§ 5.1.22 - Legge Regionale 3 marzo 1978, n. 13.
Disposizioni transitorie relative a Commissioni e Comitati operanti nel settore sanitario. Interventi regionali per l'esecuzione di esami e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/03/1978
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Alla costituzione delle Commissioni e dei Comitati operanti nel settore sanitario nelle materie trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869 e del Titolo V del D.P.R. 25 [...]
Art. 2.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con altra legge regionale, la composizione delle Commissioni e Comitati, di cui all'articolo 1 della presente legge, rimane quella prevista dalla [...]
Art. 3.      I Consigli provinciali di sanità, di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 sono presieduti dall'Assessore all'igiene ed alla sanità o in caso di sua assenza od impedimento dal medico [...]
Art. 4.      Le Commissioni ed i Comitati di cui all'articolo 1 della presente legge, già costituiti alla data di entrata in vigore della stessa, continuano ad operare nell'attuale composizione e ciò fino [...]
Art. 5.      Ai componenti le Commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, estranei alla pubblica amministrazione, compete, oltre al gettone di presenza previsto dalle [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere delle spese per il funzionamento successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, delle Commissioni di cui al [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 517 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, il cui [...]
Art. 9.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi l'onere delle spese necessarie per l'esecuzione di esami e ricerche clinico-diagnostiche connessi al funzionamento delle Commissioni [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dall'articolo 9 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 20 milioni, di cui lire 5 milioni per [...]
Art. 11.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi l'onere delle spese necessarie per l'acquisto, la distribuzione e la conservazione di vaccini, sieri ed altri preparati profilattici per [...]
Art. 12.      Per le finalità previste dall'articolo 11 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 200 milioni di cui lire 40 milioni per l'esercizio [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.22 - Legge Regionale 3 marzo 1978, n. 13. [1]

Disposizioni transitorie relative a Commissioni e Comitati operanti nel settore sanitario. Interventi regionali per l'esecuzione di esami e ricerche clinico-diagnostiche disposti dalle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili. Interventi regionali per la profilassi vaccinale delle malattie infettive e diffusive.

(B.U. 6 marzo 1978, n. 22).

 

CAPO I

Disposizioni transitorie relative a Commissioni e Comitati operanti nel settore sanitario

 

Art. 1.

     Alla costituzione delle Commissioni e dei Comitati operanti nel settore sanitario nelle materie trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869 e del Titolo V del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con altra legge regionale, la composizione delle Commissioni e Comitati, di cui all'articolo 1 della presente legge, rimane quella prevista dalla normativa statale vigente con le seguenti modificazioni:

     a) i funzionari medici o veterinari dei ruoli del Ministero della sanità si intendono sostituiti con funzionari medici o veterinari in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero con personale medico o veterinario titolare di uffici comunali o consortili;

     b) i funzionari amministrativi dei ruoli del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno si intendono sostituiti con funzionari delle specializzazioni amministrative in servizio presso l'Amministrazione regionale.

     Le qualifiche statali previste dalle norme attualmente vigenti in materia sono equiparate alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 nel seguente ordine:

     - qualifiche di dirigente superiore o di primo dirigente o equiparate: dipendente regionale appartenente alla qualifica di dirigente;

     - altre qualifiche della carriera direttiva statale: dipendente regionale con qualifica non inferiore a consigliere;

     - qualifica della carriera di concetto statale: dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario;

     - qualifica delle carriere statali esecutiva e d'ordine: dipendente regionale con qualifica non inferiore a coadiutore.

 

     Art. 3.

     I Consigli provinciali di sanità, di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 sono presieduti dall'Assessore all'igiene ed alla sanità o in caso di sua assenza od impedimento dal medico provinciale competente per territorio.

 

     Art. 4.

     Le Commissioni ed i Comitati di cui all'articolo 1 della presente legge, già costituiti alla data di entrata in vigore della stessa, continuano ad operare nell'attuale composizione e ciò fino alla scadenza prevista per i medesimi dalla normativa vigente.

 

     Art. 5.

     Ai componenti le Commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, estranei alla pubblica amministrazione, compete, oltre al gettone di presenza previsto dalle vigenti leggi regionali, un compenso di lire 1.000 per ciascun soggetto visitato.

     L'ammontare del compenso di cui al precedente comma potrà essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere delle spese per il funzionamento successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, delle Commissioni di cui al precedente articolo 5 nella misura ivi prevista.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 517 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

 

CAPO II

Interventi regionali per l'esecuzione di esami e ricerche clinico-

diagnostiche disposti dalle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili

 

     Art. 9.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi l'onere delle spese necessarie per l'esecuzione di esami e ricerche clinico-diagnostiche connessi al funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a far tempo dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dall'articolo 9 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 20 milioni, di cui lire 5 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria III - il capitolo 1810 con la denominazione: «Spese per l'esecuzione di esami e ricerche clinico-diagnostiche disposti dalle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili» e con lo stanziamento complessivo di lire 20 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 5 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 20 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1916 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti del precitato capitolo 1810 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

CAPO III

Interventi regionali per la profilassi vaccinale delle malattie infettive e diffusive

 

     Art. 11.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi l'onere delle spese necessarie per l'acquisto, la distribuzione e la conservazione di vaccini, sieri ed altri preparati profilattici per interventi al fine di prevenire manifestazioni epidemiologiche ed epizoologiche nell'uomo e negli animali.

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dall'articolo 11 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 200 milioni di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria III - il capitolo 1811 con la denominazione: «Acquisti, conservazioni e distribuzione di materiale profilattico» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per gli esercizi 1978-1981, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti del precitato capitolo 1811 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma modificativa dell'art. 3 della L.R. 14 novembre 1967, n. 25.