§ 5.4.44 - Legge Regionale 7 giugno 1979, n. 25.
Interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:07/06/1979
Numero:25


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto regionale nelle materie previste dal Capo III del Titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge nazionale [...]
Art. 2.      Nelle more dell'emanazione della normativa di revisione e riordino di cui al precedente articolo, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1979 onde far fronte a [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.44 - Legge Regionale 7 giugno 1979, n. 25. [1]

Interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali.

(B.U. 7 giugno 1979, n. 58).

 

Art. 1.

     In attesa dell'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto regionale nelle materie previste dal Capo III del Titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge nazionale quadro sulla riforma dell'assistenza, la Regione emanerà una disciplina di revisione e riordino degli interventi nel settore socio-assistenziale, in collegamento, fra l'altro, con le indicazioni del Piano Sanitario Regionale di cui agli articoli 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 2.

     Nelle more dell'emanazione della normativa di revisione e riordino di cui al precedente articolo, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1979 onde far fronte a indilazionabili esigenze concernenti:

     a) gli interventi straordinari a favore di lavoratori in condizioni di bisogno (articoli 32, 34, 35, 36 e 38 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43);

     b) gli interventi straordinari in casi di particolare gravità (articolo 7 bis della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 17);

     c) l'assistenza economica agli indigenti (articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, articolo 1 del D.P.R. n. 902/1975 e articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

     d) l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. della regione (articolo 1 del D.P.R. n. 902/1975 e articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

     e) le funzioni relative al mantenimento degli inabili al lavoro di cui all'articolo 154 del T.U. di P.S. e alle rette di ospitalità di anziani presso case di riposo (articolo 1 del D.P.R. n. 902/1975 e articolo 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64);

     f) l'erogazione di assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed inabili civili (articoli 21-27 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43);

     g) l'erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare ad anziani ed inabili carenti di assistenza familiare (articoli 28-31 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 e articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 64).

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 è istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3317 con la denominazione «Interventi urgenti nel settore dei servizi socio-assistenziali» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.