§ 5.4.37 - Legge Regionale 5 agosto 1977, n. 49.
Rifinanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, concernente interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:05/08/1977
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dalla legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 3.365 milioni, di cui lire 1.315 milioni per [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli E.C.A. i fondi necessari per consentire la corresponsione agli aventi titolo degli assegni integrativi mensili già concessi dagli [...]
Art. 3.      Gli E.C.A. provvederanno alla corresponsione agli interessati degli assegni di cui all'articolo precedente in una unica soluzione.
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a corrispondere agli E.C.A., a copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione degli assegni di cui al precedente capo, una [...]
Art. 5.      Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 1 della presente legge, vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 350 milioni.
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.37 - Legge Regionale 5 agosto 1977, n. 49. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, concernente interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari, e saldo corresponsione assegni integrativi a favore degli invalidi civili per il periodo 1971-1974.

(B.U. 5 agosto 1977, n. 78).

 

CAPO I

Rifinanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, concernente

interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 3.365 milioni, di cui lire 1.315 milioni per il Titolo I, lire 1.850 milioni per il Titolo II e lire 200 milioni per il Titolo III.

 

CAPO II

Provvidenze integrative in favore degli invalidi civili inabili al lavoro

per gli anni 1971-74

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli E.C.A. i fondi necessari per consentire la corresponsione agli aventi titolo degli assegni integrativi mensili già concessi dagli E.C.A. stessi ai sensi della legge regionale 17 aprile 1971, n. 37, così come modificata dalla legge regionale 20 febbraio 1973, n. 12, per gli anni dal 1971 a tutto il 1974, e che non sono stati somministrati per insufficienza dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 3.

     Gli E.C.A. provvederanno alla corresponsione agli interessati degli assegni di cui all'articolo precedente in una unica soluzione.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a corrispondere agli E.C.A., a copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione degli assegni di cui al precedente capo, una maggiorazione del 6% sulla somma accreditata agli enti medesimi per le finalità previste all'articolo 2.

 

CAPO III

Norme finanziarie

 

     Art. 5.

     Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 1 della presente legge, vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - i seguenti capitoli:

     Cap. 1574 - con la denominazione «Interventi integrativi di provvidenze per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, pensionati e non; per gli assegni-parto alle coltivatrici dirette; per provvidenze ai lavoratori agricoli e pescatori per malattia ed infortunio; per gli infortuni e le malattie professionali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l'assistenza sanitaria agli invalidi di guerra» con lo stanziamento di lire 1.315 milioni per l'esercizio 1977;

     Cap. 1575 - con la denominazione «Assegni integrativi a favore dei sordomuti, dei ciechi e degli invalidi civili e concorso nelle spese per l'assistenza domiciliare agli anziani ed invalidi» e con lo stanziamento del lire 1.850 milioni per l'esercizio 1977;

     Cap. 1576 - con la denominazione «Interventi assistenziali a favore di lavoratori in particolari condizioni di bisogno» - con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1977.

     All'onere complessivo di lire 3.365 milioni per l'esercizio 1977 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 10: lire 150 milioni dalla partita n. 1 e lire 3.215 milioni dalla partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 350 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 1587 con la denominazione: «Finanziamenti agli E.C.A. per la corresponsione di assegni integrativi mensili agli invalidi civili inabili al lavoro per gli anni 1971-1974» e con lo stanziamento di lire 350 milioni per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (Rubrica n. 10 - Partita n. 1

- dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.