§ 4.10.102 - Legge Regionale 8 settembre 1981, n. 67.
Norme di rifinanziamento, di interpretazione autentica e di modifica delle disposizioni regionali recanti provvidenze per prevenire e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:08/09/1981
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire [...]
Art. 2.      Per gli interventi di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 331 milioni.
Art. 4.      Gli agricoltori, singoli o associati, che abbiano ricevuto in comodato i ricoveri previsti dall'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, [...]
Art. 5.      In via di interpretazione autentica per «perdita non inferiore al 20 per cento della produzione lorda vendibile totale» di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre [...]
Art. 6.      I finanziamenti disposti dalla presente legge potranno essere utilizzati anche per domande di contributi relative a campagne agrarie anteriori a quella in corso.
Art. 7.      La spesa di lire 846.500.000 autorizzata dal precedente articolo 1 fa carico al capitolo 7241 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del [...]
Art. 8.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 2 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene [...]
Art. 9.      La spesa di lire 331 milioni prevista dal precedente articolo 3 fa carico al capitolo 7242 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio [...]
Art. 10.      All'onere complessivo di lire 470 milioni autorizzato dai precedenti articoli 8 e 9 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del piano [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.102 - Legge Regionale 8 settembre 1981, n. 67. [1]

Norme di rifinanziamento, di interpretazione autentica e di modifica delle disposizioni regionali recanti provvidenze per prevenire e risarcire i danni causati al settore agricolo da eccezionali avversità atmosferiche.

(B.U. 8 settembre 1981, n. 91).

 

Art. 1.

     Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 846.500.000.

 

     Art. 2.

     Per gli interventi di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 139 milioni.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 331 milioni.

 

     Art. 4.

     Gli agricoltori, singoli o associati, che abbiano ricevuto in comodato i ricoveri previsti dall'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, possono presentare domanda di contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, per le spese occorrenti per la riparazione dei ricoveri medesimi.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Sono ammessi al contributo di cui ai commi precedenti anche i lavori di riparazione effettuati dagli agricoltori comodatari prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     In via di interpretazione autentica per «perdita non inferiore al 20 per cento della produzione lorda vendibile totale» di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 e successive modifiche e integrazioni, si intende anche quella causata cumulativamente da più calamità naturali o eccezionali avversità verificatesi nella stessa annata agraria.

 

     Art. 6.

     I finanziamenti disposti dalla presente legge potranno essere utilizzati anche per domande di contributi relative a campagne agrarie anteriori a quella in corso.

 

     Art. 7.

     La spesa di lire 846.500.000 autorizzata dal precedente articolo 1 fa carico al capitolo 7241 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 846.500.000 per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 846.500.000 si fa fronte come segue:

     - per lire 716.500.000 mediante storno di pari importo dal capitolo 7332 - corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con il decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 67 del 23 febbraio 1981, istitutivo peraltro del capitolo medesimo - del precitato stato di previsione;

     - per le restanti lire 130 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7254 - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - del più volte citato stato di previsione.

 

     Art. 8.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 2 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II

- Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7354 con la

denominazione: «Contributi per gli interventi previsti dall'articolo 2 bis

della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed

integrazioni» e con lo stanziamento di lire 139 milioni per l'esercizio

1981.

 

     Art. 9.

     La spesa di lire 331 milioni prevista dal precedente articolo 3 fa carico al capitolo 7242 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 331 milioni per l'esercizio 1981.

 

     Art. 10.

     All'onere complessivo di lire 470 milioni autorizzato dai precedenti articoli 8 e 9 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981: di detto importo la somma di lire 220 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.