§ 6.4.255 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 32.
Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l’anno 2008 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:28/12/2007
Numero:32


Sommario
Art. 1. 1. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2008, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente [...]
Art. 2. 1. E’ approvato in euro 14.495.374.968,43 il totale delle spese effettive ed in euro 30.732.609.055,43 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni [...]
Art. 3. 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2008-2010 e per l’anno 2008, annesso alla presente legge
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall’1 gennaio 2008


§ 6.4.255 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 32.

Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l’anno 2008 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(B.U. 2 gennaio 2008, n. 1 - S.O. 7 gennaio 2008, n. 2)

 

Art. 1.

1. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2008, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A)

 

     Art. 2.

1. E’ approvato in euro 14.495.374.968,43 il totale delle spese effettive ed in euro 30.732.609.055,43 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2008-2010 annesso alla presente legge (tabella B).

2. E’ approvato in euro 5.317.739.766,95 il totale delle spese effettive ed in euro 10.742.723.414,47 il totale generale della spesa della Regione per l’anno 2008.

3. Sono approvati in euro 10.011.850.386,76 il totale generale della spesa per l’anno finanziario 2009 ed in euro 9.978.035.254,20 il totale generale della spesa per l’anno finanziario 2010.

4. Sono autorizzati l’impegno ed il pagamento delle spese per l’anno 2008, nonchè l’impegno delle spese per gli anni 2009 e 2010 ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, in conformità all’annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B).

 

     Art. 3.

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2008-2010 e per l’anno 2008, annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall’1 gennaio 2008.