§ 4.2.94 – D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.
Regolamento recante «Modifiche al regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di lavori pubblici.» Approvazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:27/10/2006
Numero:0327


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 1 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 2.  (Modifiche all’art. 2 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 3.  (Modifiche all’art. 4 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 4.  (Modifiche all’art. 40 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 5.  (Modifiche all’art. 43 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 6.  (Modifiche all’art. 44 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 7.  (Modifiche all’art. 45 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 54 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 57 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 67 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 73 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 128 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art.  13. (Inserimento dell’art. 128 bis al D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 155 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).
Art. 15.  (Abrogazioni).


§ 4.2.94 – D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di lavori pubblici.» Approvazione.

(B.U. 8 novembre 2006, n. 45).

 

IL PRESIDENTE

 

     VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”;

     VISTE in particolare le modifiche apportate a detta disciplina normativa con la legge regionale 26 maggio 2006, n. 9;

     VISTO in particolare l’articolo 4 della legge regionale 14/2002 che prevede che sia emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare;

     VISTO il proprio decreto 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. con il quale è stato approvato il “Regolamento di attuazione della LR 14/2002 in materia di lavori pubblici”;

     VISTE le modifiche proposte al citato testo regolamentare come predisposte dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

     VISTA la delibera n. 2079 dell’8 settembre 2006 con cui è stato approvato, in via preliminare, il regolamento recante “Modifiche al D.P.G.R. 0165/2003 (Regolamento di attuazione della LR 14/2002 in materia di lavori pubblici)”;

     VISTA la nota prot. n. 11/6496-D6 del 25 settembre 2006 con la quale il Presidente del Consiglio regionale comunica che la IV Commissione permanente nella seduta n. 116 del 21 settembre 2006 ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulla deliberazione e sulle modifiche apportate in sede di Commissione;

     VISTO l’art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2330 del 6 ottobre 2006;

     DECRETA

     È approvato il regolamento recante “Modifiche al Regolamento di attuazione della LR 14/2002 in materia di lavori pubblici”, emanato con D.P.G.R. n. 0165/Pres./2003, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

 

 

ALLEGATO

 

Modifiche al “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002

in materia di lavori pubblici” di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 1 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

     “3. Sono soggetti al Regolamento i contratti misti che hanno ad oggetto principale l’esecuzione di lavori.”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 2 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003, è sostituita dalla seguente:

     “a) «Amministrazioni aggiudicatrici» quelle di cui al paragrafo 9 della Direttiva 2004/18/CE;”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’art. 4 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003, le parole: “, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 9, comma 9, lettera c) della legge, e ne motiva la scelta” sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modifiche all’art. 40 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Il comma 1 dell’articolo 40 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 40. (Attività preliminare all’affidamento dei servizi di progettazione).

     1. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 9, della legge 14/2002, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento sceglie la procedura più rispondente all’interesse pubblico tra quelle disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del Regolamento. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 9bis, della legge 14/2002, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento procede ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento.”

 

     Art. 5. (Modifiche all’art. 43 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 43 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003, le parole: “vigenti tariffe professionali” sono sostituite dalle parole “tariffe professionali di riferimento”.

     2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003, le parole: “vigenti tariffe professionali” sono sostituite dalle parole “tariffe professionali di riferimento”.

     3. La formula indicata al comma 4 dell’articolo 43 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è sostituita dalla seguente:

     P = ai x 25+bi x 25+ci x 25+di x 25

     4. La legenda degli indicatori che rappresentano gli elementi da utilizzare nella formula di cui al comma 4 dell’articolo 43 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è integrata con il seguente elemento:

     Ymax = massimo valore degli scarti Yi

     5. Il comma 6 dell’articolo 43 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

     “6. La lettera d’invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati e deve indicare:

     a) la documentazione di cui all’articolo 44, comma 1 lettera b);

     b) l’indicazione del fattore ponderale da assegnare agli elementi di valutazione dell’offerta qualora suddivisi in sub-elementi.”

 

     Art. 6. (Modifiche all’art. 44 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è sostituita dalla seguente:

     “c) una busta contenente l’offerta economica costituita da:

     1. ribasso percentuale da applicarsi sull’intero importo stimato a base di gara, opportunamente giustificato analiticamente;

     2. riduzione da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico, opportunamente giustificato con puntuale cronoprogramma.”

     2. Il comma 4 dell’articolo 44 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

     “4. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati nel bando di gara e possono variare:

     a) per l’elemento di cui al comma 2 lettera a): da 20 a 45;

     b) per l’elemento di cui al comma 2 lettera b): da 20 a 40;

     c) per l’elemento di cui al comma 2 lettera c): da 10 a 20;

     d) per l’elemento di cui al comma 2 lettera d): da 5 a 15.”

     3. Il comma 7 dell’articolo 44 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

     “7. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata utilizzando metodi multicriteri o multiobiettivi da indicarsi nel bando o nell’avviso di gara ovvero, in alternativa, utilizzando il seguente sistema multicriterio e multiobiettivo:

     a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa e le modalità di gestione di cui al comma 2 dell’articolo 44 lettere a) e b) attraverso la media dei punteggi, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari e moltiplicati per il peso ponderale di cui al comma 4;

     b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa ed il tempo di esecuzione dei lavori, i punteggi relativi agli elementi c) e d) di cui al comma 2 vanno assegnati sulla base della seguente formula:

     Vi = Pmin/Pi * Peso

     dove:

     Vi = punteggio da assegnare al concorrente i-esimo;

     Pm = prezzo o tempo minimo offerto;

     Pi = prezzo o tempo del concorrente i-esimo;

     P = peso dell’elemento c) o dell’elemento d) stabilito nel bando.

 

     Art. 7. (Modifiche all’art. 45 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. L’articolo 45 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 45. (Affidamento dei servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000,00 euro).

     1. L’affidamento dei servizi di progettazione di importo stimato superiore a 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro è preceduto dalla pubblicazione dell’avviso nell’albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell’albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione. L’avviso è contestualmente inviato agli Ordini professionali.

     2. L’avviso deve contenere il numero massimo dei soggetti da invitare a presentare un’offerta, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e gli elementi di cui all’articolo 43, comma 1 lettere a), b), c), d), e) f), h), i) ed n).

     3. Il numero massimo di candidati da invitare per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e accessori è compreso tra cinque e dieci.

     4. Il candidato interessato si segnala alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito informatico della Regione e, contestualmente alla segnalazione presenta una dichiarazione con la quale:

     a) attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare previste dalla vigente normativa nazionale;

     b) attesta di essere iscritto all’albo professionale;

     c) indica i lavori corrispondenti alle classi e alle categorie dell’opera da realizzare per i quali il professionista ha svolto i servizi nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’avviso con i relativi importi per le prestazioni professionali fornite. La somma degli importi dei servizi prestati devono essere almeno pari all’80% e non superiori al 1000% dell’importo cui si riferiscono i servizi da affidare. Almeno uno dei servizi prestati deve essere di importo superiore o uguale all’80% dell’importo cui si riferiscono i servizi da affidare;

     d) fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e l’indicazione del progettista che coordina la progettazione.

     5. Il responsabile unico del procedimento invita i candidati che si sono segnalati. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello previsto dall’avviso, il responsabile unico del procedimento seleziona i professionisti da invitare alla presentazione dell’offerta, nel numero pari a quello stabilito, sulla base di una graduatoria ottenuta ponendo in ordine decrescente l’importo di cui al comma 4, lettera c). In caso di parità di posizione in graduatoria il responsabile unico del procedimento procede con sorteggio all’individuazione dei candidati da ammettere alla gara.

     6. Ai candidati non ammessi alla gara viene data comunicazione dell’esclusione contestualmente all’invio della lettera di invito ai candidati ammessi.

     7. Con la lettera di invito sono indicati:

     a) gli estremi dell’avviso pubblicato;

     b) il termine entro il quale deve pervenire l’offerta;

     c) l’indirizzo al quale l’offerta deve essere spedita e la lingua o le lingue in cui deve essere redatta;

     d) gli elementi di valutazione dell’offerta e il fattore ponderale da assegnare a ciascuno degli elementi medesimi.

     8. L’affidamento viene effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della vigente normativa.

     9. I servizi di progettazione possono essere affidati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, mediante procedura negoziata, alla quale è invitato un numero di soggetti non inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nei seguenti casi:

     a) qualora non siano pervenute domande di partecipazione alla gara, ovvero un unico soggetto risulti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso e l’avviso non preveda l’affidamento in caso di un una unica offerta valida;

     b) l’avviso non preveda l’affidamento dell’incarico nel caso pervenga una sola offerta valida;

     c) quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili in nessun caso imputabili alla stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalla gara di cui al presente articolo;

     d) qualora l’importo dei servizi di progettazione da affidare sia inferiore a 40.000,00 euro.”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 54 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Al comma 1 dell’articolo 54 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003, le parole: “e all’articolo 5 della legge regionale 11/1999,” sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 57 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. L’articolo 57 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 57. (Procedura ristretta semplificata).

     1. La procedura ristretta semplificata è preceduta dalla pubblicazione dell’avviso di gara ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 38 della legge.

     2. L’avviso deve contenere:

     a) nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex, telefax ed e-mail della stazione appaltante;

     b) categoria prevalente e classifiche del lavoro da appaltare e procedura di aggiudicazione prescelta;

     c) luogo di esecuzione, oggetto dell’appalto, descrizione delle lavorazioni, importo complessivo, oneri per la sicurezza, modalità di determinazione del corrispettivo;

     d) il termine ultimo per il completamento dei lavori e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori;

     e) data limite di ricevimento delle domande di partecipazione, modalità di invio, indirizzo a cui devono essere trasmesse, lingua o lingue in cui devono essere redatte;

     f) termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte;

     g) cauzione e garanzie richieste;

     h) condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla gara previste dalla vigente normativa nazionale;

     i) criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto;

     j) presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;

     k) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra quindici e venticinque per gli affidamenti di importo compreso tra 500.001,00 e 1.499.999,00 euro;

     l) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra dieci e quindici, per gli affidamenti di importo compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;

     m) numero massimo delle imprese da invitare tra cinque e dieci per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000,00 euro.

     3. I soggetti esecutori di lavori pubblici possono segnalare alla stazione appaltante il loro interesse a partecipare alla procedura ristretta semplificata; il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 sul sito informatico della Regione.

     4. La segnalazione deve indicare le categorie e classifiche risultanti da attestazione SOA ove obbligatorie ovvero l’iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura e deve essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 2, lettera j).

     5. È ammessa la segnalazione di interesse congiunta di più imprese che si obblighino, in caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di legge.

     6. Il responsabile unico del procedimento invita alla procedura ristretta semplificata le imprese che si sono segnalate. Qualora le imprese candidate siano in numero superiore al numero delle imprese da ammettere alla gara, il responsabile unico del procedimento forma una graduatoria delle imprese candidate sulla base dei criteri di idoneità organizzativo dimensionale del regolamento-tipo di cui all’articolo 20 della legge ed invita le imprese classificate secondo detto ordine sino a concorrenza del numero stabilito. In caso di parità di punteggio il responsabile unico del procedimento procede a sorteggio. L’impresa invitata singolarmente può presentare offerta in qualità di mandataria di raggruppamento.

     7. Alle imprese non ammesse alla gara viene data comunicazione dell’esclusione contestualmente all’invio della lettera d’invito alle imprese ammesse.

     8. Con la lettera di invito sono indicati:

     a) gli estremi dell’avviso pubblicato;

     b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

     c) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dall’avviso;

     d) gli elementi di valutazione dell’offerta e il fattore ponderale da assegnare a ciascuno degli elementi medesimi.

     9. Qualora non sia raggiunto il numero minimo di imprese da invitare, la stazione appaltante può dare corso alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge, cui partecipano i soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura ristretta semplificata.”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 67 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Al comma 3 dell’articolo 67 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003, le parole “euro 20.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 73 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Il comma 4 dell’articolo 73 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003, è sostituito dal seguente:

     “4. Il Direttore dei lavori, in aggiunta alle attività ed ai compiti espressamente indicati dal presente Regolamento, verifica, a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione.”.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 128 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Il comma 1 dell’articolo 128 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003, è sostituito dal seguente:

     “1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo secondo le modalità previste dall’articolo 54 della legge.”.

 

     Art. 13. (Inserimento dell’art. 128 bis al D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Dopo l’articolo 128 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003 è inserito il seguente:

     “Art. 128 bis. (Attestazione di idonea esperienza).

     1. L’idonea esperienza degli offerenti e dei candidati ad eseguire i servizi di collaudo è valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità. La prova della capacità tecnica dei prestatori dei servizi di collaudo è fornita mediante la presentazione di un elenco delle principali prestazioni professionali prestate negli ultimi cinque anni in relazione alle opere di cui all’allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

     2. Per i collaudatori delle opere strutturali ai sensi della normativa regionale vigente in materia, l’elenco di cui al comma 1 deve riferirsi a servizi professionali attinenti ad opere strutturali in zona sismica ove è cogente l’applicazione di tale normativa.

     3. I servizi prestati devono in ogni caso imputarsi all’assunzione di responsabilità diretta di tipo professionale da parte del prestatore.”.

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 155 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003).

     1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 155 del D.P.G.R. 0165/Pres/2003, le parole: “all’articolo 5 della legge regionale 11/1999” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 38 della legge”.

 

     Art. 15. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del D.P.G.R. 0165/Pres./2003:

     a) lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 (Definizioni);

     b) articolo 47 (Affidamento fiduciario del Responsabile unico del procedimento);

     c) articolo 48 (Affidamento fiduciario dell’amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante);

     d) comma 3 dell’articolo 54 (Pubblicità e termini);

     e) comma 3 dell’articolo 58 (Procedura negoziata);

     f) comma 3 dell’articolo 128 (Nomina del collaudatore);

     g) articolo 130 (Specializzazioni dell’elenco);

     h) articolo 131 (Iscrizione nell’elenco);

     i) articolo 132 (Pubblicità dell’elenco regionale dei collaudatori);

     j) la tabella B;

     k) la tabella C.