§ 5.4.20 - Legge Regionale 20 febbraio 1973, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, avente ad oggetto provvidenze integrative in favore degli invalidi civili inabili al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:20/02/1973
Numero:12


Sommario
Art. 5.      L'assegno integrativo regionale, di cui alla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, è attribuito con decorrenza dal 1º luglio 1971, se le provvidenze statali, menzionate nell'articolo 1 della [...]
Art. 6.      (Omissis)


§ 5.4.20 - Legge Regionale 20 febbraio 1973, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, avente ad oggetto provvidenze integrative in favore degli invalidi civili inabili al lavoro della regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 2 marzo 1973, n. 8).

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [1].

 

Art. 5.

     L'assegno integrativo regionale, di cui alla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, è attribuito con decorrenza dal 1º luglio 1971, se le provvidenze statali, menzionate nell'articolo 1 della legge stessa, siano state concesse con effetto da tale data o da data anteriore, mediante provvedimento notificato dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

     In tale ipotesi, la domanda dell'assegno integrativo regionale dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge e, qualora trattisi di provvedimento non ancora notificato, entro 90 giorni dalla notifica del medesimo.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Articoli dall'1 al 4 modificativi ed integrativi della L.R. 17 agosto 1971, n. 37.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 6 della L.R. 17 agosto 1971, n. 37.