§ 5.6.20 - Legge Regionale 1 dicembre 1986, n. 52.
Interventi straordinari in materia di diritto allo studio per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:01/12/1986
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 5.6.20 - Legge Regionale 1 dicembre 1986, n. 52. [1]

Interventi straordinari in materia di diritto allo studio per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85.

(B.U. 2 dicembre 1986, n. 123).

 

Art. 1.

     E' autorizzato il versamento delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, e successive modificazioni, alle Province ed ai Comuni ai quali le sovvenzioni stesse non sono state corrisposte per l'anno scolastico 1984-85 a causa dell'intervenuta scadenza dell'esercizio finanziario.

     L'erogazione delle sovvenzioni a rimborso delle somme anticipate dagli Enti locali è subordinata alla presentazione dei titoli di spesa estinti e dei relativi atti deliberativi.

 

     Art. 2.

     Il versamento è altresì autorizzato, con vincolo di commutazione in entrata e secondo le modalità di erogazione indicate nel secondo comma del precedente articolo, alle Province ed ai Comuni che, a seguito delle sovvenzioni ricevute per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85, hanno effettuato interventi in materia di diritto allo studio sottoposti all'esame dei Comitati di controllo.

 

     Art. 3.

     Gli elenchi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, devono contenere l'indicazione delle spese di cui ai precedenti articoli distintamente per ciascuna delle ipotesi ivi contemplate.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1987.

     A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-88 viene istituito a decorrere dall'anno 1987 - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 2163 con la denominazione: «Sovvenzioni straordinarie a favore di Province e Comuni a titolo di rimborso per le spese da questi sostenute per l'anno scolastico 1984-85 in materia di diritto allo studio» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1987.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-88 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - capitolo 1953 - lire 1.500 milioni

     - capitolo 1954 - lire 1.500 milioni.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1988.

     A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-88 viene istituito a decorrere dall'anno 1987 - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 2164 con la denominazione: «Oneri relativi agli interventi in materia di diritto allo studio effettuati da Province e Comuni negli anni scolastici 1982-83, 1983-84, 1984-85» e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.000 milioni per l'anno 1988.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte con la maggior entrata di pari importo prevista dal citato articolo 2.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito a decorrere dall'anno 1987 - al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XII - il capitolo 730, con la denominazione: «Recupero delle somme erogate alle Province ed ai Comuni a titolo di sovvenzione per gli interventi in materia di diritto allo studio da questi effettuati negli anni scolastici 1982-83, 1983-84, 1984-85» e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per il 1987 e lire 2.000 milioni per il 1988.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.