§ 5.4.93 - Legge Regionale 30 dicembre 1993, n. 56.
Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attività di solidarietà internazionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:30/12/1993
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi di solidarietà internazionale.
Art. 3.  Attuazione degli interventi.
Art. 4.  Fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.


§ 5.4.93 - Legge Regionale 30 dicembre 1993, n. 56.

Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attività di solidarietà internazionali.

(B.U. 30 dicembre 1993, n. 73 - Suppl. straord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di contribuire alle attività di soccorso e di aiuto alle popolazioni colpite da disastri naturali o da gravi difficoltà economiche, promuove e sostiene, nell'ambito della propria competenza, iniziative di solidarietà internazionale.

 

     Art. 2. Interventi di solidarietà internazionale.

     1. Gli interventi di solidarietà internazionale sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari, in particolare alla salvaguardia della vita e della dignità delle persone, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e artistico e al sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni interessate all'intervento regionale.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:

     a) attuazione di opere e progetti di emergenza a carattere igienico- sanitario e alimentare, con particolare riguardo alla condizione della donna e dell'infanzia;

     b) forniture di tecnologia, beni e servizi;

     c) collaborazione tecnica e coordinamento delle eventuali risorse umane messe disposizione dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;

     d) collaborazione ad attività intese alla tutela dei diritti umani, nonchè di carattere educativo e culturale rivolte ai minori, che impegnino i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

     3. L'individuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale in coordinamento con i programmi eventualmente predisposti dalle competenti Amministrazioni statali in relazione alle medesime situazioni di emergenza e comunque previa intesa con i competenti organi governativi.

 

     Art. 3. Attuazione degli interventi.

     1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 l'Amministrazione regionale provvede direttamente o per il tramite di enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

     2. In attesa dell'approvazione della legge regionale di attuazione della legge n. 266/1991, le associazioni di volontariato di cui al comma 1 possono essere inserite nel registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione giuntale n. 634 dell'11 febbraio 1993 «Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato» e sono identificate con la dicitura «Solidarietà internazionale».

 

     Art. 4. Fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

     1. Gli interventi del Fondo regionale di cui all'articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come individuati dall'articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono attuati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.