§ 5.4.58 - Legge Regionale 21 novembre 1983, n. 82.
Contributi ad Istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati psichici e fisici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:21/11/1983
Numero:82


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio 1983, a concedere contributi per l'importo di lire 1000 milioni ad Istituti privati operanti nel campo della assistenza ai minorati [...]
Art. 2.      Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della [...]
Art. 3.      Il programma degli interventi da attuare in applicazione della presente legge è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità.
Art. 4.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 7625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.58 - Legge Regionale 21 novembre 1983, n. 82. [1]

Contributi ad Istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati psichici e fisici.

(B.U. 22 novembre 1983, n. 116).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio 1983, a concedere contributi per l'importo di lire 1000 milioni ad Istituti privati operanti nel campo della assistenza ai minorati fisici e psichici, vincolati alla costruzione, al completamento, all'ampliamento e all'ammodernamento di edifici destinati ad attività socio-assistenziali e riabilitative a favore dei minorati, nonché all'acquisto di impianti, attrezzature e arredamenti per gli edifici medesimi.

 

     Art. 2.

     Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche dell'opera, degli impianti e delle attrezzature.

 

     Art. 3.

     Il programma degli interventi da attuare in applicazione della presente legge è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità.

     Le modalità di erogazione dei contributi relativi alle opere sono le medesime previste dall'articolo 11 della Legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

     Le modalità di erogazione dei contributi per racquisto di impianti, attrezzature ed arredamento sono stabilite dalla Giunta regionale.

     I contributi consessi sono revocati qualora non venga inviato all'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dalla registrazione del decreto di concessione, il verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 11 - secondo comma - 1º alinea - della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

 

     Art. 4.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 7625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1000 milioni, per l'esercizio 1983.

 

     Al predetto onere di lire 1000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la somma di lire 800 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 19/RAG., dd. 23 marzo 1983.

     Sul precitato capitolo 7625 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.