§ 5.2.71 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 42.
Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale quale istituto pubblico di ricovero e cura [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:15/06/1993
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Promozione del riconoscimento dell'Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine.
Art. 2.  Finalità dell'Istituto.
Art. 3.  Attività preparatoria per il riconoscimento.
Art. 4.  Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento.
Art. 5.  Conferma o revoca della personalità giuridica.
Art. 6.  Ordinamento, controlli e finanziamenti.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 5.2.71 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 42. [1]

Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico all'Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine.

(B.U. 15 giugno 1993, n. 40 - Suppl. straord.).

 

Art. 1. Promozione del riconoscimento dell'Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine.

     1. L'Amministrazione regionale è impegnata a promuovere il riconoscimento dell'Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine, di seguito denominato Istituto, quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è connesso alle funzioni attualmente esercitate dall'Istituto.

 

     Art. 2. Finalità dell'Istituto.

     1. In conformità al vigente Piano sanitario regionale approvato con la legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 e alla legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 sono fini istituzionali dell'Istituto:

     a) l'attività di ricerca di base e clinica su patologie regresse o in atto che necessitano di interventi chirurgici e riabilitativi nonché di recupero funzionale al fine di individuare i mezzi più idonei di prevenzione, diagnosi e cura;

     b) l'assistenza sanitaria, in regime di ricovero ed ambulatoriale, in favore dei pazienti affetti da dette patologie secondo gli indirizzi propri dell'Istituto ed utilizzando metodologie interdisciplinari, comunque rispettose della persona ed all'interno di una deontologia trasparente della scienza;

     c) la programmazione, promozione e realizzazione di iniziative di medicina preventiva, riabilitativa e di educazione sanitaria intese ad evitare il cronicizzarsi delle malattie e le sue conseguenze invalidanti, tenendo conto dei risultati degli studi epidemiologici dell'Istituto;

     d) l'attività didattica teorico-pratica di formazione ed aggiornamento per medici e personale paramedico secondo gli indirizzi scientifici dell'Istituto.

 

     Art. 3. Attività preparatoria per il riconoscimento.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è disposto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il conferimento in via provvisoria all'Istituto della personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. Con lo stesso decreto, da emanare successivamente al parere favorevole del Consiglio sanitario nazionale sulla richiesta di riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, vengono altresì definiti:

     a) la dotazione patrimoniale dell'Istituto, costituita da beni immobili fra i quali gli edifici in cui ha sede con le relative pertinenze, e da beni mobili, fra i quali quelli compresi negli inventari dell'Unità sanitaria locale n. 7 «Udinese» e che alla data del decreto presidenziale risultano assegnati all'Istituto medesimo;

     b) la dotazione del personale dell'Istituto, comprendente i dipendenti dell'Unità sanitaria locale n. 7 «Udinese» che alla data del decreto presidenziale risultano in servizio presso l'Istituto medesimo, fatta salva la facoltà di opzione;

     c) l'attribuzione al nuovo ente dei rapporti giuridici ed economici già facenti capo all'Unità sanitaria locale n. 7 «Udinese» e afferenti all'Istituto.

     3. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì nominato un Commissario straordinario incaricato di reggere l'ente fino alla data di inserimento degli organi ordinari di amministrazione, nonché un Commissario straordinario sostituto per assicurare la continuità dell'esercizio della funzione in caso di assenza o impedimento del commissario titolare.

     4. I rapporti dell'Istituto con il Servizio sanitario nazionale sono regolati da apposita convenzione stipulata con l'Unità sanitaria locale competente per territorio nell'ambito degli strumenti di pianificazione sanitaria.

 

     Art. 4. Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento.

     1. Ad avvenuta adozione del decreto previsto dall'articolo 3 ed in pendenza del provvedimento di riconoscimento della qualifica di istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo sugli atti dell'ente è soggetto alla disciplina dei controlli sugli atti delle Unità sanitarie locali.

     2. Per il medesimo periodo il finanziamento dell'Istituto è effettuato con le modalità stabilite dalla vigente legislazione statale e regionale per il finanziamento degli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 5. Conferma o revoca della personalità giuridica.

     1. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 42, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il conferimento della personalità giuridica dell'Istituto, si intende confermato in via definitiva.

     2. Ove tale provvedimento non venga emanato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la revoca della personalità giuridica concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e sono adottati i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 6. Ordinamento, controlli e finanziamenti.

     1. All'adozione del provvedimento di cui all'articolo 42, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 consegue l'applicazione all'Istituto della normativa statale e regionale, relativa agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, in materia di:

     a) ordinamento dell'Istituto;

     b) controlli sugli atti, sulla gestione e sugli organi;

     c) determinazione e attribuzione dei finanziamenti per le attività assistenziali e per le attività di ricerca.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.