§ 3.17.23 - Legge Regionale 7 maggio 1982, n. 34.
Assegnazione di borse di studio per la frequenza dei Collegi del Mondo Unito.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:07/05/1982
Numero:34


Sommario
Art. 1.      In attuazione del disposto dell'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono istituite annualmente - nel limite dello [...]
Art. 2.      Le borse di studio biennali verranno assegnate annualmente su indicazione della Commissione italiana per i Collegi del mondo unito, in base ai criteri in atto presso tale organizzazione, a [...]
Art. 3.      Il finanziamento corrispondente alle borse di studio di cui ai precedenti articoli viene erogato in due rate di pari entità, all'inizio di ciascun anno scolastico, al Collegio del Mondo Unito [...]
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 3.17.23 - Legge Regionale 7 maggio 1982, n. 34.

Assegnazione di borse di studio per la frequenza dei Collegi del Mondo Unito. [1]

(B.U. 7 maggio 1982, n. 49).

 

Art. 1.

     In attuazione del disposto dell'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono istituite annualmente - nel limite dello stanziamento all'uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale - borse di studio per consentire la frequenza gratuita dei corsi biennali funzionanti presso i Collegi facenti parte dell'Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito [2].

     L'ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, che provvede allo svolgimento delle procedure amministrative ed organizzative per l'ammissione e la permanenza degli studenti presso il Collegio stesso o presso gli altri Collegi facenti parte dell'Organizzazione di cui al primo comma [3].

     Limitatamente all'anno scolastico 1982/1983 sono istituite 10 borse di studio biennali dell'importo di lire 20 milioni ciascuna.

 

     Art. 2.

     Le borse di studio biennali verranno assegnate annualmente su indicazione della Commissione italiana per i Collegi del mondo unito, in base ai criteri in atto presso tale organizzazione, a studenti d'ambo i sessi, residenti preferibilmente nel Friuli-Venezia Giulia o figli di lavoratori emigrati dalla regione.

 

     Art. 3.

     Il finanziamento corrispondente alle borse di studio di cui ai precedenti articoli viene erogato in due rate di pari entità, all'inizio di ciascun anno scolastico, al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, il quale provvede ad attestare la regolare frequenza dei corsi sia per gli studenti ammessi al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, sia per gli studenti ammessi alle altre analoghe istituzioni facenti parte dell'Organizzazione mondiale di cui all'articolo 1 [4].

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8088 con la denominazione: «Assegnazione di borse di studio per la frequenza dei corsi biennali funzionanti presso il Collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino- Aurisina» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1982 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 100 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante storno di pari importo dal capitolo 8003 del precitato stato di previsione;

     - per le restanti lire 400 milioni [200 milioni nell'esercizio 1983 e 200 milioni nell'esercizio 1984] mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 8088 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

 


[1] L'originario Titolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 9.

[2] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 1º giugno 1987, n. 15 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 7 febbraio 1992, n. 9.

[4] Articolo già sostituito dall'articolo 10, secondo comma, della L.R. 1º giugno 1987, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 9.