§ 5.1.27 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 60.
Contributi ad Istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati psichici e fisici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/09/1981
Numero:60


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 a concedere contributi per l'importo di lire 600 milioni ad istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai [...]
Art. 2.      Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 dovranno pervenire all'Assessorato dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.      IL programma degli interventi da attuare in applicazione del presente capo è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità.
Art. 4.      Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1981.


§ 5.1.27 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 60. [1]

Contributi ad Istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati psichici e fisici.

(B.U. 2 settembre 1981, n. 88).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 a concedere contributi per l'importo di lire 600 milioni ad istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati fisici e psichici per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici, nonché per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti.

 

     Art. 2.

     Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 dovranno pervenire all'Assessorato dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     IL programma degli interventi da attuare in applicazione del presente capo è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità.

     Le modalità di erogazione dei contributi per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici sono le medesime previste dall'articolo 10 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.

     Le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti sono stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7625 con la denominazione: «Contributi ad istituti privati operanti nel campo dell'assistenza ai minorati fisici e psichici per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici, nonché per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita 13 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.