§ 4.5.42 - Legge Regionale 3 settembre 1996, n. 39.
Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:03/09/1996
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Competenze).
Art. 3.  (Pianificazione).
Art. 4.  (Effetti del Piano).
Art. 5.  (Censimento).
Art. 6.  (Controllo).
Art. 7.  (Formazione professionale).
Art. 8.  (Strumentazione).
Art. 9.  (Divulgazione).
Art. 10.  (Norme finanziarie).


§ 4.5.42 - Legge Regionale 3 settembre 1996, n. 39. [1]

Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.

(B.U. 6 settembre 1996, suppl. straord. n. 24).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di dare concreta attuazione all'attività pianificatoria di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in applicazione dei criteri indicati nel D.P.R. 8 agosto 1994, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1994, n. 254, disciplina le modalità e le procedure d'intervento attraverso il relativo Piano regionale.

     2. Nell'ambito dell'attività pianificatoria di competenza, l'Amministrazione regionale tende al perseguimento e dei seguenti o obiettivi:

     a) definire, in armonia con i vigenti piani per lo smaltimento dei rifiuti, criteri e modalità di smaltimento dell'amianto;

     b) realizzare un archivio dati attraverso il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto o che svolgono attività di smaltimento e bonifica di edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile;

     c) individuare le strutture territoriali di controllo per la gestione delle attività di sorveglianza;

     d) organizzare un efficiente supporto strumentale, in grado di garantire lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

     e) garantire la formazione professionale degli addetti all'attività di controllo e vigilanza, nonché il rilascio dei titoli di abilitazione di cui alla legge 257/1992.

 

     Art. 2. (Competenze).

     1. Al fine del più ampio raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, all'Amministrazione regionale compete:

     a) la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato «Piano regionale», secondo le procedure e con gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4;

     b) l'attuazione della normativa vigente in materia di censimento delle situazioni a rischio;

     c) la definizione e l'assegnazione della dotazione analitico- strumentale di base e a valenza regionale, necessaria all'attività di controllo, nonché l'effettuazione dei conseguenti investimenti;

     d) l'organizzazione, nel quadro della normativa di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, dei corsi di formazione professionale di base, di addestramento e di perfezionamento per il personale delle strutture di controllo e per gli addetti alle attività di bonifica, nonché la promozione di idonee iniziative dirette alla sensibilizzazione dell'utenza, anche attraverso l'istituzione di un apposito sportello regionale di consulenza ed assistenza ai privati operatori.

 

     Art. 3. (Pianificazione).

     1. Il progetto di Piano regionale è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, di concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, sentite le Direzioni regionali della sanità, dell'industria e della formazione professionale.

     2. Il progetto di Piano regionale è adottato dalla Giunta regionale e sottoposto alla consultazione delle Amministrazioni provinciali, delle Aziende per i servizi sanitari e delle rappresentanze delle categorie interessate a livello regionale.

     3. Acquisiti, entro trenta giorni dalla data di inoltro del progetto di Piano regionale, i pareri dei soggetti consultati, il progetto di Piano, eventualmente integrato o modificato secondo le osservazioni formulate in fase di consultazione, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole del Consiglio regionale di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

     4. Il Piano regionale approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce parte integrante del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30.

     5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo qualora sopravvengano esigenze di miglioramento o integrazione.

     6. Sono fatte salve le procedure già attuate, in sede di assunzione del Piano regionale, in applicazione della normativa statale ed in conformità ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4.

     7. Le procedure per la revisione o per le modifiche del Piano regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso.

 

     Art. 4. (Effetti del Piano).

     1. Il Piano regionale, in linea con i contenuti di cui alla legge 257/1992 ed al D.P.R. 8 agosto 1994, individua, fra l'altro, le tipologie e le norme tecniche gestionali degli impianti da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.

     2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di cui alla legge regionale 30/1987, le individuazioni di cui al comma 1, nonché le specifiche tecniche di attuazione, contenute nel Piano regionale, assumono efficacia vincolante ai fini del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo o della conseguente modifica di quello eventualmente già in essere per lo smaltimento di altre tipologie di rifiuti.

     3. Le procedure per l'emissione delle autorizzazioni di cui al comma 2 sono quelle previste dalla legge regionale 30/1987 e devono garantire il recepimento di tutte le norme tecniche e di gestione e gli eventuali vincoli previsti dal Piano regionale.

 

     Art. 5. (Censimento).

     1. Per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), essendo necessario provvedere ad una puntuale rilevazione finalizzata al censimento delle situazioni a rischio per la presenza di amianto secondo i criteri contenuti nel Piano regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi ad enti, società o operatori privati.

 

     Art. 6. (Controllo).

     1. Le attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e delle operazioni di bonifica, nonché le attività analitiche di base sono di competenza dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, i quali annualmente inviano alla Direzione regionale dell'ambiente una relazione dettagliata sull'attività svolta con le indicazioni di cui all'articolo 7 del D.P.R. 8 agosto 1994.

     2. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono esercitate dalle Provincie ai sensi della legge regionale 30/1987, nonché secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale, che costituiscono primo indirizzo per il coordinamento di tutte le funzioni in applicazione dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994.

     3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a dare puntuale applicazione alle norme statali emanate in attuazione della legge 257/1992.

 

     Art. 7. (Formazione professionale).

     1. I corsi di formazione professionale di livello operativo, mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative, nonché alla preparazione di soggetti con responsabilità di gestione e direzione delle attività di bonifica e di smaltimento dei rifiuti di amianto, sono svolti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 8 agosto 1994, anche ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione legislativamente previsti.

     2. L'articolazione dei corsi di cui al comma 1 viene individuata dal Piano regionale.

     3. A tale fine la Direzione regionale dell'ambiente è autorizzata a concedere apposito finanziamento all'Istituto regionale per la formazione professionale per la realizzazione dei corsi, nonché per l'acquisizione e la predisposizione di materiale didattico-informativo, compresa la realizzazione di cantieri di simulazione.

     4. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 3 avviene in unica soluzione in via anticipata, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione che fissa anche le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 8. (Strumentazione).

     1. Al fine di assicurare alle strutture di controllo la necessaria dotazione strumentale, come prevista dal Piano regionale, la Direzione regionale dell'ambiente è autorizzata a concedere apposito finanziamento alle Aziende per i servizi sanitari ivi individuate.

     2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 avviene in unica soluzione in via anticipata, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione che fissa anche le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 9. (Divulgazione).

     1. Ai fini della divulgazione di materiale informativo per gli operatori del settore delle costruzioni e affini, in attuazione delle previsioni del Piano regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di strutture esterne, tramite apposite convenzioni, per l'affidamento della diffusione dello stesso.

 

     Art. 10. (Norme finanziarie). [2]

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 820 milioni per l'anno 1996.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione VIII sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) capitolo 2248 [1.1.142.2.08.29] con la denominazione «Spese per l'attuazione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 580.908.000 per l'anno 1996;

     b) capitolo 2249 [1.1.142.2.08.29] con la denominazione «Spese per l'attuazione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 239.092.000 per l'anno 1996.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 820 milioni, si provvede come di seguito indicato:

     a) per lire 580.908.000 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 35 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);

     b) per lire 239.092.000 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 36 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     4. Sui precitati capitoli 2248 e 2249 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 580.908.000 e di lire 239.092.000 rispettivamente, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.