§ 4.10.172 - Legge Regionale 31 gennaio 1989, n. 4.
Intervento straordinario, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25, a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:31/01/1989
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Per le finalità previste dalla legge regionale 29 maggio 1974, n. 25, in relazione ai disastrosi eventi sismici che hanno colpito la regione dell'Armenia, l'Amministrazione regionale è [...]
Art. 2.      1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1989.
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.172 - Legge Regionale 31 gennaio 1989, n. 4. [1]

Intervento straordinario, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25, a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite da gravissimi eventi sismici.

(B.U. 31 gennaio 1989, n. 11).

 

Art. 1.

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 29 maggio 1974, n. 25, in relazione ai disastrosi eventi sismici che hanno colpito la regione dell'Armenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire un miliardo a favore delle zone colpite.

     2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avrà luogo, in via anticipata ed in unica soluzione, attraverso le rappresentanze diplomatiche dell'Italia e dell'Unione sovietica.

     3. Per l'utilizzo del contributo di cui alla presente legge potranno anche essere adottati progetti o concorsi progettuali realizzati da esperti della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

     2. Il predetto onere fa carico al capitolo 223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

     3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dei bilanci predetti.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.