§ 2.2.2 - Legge Regionale 18 agosto 1965, n. 15.
Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:18/08/1965
Numero:15

§ 2.2.2 - Legge Regionale 18 agosto 1965, n. 15.

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.

(B.U. 24 agosto 1965, n. 15).

 

     Artt. 1. - 5.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Legge abrogata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23 agosto 1982, n. 63. Si richiama l'attenzione sul secondo comma del medesimo articolo per cui quando leggi o regolamenti regionali citano la presente legge, la menzione si intende riferita alla L.R. 23 agosto 1982, n. 63.