§ 5.2.23 - Legge Regionale 5 agosto 1976, n. 36.
Concessione di fidejussione a garanzia di aperture di credito agli Enti ospedalieri per il trattamento economico dovuto ai dipendenti a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:05/08/1976
Numero:36


Sommario
Art. 1.      La Regione è autorizzata a concedere agli Enti ospedalieri del Friuli- Venezia Giulia fidejussioni a garanzia di aperture di credito che i rispettivi tesorieri od altri istituti di credito [...]
Art. 2.      Le garanzie fidejussorie sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, per un importo non superiore all'ammontare delle spettanze dovute, a [...]
Art. 3.      Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dalla presente legge faranno carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario [...]
Art. 4.      La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.23 - Legge Regionale 5 agosto 1976, n. 36. [1]

Concessione di fidejussione a garanzia di aperture di credito agli Enti ospedalieri per il trattamento economico dovuto ai dipendenti a tutto il 31 dicembre 1974.

(B.U. 6 agosto 1976, n. 62).

 

Art. 1.

     La Regione è autorizzata a concedere agli Enti ospedalieri del Friuli- Venezia Giulia fidejussioni a garanzia di aperture di credito che i rispettivi tesorieri od altri istituti di credito effettueranno a titolo di anticipazioni finanziarie sui crediti vantati dagli Enti medesimi a tutto il 31 dicembre 1974 nei confronti degli Enti mutualistici e dei Comuni ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 2.

     Le garanzie fidejussorie sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, per un importo non superiore all'ammontare delle spettanze dovute, a tutto il 31 dicembre 1974, al personale di ogni singolo Ente ospedaliero interessato; le spettanze complessivamente preventivate ammontano a lire 6,5 miliardi esclusi interessi ed oneri accessori.

     La Giunta regionale, con le deliberazioni di cui al primo comma, determinerà i limiti temporali delle garanzie concesse e le modalità dell'eventuale recupero delle somme pagate, per conto degli Enti ospedalieri, ai tesorieri od agli istituti di credito che hanno concesso l'anticipazione.

 

     Art. 3.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dalla presente legge faranno carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, che presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.