§ 4.2.10 - D.P.G.R. 22 dicembre 1969, n. 178.
Disposizioni regolamentari di esecuzione della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, e della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:22/12/1969
Numero:178


Sommario
Art. unico.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 61 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sostituito con l'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, la data in cui diviene efficace, ai [...]


§ 4.2.10 - D.P.G.R. 22 dicembre 1969, n. 178.

Disposizioni regolamentari di esecuzione della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, e della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

(B.U. 6 marzo 1969, n. 7).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTA la legge regionale 2 marzo 1966, n. 3;

     VISTA la legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29;

     RITENUTO che, in sede di applicazione dell'art. 61 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sostituito con l'articolo 15 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, occorre emanare norme regolamentari intese a conferire al Presidente del Comitato di controllo la potestà di rendere certa la data in cui diviene efficace la deliberazione di adozione del progetto esecutivo ed al contempo di fissare i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni;

     VISTI gli articoli 46 e 42 dello Statuto di autonomia;

     SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4876 del 16 dicembre 1969;

 

DECRETA

 

     E' approvata l'allegata norma regolamentare, concernente «Disposizioni regolamentari di esecuzione della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, e della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con la legge regionale 14 agosto 1969, n. 29».

 

  Disposizioni regolamentari di esecuzione della legge regionale 2 marzo

1966, n. 3, e della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed

integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

 

Art. unico.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 61 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, sostituito con l'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, la data in cui diviene efficace, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, la deliberazione di adozione del progetto esecutivo è resa certa con atto del Presidente del Comitato di controllo.

     Contestualmente, il Presidente del Comitato di controllo fissa i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni, dandone comunicazione all'ente interessato.