§ 5.9.38 - Legge Regionale 15 luglio 1997, n. 25.
Interventi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:15/07/1997
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Comitato promotore).
Art. 3.  (Società consortile Tarvisio 2006).
Art. 4.  (Caratteristiche della candidatura).
Art. 5.  (Procedura di adozione del programma di attività).
Art. 6.  (Compiti dell'Amministrazione regionale).
Art. 7.  (Norme finanziarie).
Art. 8.  (Entrata in vigore).


§ 5.9.38 - Legge Regionale 15 luglio 1997, n. 25. [1]

Interventi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006.

(B.U. 16 luglio 1997, n. 29).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia definisce con la presente legge le linee portanti:

     a) della candidatura della città di Tarvisio per l'organizzazione, in collaborazione con altri centri della Regione, della Repubblica di Slovenia e del Land della Carinzia, dei Giochi olimpici invernali del 2006;

     b) del programma di attività volto a promuovere e sostenere la candidatura stessa;

     c) della propria partecipazione, anche finanziaria, all'impostazione ed alla realizzazione della candidatura e del relativo programma promozionale.

 

     Art. 2. (Comitato promotore).

     1. Nell'attuazione della presente legge, la Regione si avvale, quale organo consultivo, di un Comitato promotore costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come integrato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4; non trova applicazione il limite di durata previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

 

     Art. 3. (Società consortile Tarvisio 2006).

     1. La predisposizione e la realizzazione della candidatura olimpica e del relativo programma promozionale, la gestione della manifestazione e delle attività finanziarie connesse e la commercializzazione dei relativi diritti spettano alla società consortile Tarvisio 2006 SpA.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la quota di partecipazione della Promotur SpA alla società consortile Tarvisio 2006 SpA per un valore di lire 120 milioni di cui i tre decimi sono stati già versati.

     3. Gli eventuali ulteriori finanziamenti diretti dell'Amministrazione regionale sono subordinati alla modificazione dello statuto della società consortile nel senso di prevedere che:

     a) nel consiglio di amministrazione possano essere cooptati il Sindaco di Tarvisio, il presidente della Promotur SpA e, qualora partecipino alla società, i presidenti dei Consorzi locali degli operatori commerciali e turistici o i loro delegati, nonchè i rappresentanti designati dalla Repubblica di Slovenia e dal Land della Carinzia;

     b) la segreteria della società consortile sia curata dalla Promotur SpA.

     4. Eventuali ulteriori modifiche statutarie devono essere approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Caratteristiche della candidatura).

     1. La candidatura per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2006, da impostare sulla base delle prescrizioni del Comitato Olimpico Internazionale e tenendo conto delle valutazioni già espresse dallo stesso Comitato in ordine alla candidatura presentata per le Olimpiadi invernali del 2002, deve:

     a) essere caratterizzata dal rispetto, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale e paesistico, nonchè dal recupero del patrimonio antropico dell'area interessata ai giochi;

     b) proporsi di evidenziare la funzione europea della Regione e la volontà di collaborazione di tre popoli diversi, espressa, in spirito di reciproco rispetto, nel mettere in comune risorse umane e materiali;

     c) consentire la verifica costante della corrispondenza del progetto stesso ai piani di sviluppo delle zone interessate anche attraverso la previsione delle modalità di utilizzo permanente delle opere previste.

 

     Art. 5. (Procedura di adozione del programma di attività).

     1. Il programma volto a promuovere e sostenere la candidatura deve porre in evidenza i caratteri salienti della candidatura stessa e valorizzare l'immagine turistico-sportiva e culturale dell'area interessata ai giochi e del Friuli-Venezia Giulia in generale.

     2. Il programma, aggiornabile annualmente, è predisposto dalla società consortile Tarvisio 2006 SpA e sottoposto ai pareri preventivi dell'Azienda regionale per la promozione turistica, per quanto attiene alla valorizzazione dell'immagine turistico-sportiva, della delegazione regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per quanto attiene all'impiantistica e alla logistica sportiva, e della Giunta regionale, per quanto attiene alla sua congruenza con il documento di indirizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), con gli accordi di programma eventualmente intervenuti con enti locali e privati e con il piano territoriale regionale particolareggiato di cui all'articolo 56 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, in quanto predisposti.

     3. L'Azienda regionale per la promozione turistica e la società consortile Tarvisio 2006 SpA possono individuare forme di collaborazione finalizzate a rendere più incisivi gli interventi previsti nei rispettivi programmi di attività promozionale.

 

     Art. 6. (Compiti dell'Amministrazione regionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a supportare la predisposizione e la realizzazione della candidatura e del relativo programma promozionale mediante:

     a) il raccordo, anche a supporto delle iniziative dei Comuni, con il Land della Carinzia e con la Repubblica di Slovenia per le eventuali necessità di coordinamento della pianificazione territoriale, della infrastrutturazione, dei programmi comunitari;

     b) il mantenimento dei rapporti con il Governo nazionale e con il CONI per il raggiungimento di accordi internazionali diretti a garantire il rispetto delle prescrizioni del Comitato Olimpico Internazionale;

     c) l'elaborazione di un documento di programmazione e di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro, in sintonia con le caratteristiche della candidatura di cui all'articolo 4 e coerente con le scelte di sviluppo delle aree contermini anche allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, con particolare priorità per quelli a sostegno dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile; alla predisposizione del documento di programmazione può sovrintendere un gruppo di lavoro intersettoriale da costituirsi presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale;

     d) qualora necessario, la promozione e sostegno anche finanziario di forme di partenariato con soggetti sociali sui distinti aspetti di impiantistica sportiva, di sviluppo socio-economico, di impatto ambientale della preparazione, promozione e realizzazione della candidatura, con particolare riguardo all'associazionismo ambientalista nonchè al Club Alpino Italiano, sia in riferimento a quanto previsto dalla lettera c), sia in riferimento alla eventuale realizzazione di una specifica struttura volontaria ed indipendente di garanzia della qualità ambientale della candidatura;

     e) la realizzazione di accordi di programma, in attuazione del documento di cui alla lettera c) e del piano territoriale regionale particolareggiato, con gli enti locali ed i soggetti privati nonchè i soggetti gestori di proprietà comuni interessati;

     f) l'assegnazione di specifici finanziamenti alla società consortile Tarvisio 2006 SpA, finalizzati allo svolgimento del programma di cui all'articolo 5, comprensivi anche degli oneri già sostenuti dalla società consortile a tale scopo, nonchè diretti al sostegno delle future iniziative;

     g) l'assegnazione ad un Comitato promotore locale, promosso dal Comune di Tarvisio, dalla Comunità Montana Canal del Ferro e della Val Canale e dal Consorzio servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea e aperto alla partecipazione delle diverse realtà socio-culturali, associative e di volontariato locali, di uno specifico finanziamento per la realizzazione di iniziative promozionali di carattere culturale, sociale e sportivo con specifico riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b); le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono determinate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

 

     Art. 7. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 84 milioni per l'anno 1997.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 11 - programma 0.7.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X

- il capitolo 1374 [2.1.243.3.10.12] con la denominazione «Finanziamento

alla Promotur SpA per la partecipazione alla società consortile Tarvisio

2006 SpA» e con lo stanziamento di lire 84 milioni per l'anno 1997.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di lire 216 milioni per l'anno 1997.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 15 - programma 0.7.2., di nuova istituzione nella rubrica, - spese d'investimento - Categoria 2.2 - Sezione X - il capitolo 2050 [2.1.220.3.10.12] con la denominazione «Spese per la predisposizione di un documento di programmazione e di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro in relazione alla candidatura olimpica Tarvisio 2006» e con lo stanziamento di lire 216 milioni per l'anno 1997.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997.

     6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.7.2. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 8148 [1.1.155.2.10.12] con la denominazione «Finanziamento alla società consortile Tarvisio 2006 SpA per l'attuazione del programma promozionale per la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2006» e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1997.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.

     8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.7.2 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 8147 [1.1.162.2.10.12.], con la denominazione «Finanziamento al Comitato promotore locale per le Olimpiadi invernali del 2006 per la realizzazione di iniziative promozionali di carattere culturale, sociale e sportivo» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per il 1997.

     9. All'onere complessivo di lire 600 milioni per l'anno 1997, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 5 dell'elenco n. 4, allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.