§ 5.4.40 - Legge Regionale 12 giugno 1978, n. 64.
Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, concernente interventi integrativi di previdenza, di assistenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:12/06/1978
Numero:64


Sommario
Art. 1.      Gli importi mensili degli assegni integrativi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 21 della L.R. 27 giugno 1975, n. 43 sono aumentati del 50% a decorrere dal 1º gennaio 1978.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      In attesa di una disciplina organica del settore della assistenza sociale, l'Amministrazione regionale, con le procedure, i criteri e le modalità vigenti o che all'uopo potrà determinare, è [...]
Art. 6.      Per gli scopi previsti dall'articolo 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 2.600 milioni
Art. 7.      Per far fronte agli oneri previsti dal precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario [...]
Art. 8.      Per far fronte agli oneri previsti dal precedente articolo 6, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.40 - Legge Regionale 12 giugno 1978, n. 64.

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, concernente interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari, e interventi per l'esercizio delle funzioni statali trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

(B.U. 20 giugno 1978, n. 52).

 

CAPO I

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43

 

Art. 1.

     Gli importi mensili degli assegni integrativi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 21 della L.R. 27 giugno 1975, n. 43 sono aumentati del 50% a decorrere dal 1º gennaio 1978.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. [3]

     I termini di cui all'articolo 26, primo comma, e all'articolo 29 della predetta L.R. n. 43/1975 sono prorogati al 30º giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. [4]

     Per le finalità previste dalla legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 3.963 milioni, e precisamente di lire 1.315 milioni per gli interventi di cui al Titolo I, lire 2.448 milioni per gli interventi di cui al Titolo II e lire 200 milioni per gli interventi di cui al Titolo III.

 

CAPO II

Interventi per l'esercizio delle funzioni statali trasferite alla Regione

ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902

 

     Art. 5.

     In attesa di una disciplina organica del settore della assistenza sociale, l'Amministrazione regionale, con le procedure, i criteri e le modalità vigenti o che all'uopo potrà determinare, è autorizzata a disporre interventi ed erogare contributi per la continuazione dell'esercizio delle funzioni statali trasferite con l'articolo 1 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, avvalendosi, se necessario, degli uffici dei Comuni e dei loro Consorzi.

 

     Art. 6.

     Per gli scopi previsti dall'articolo 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 2.600 milioni [5].

 

CAPO III

Norme finanziarie e finali

 

     Art. 7.

     Per far fronte agli oneri previsti dal precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - i seguenti capitoli:

     - capitolo 2305 con la denominazione: «Interventi integrativi di provvidenza per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, pensionati e non, per gli assegni parto alle coltivatrici dirette; per provvidenze ai lavoratori agricoli e pescatori per malattia ed infortunio; per gli infortuni o malattie professionali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l'assistenza sanitaria di invalidi di guerra» e con lo stanziamento di lire 1.315 milioni per l'esercizio 1978;

     - capitolo 2306 con la denominazione: «Assegni integrativi a favore dei sordomuti, dei ciechi e degli invalidi civili e concorso nelle spese per l'assistenza domiciliare degli anziani ed invalidi» e con lo stanziamento di lire 2.448 milioni per l'esercizio 1978;

     - capitolo 2307 con la denominazione: «Interventi assistenziali a favore di lavoratori in particolari condizioni di bisogno» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 3.963 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:

     - per lire 1.315 milioni dalla Partita n. 3 del sovraspecificato elenco n. 4;

     - per i restanti 2.648 milioni dalla Partita n. 4 del medesimo elenca n. 4.

 

     Art. 8.

     Per far fronte agli oneri previsti dal precedente articolo 6, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 2313 con la denominazione: «Contributi e spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficienza pubblica trasferite con l'articolo 1 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, ivi comprese le sovvenzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27» e con lo stanziamento di lire 2600 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere di lire 2.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:

     - per lire 1.000 milioni, dalla partita n. 1 del sopraspecificato elenco n. 4;

     - per lire 1.400 milioni, dalla partita n. 2 del medesimo elenco n. 4;

     - per i restanti 200 milioni della partita n. 4 del più volte citato elenco.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma modificativo della lettera b) dell'art. 21 della L.R. 27 giugno 1975, n. 43.

[2] Articolo modificativo dell'ultimo comma dell'art. 30 della L.R. 27 giugno 1975, n. 43, con effetto dal 1º gennaio 1978.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Vedi anche gli artt. 2 delle LL.RR. 7 giugno 1979, n. 25 e 15 dicembre 1979, n. 75.