000.000 per l'anno 1986 si farà con imputazioni al capitolo n. 26001, il cui stanziamento viene aumentato mediante variazione compensativa a carico del capitolo n. 31011 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del medesimo bilancio.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.