§ 6.1.40 - Legge Regionale 3 dicembre 1998, n. 15.
Garanzie per le coperture necessarie alla gestione delle olimpiadi invernali del 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:03/12/1998
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riservare apposite dotazioni finanziarie nei bilanci per gli anni dal 1999 al 2006 finalizzate:


§ 6.1.40 - Legge Regionale 3 dicembre 1998, n. 15. [1]

Garanzie per le coperture necessarie alla gestione delle olimpiadi invernali del 2006.

(B.U. 9 dicembre 1998, n. 49).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riservare apposite dotazioni finanziarie nei bilanci per gli anni dal 1999 al 2006 finalizzate:

     a) garantire, per il tramite della Tarvisio 2006 S.p.A. e per la parte di propria pertinenza, le necessarie coperture a fronte di eventuali squilibri nei programmi finanziari relativi alla gestione dei giochi olimpici invernali del 2006 da attuarsi attraverso la Klagenfurt 2006 Organisations G.m.b.H. nell'ambito della candidatura congiunta Friuli- Venezia Giulia - Carinzia - Slovenia, nonché la concessione di anticipazioni bancarie per far fronte ad eventuali esigenze di cassa nell'ambito della medesima gestione;

     b) alla realizzazione degli interventi di pertinenza della Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della candidatura di cui alla lettera a) secondo le finalità della legge regionale 15 luglio 1997, n. 25.

     2. Le norme di cui al presente articolo definiscono gli impegni da assumere presso le competenti sedi, per la parte di pertinenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, e che diverranno operativi a seguito dell'assegnazione dei giochi olimpici di cui sopra, ai fini dell'assegnazione della gestione delle olimpiadi invernali del 2006 alla candidatura congiunta Friuli-Venezia Giulia - Carinzia - Slovenia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.