§ 5.9.13 - Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 27.
Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 40, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:28/04/1978
Numero:27


Sommario
Art. 3.      In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60 e successive modificazioni, le domande per il conseguimento dei contributi di cui [...]
Art. 4.      Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 40, [...]
Art. 5.      Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1979 con l'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 40, si intende autorizzato per le stesse finalità [...]
Art. 6.      Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12, lettera a), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire [...]
Art. 7.      Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, inserito con l'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la [...]
Art. 8.      Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 15, lettera b), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni per l'esercizio 1978.
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.9.13 - Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 27.

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 40, concernente interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(B.U. 28 aprile 1978, n. 30).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60 e successive modificazioni, le domande per il conseguimento dei contributi di cui all'articolo 12 bis della medesima legge, inserito con l'articolo 1 della presente legge, dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 40, è autorizzato un limite di impegno di lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

     L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981 - di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978 - fa carico al capitolo 6435 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, e rispettivamente del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato per il piano, di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, e precisamente:

     - per lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978, dalla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

     - per lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, dalla Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - del precitato elenco n. 5.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 5.

     Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1979 con l'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 40, si intende autorizzato per le stesse finalità per l'esercizio finanziario 1978.

     L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 fa carico al capitolo 6435 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 6.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12, lettera a), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

     L'onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6436 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 7.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, inserito con l'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Categoria XI - il capitolo 5231 con la denominazione: «Contributi una tantum ai Comuni per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attuazione dell'educazione fisica nelle scuole elementari» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Partita n. 3 - dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 8.

     Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 15, lettera b), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni per l'esercizio 1978.

     L'onere di lire 10 milioni fa carico al capitolo 1452 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e - rispettivamente - del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 10 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5051 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articoli introduttivi degli art. 12 bis e del terzo comma dell'art. 13 della L.R. 27 agosto 1975, n. 60.