§ 3.17.27 - Legge Regionale 1 giugno 1987, n. 16.
Norme integrative e modificative della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:01/06/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 3.17.27 - Legge Regionale 1 giugno 1987, n. 16. [1]

Norme integrative e modificative della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

(B.U. 2 giugno 1987, n. 66).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     1. Al personale di cui agli articoli 1 e 2 viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente qualifica funzionale del personale regionale, ovvero, in caso di corsi alberghieri, il trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 [4].

     2. Il disciplinare tipo regolante il rapporto di lavoro viene definito dall'Istituto regionale per la formazione professionale d'intesa con l'Amministrazione regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 4.

     1. Per il centro alberghiero di Marina di Aurisina, l'Istituto regionale per la formazione professionale è autorizzato ad assumere personale con contratto alberghiero a tempo determinato nella misura massima corrispondente alla differenza tra il contingente di personale previsto dal primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e il personale assegnato al centro alberghiero medesimo.

     2. A detto personale si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro del settore alberghiero.

 

     Art. 5.

     1. I rapporti di lavoro di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, sono instaurati per un tempo massimo di dieci mesi.

     2. Tutti i rapporti di lavoro, alla loro scadenza, cessano ad ogni effetto.

 

     Art. 6.

     1. In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo 1, è abrogato il settimo comma dell'articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[2] Articolo abrogato con decorrenza 1º gennaio 1993, dall'art. 28 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[3] Articolo abrogato con decorrenza 1º gennaio 1993, dall'art. 29 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 agosto 1991, n. 35.