§ 4.10.149 - Legge Regionale 9 agosto 1985, n. 35.
Autorizzazione alla contrazione di mutui necessari per assicurare continuità agli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:09/08/1985
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare continuità agli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, ed all'articolo 1 della legge 11 novembre [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 1 per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali emanate o da [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.149 - Legge Regionale 9 agosto 1985, n. 35. [1]

Autorizzazione alla contrazione di mutui necessari per assicurare continuità agli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(B.U. 10 agosto 1985, n. 82).

 

Art. 1.

     Al fine di assicurare continuità agli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, ed all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ed in attesa degli ulteriori finanziamenti da parte dello Stato necessari al completamento dell'opera di ricostruzione medesima, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, dello Statuto di autonomia, a contrarre, nel corrente anno finanziario, con l'Istituto di credito titolare del servizio di tesoreria, uno o più mutui sino all'importo complessivo di lire 40 miliardi.

     I mutui di cui al precedente comma saranno contratti ad un tasso annuo, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto e mezzo, e saranno estinti in un periodo di sette anni, di cui due di preammortamento, fatta salva la facoltà di estinzione anticipata in relazione agli ulteriori finanziamenti dello Stato alla Regione per le finalità di cui al precedente comma.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 1 per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali emanate o da emanarsi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 in attuazione della legge 8 agosto 1977, n. 546, e dell'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo IV - Rubrica n. 1 - il capitolo 1004 con la denominazione: «Ricavo derivante dai mutui contratti per assicurare la continuità dell'opera di ricostruzione nelle zone terremotate» e con lo stanziamento per l'anno 1985, in termini di competenza, di lire 40 miliardi ed, in termini di cassa, di lire 20 miliardi.

     Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al Titolo II Rubrica n. 3 - Sezione VI - Categoria XV - il capitolo 6993 con la denominazione: «Fondo per garantire la continuità dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento per l'anno 1985 in termini di competenza, di lire 40 miliardi ed, in termini di cassa, di lire 20 miliardi.

     Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 1, faranno carico al bilancio regionale per un importo massimo complessivo di lire 76.600 milioni, così suddivisi:

     - lire 6.800 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987;

     - lire 12.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

     A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall'anno 1986, al Titolo III, il capitolo 9003 con la denominazione: «Oneri di preammortamento e di ammortamento dei mutui contratti per garantire la continuità dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976» (Spesa obbligatoria), e con lo stanziamento complessivo di lire 13.600 milioni suddivisi in ragione di lire 6.800 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

     Al predetto onere di lire 13.600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     I prelievi di somme dal Fondo di cui al precedente terzo comma e la loro iscrizione ai capitoli di spesa, istituiti con le leggi regionali emanate in attuazione delle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo 1 della presente legge, saranno disposti, via via che saranno perfezionati i contratti di mutuo in detto articolo previsti, con la procedura indicata nell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

     Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con il predetto Fondo si applicano le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 11 agosto 1986, n. 33.