§ 5.9.14 - Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 16.
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata dalla legge regionale 16 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:18/04/1979
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata e rifinanziata dalle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 40 [...]
Art. 2.      Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12, lettera a) della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire [...]
Art. 3.      Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, inserito con l'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. [...]
Art. 4.      In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60 e successive modificazioni, le domande per il conseguimento dei contributi di cui [...]
Art. 5.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 63 è autorizzato nell'esercizio 1979 un limite di impegno di lire 25 milioni.
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.9.14 - Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 16. [1]

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 40 e dalla legge regionale 28 aprile 1978, n. 27, concernente interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 63, concernente contributo all'Unione Ginnastica Goriziana per la costruzione del Palazzetto dello Sport di Gorizia.

(B.U. 18 aprile 1979, n. 43).

 

Art. 1.

     Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata e rifinanziata dalle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 40 e 28 aprile 1978, n. 27, è autorizzato un limite d'impegno di lire 300 milioni per l'esercizio 1979.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.

     L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982 di cui lire 300 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979 - fa carico al capitolo 6006 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano di lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per il 1979.

     Al predetto onere di lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 11 - Assessorato turismo - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 2.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12, lettera a) della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1979.

     L'onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6007 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 il cui stanziamento viene elevato di lire 200 milioni per l'esercizio 1979.

     Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, inserito con l'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Categoria XI - il capitolo 6001 con la denominazione: «Contributi una tantum ai Comuni per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attuazione della educazione fisica nelle scuole elementari» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1979, cui di provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 4.

     In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60 e successive modificazioni, le domande per il conseguimento dei contributi di cui all'articolo 12 bis della medesima legge, inserito con l'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 27, dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 63 è autorizzato nell'esercizio 1979 un limite di impegno di lire 25 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.

     L'onere di lire 100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982 - di cui lire 25 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979 - fa carico al capitolo 6009 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 100 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1979.

     Al predetto onere di lire 100 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1979, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 - «Fondo di riserva per le spese impreviste» del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.