§ 3.14.23 - Legge Regionale 18 febbraio 1983, n. 17.
Disciplina della vendita di giornali e riviste e provvidenze per incrementare la diffusione della stampa.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:18/02/1983
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Al fine di incrementare la diffusione della stampa e di realizzare l'economica gestione della distribuzione di giornali e riviste, i Comuni della regione predispongono un piano di localizzazione [...]
Art. 2.      Qualora entro otto mesi dall'emanazione degli indirizzi programmatici e dei criteri generali da parte dell'Amministrazione regionale, i Comuni non adempiano a quanto previsto dall'articolo 1 [...]
Art. 3.      L'apertura e il trasferimento in altra zona di rivendite di giornali quotidiani e periodici sono soggetti ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Sindaco del Comune in cui avrà sede [...]
Art. 4.      L'esercizio delle rivendite esclusive può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi parenti o affini fino al terzo grado, con l'eventuale collaborazione di terzi
Art. 5.      Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste qualora il titolare
Art. 6.      Non è necessaria alcuna autorizzazione
Art. 7.      Al fine di assicurare il costante servizio di informazione a mezzo stampa, i Comuni predispongono annualmente, su proposta delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di cui al quarto [...]
Art. 8.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica operanti esclusivamente nel territorio regionale, con preferenza per [...]
Art. 9.      Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del patentino rilasciato dalle commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali o comunque [...]
Art. 10.      Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426
Art. 11.      Per le finalità di cui all'articolo 8 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio 6nanziario 1983, un limite d'impegno di lire 80 milioni
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.14.23 - Legge Regionale 18 febbraio 1983, n. 17. [1]

Disciplina della vendita di giornali e riviste e provvidenze per incrementare la diffusione della stampa.

(B.U. 21 febbraio 1983, n. 17).

 

CAPO I

Piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita

 

Art. 1.

     Al fine di incrementare la diffusione della stampa e di realizzare l'economica gestione della distribuzione di giornali e riviste, i Comuni della regione predispongono un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, tenendo eventualmente conto anche di quanto disposto nell'analogo piano dei Comuni confinanti relativamente alle zone territorialmente limitrofe.

     Il piano rileva la consistenza della rete di rivendite nonché l'entità delle vendite di quotidiani e periodici nel biennio precedente e detta norme per il rilascio di autorizzazioni alle rivendite fisse e per la loro localizzazione, tendendo conto della densità di popolazione e delle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali di ciascuna zona.

     Il piano, avuto riguardo anche al numero dei punti di vendita di cui al precedente secondo comma ed alla loro ubicazione, deve inoltre prevedere le condizioni per l'autorizzazione alla vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi, pensioni, librerie ed esercizi della grande distribuzione, nonché per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita ambulante ed automatica di giornali e riviste.

     I Comuni predispongono il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, sentite le sedi comunali e, ove queste difettino, nell'ordine le sedi provinciali, regionali o nazionali delle associazioni più rappresentative degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori che devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Sindaco con unita la proposta di piano. Trascorso tale termine s'intende che il parere sia favorevole.

     Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale, definirà gli indirizzi programmatici ed i criteri generali ai quali dovranno attenersi i Comuni nella redazione dei piani e negli adempimenti di loro spettanza.

     Le procedure stabilite dal presente articolo sono applicate anche nel caso in cui al piano vengano successivamente apportate eventuali variazioni.

     La deliberazione del Consiglio comunale con cui viene approvato il piano di cui ai precedenti commi, ovvero vengano apportate variazioni al piano medesimo, è sottoposta all'esame del competente Comitato di controllo, sentito il parere della Direzione regionale del commercio.

 

     Art. 2.

     Qualora entro otto mesi dall'emanazione degli indirizzi programmatici e dei criteri generali da parte dell'Amministrazione regionale, i Comuni non adempiano a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita.

     Su richiesta dei Comuni interessati, il termine di otto mesi, di cui al precedente comma, quando sussistano fondate e motivate ragioni, può essere prorogato a dodici mesi con decreto dell'Assessore regionale competente.

     Gli stessi termini si applicano anche nel caso in cui i Comuni, a seguito della emanazione di nuovi indirizzi programmatici e di nuovi criteri generali da parte dell'Amministrazione regionale, debbano procedere alla approvazione di altro piano o all'aggiornamento di quello esistente.

 

CAPO II

Autorizzazione amministrativa

 

     Art. 3.

     L'apertura e il trasferimento in altra zona di rivendite di giornali quotidiani e periodici sono soggetti ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Sindaco del Comune in cui avrà sede l'esercizio, nel rispetto dei piani comunali di cui all'articolo 1 della presente legge.

     Il richiedente dev'essere iscritto al registro degli esercenti il commercio con le modalità ed ai sensi del Capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

     Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani comunali, i Comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio o i titolari di rivendite di generi di monopolio, i cui esercizi si trovino nella stessa zona o quartiere.

     Nei Comuni inclusi negli ambiti turistici di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale.

     Contro i provvedimenti del Sindaco è esperibile il ricorso di cui all'articolo 37 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

 

     Art. 4.

     L'esercizio delle rivendite esclusive può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi parenti o affini fino al terzo grado, con l'eventuale collaborazione di terzi.

     É vietato l'affidamento in gestione a terzi se non siano trascorsi almeno cinque anni di gestione diretta della rivendita.

     Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita per atto tra vivi o a causa di morte e il trasferimento della gestione, nell'ipotesi di cui al comma precedente, comportano il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

     I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge possono curare il recapito a domicilio di giornali e riviste.

     É fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge di assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

 

     Art. 5.

     Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste qualora il titolare:

     a) non attivi la rivendita entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o sospenda per un periodo superiore a un mese l'attività di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     b) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio;

     c) non assicuri parità di trattamento alle diverse testate;

     d) affidi la rivendita esclusiva di giornali e riviste in gestione a terzi prima che sia trascorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge.

     Nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio di rivendita per un periodo superiore a giorni tre ed inferiore a un mese ovvero nel caso di impedimento temporaneo dei titolari della rivendita per analogo periodo, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni per il commercio, aventi sede nella stessa zona o quartiere, la vendita di giornali e riviste. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

 

     Art. 6.

     Non è necessaria alcuna autorizzazione:

     a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole;

     b) per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

     c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

     d) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

     e) per la consegna, porta a porta, curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

     Per la vendita di cui al punto a) del comma precedente si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime.

 

     Art. 7.

     Al fine di assicurare il costante servizio di informazione a mezzo stampa, i Comuni predispongono annualmente, su proposta delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di cui al quarto comma dell'articolo 1 della presente legge, apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi nonché dei turni di chiusura per ferie, tale da garantire comunque l'apertura di almeno il 50% delle rivendite esistenti in ciascuna zona.

     Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita più prossimo che effettua il servizio.

 

CAPO III

Provvidenze per incrementare la diffusione della stampa

 

     Art. 8.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica operanti esclusivamente nel territorio regionale, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa o consortile o comunque associata tra rivenditori per la distribuzione, contributi annui decennali fino al 7% della spesa necessaria per programmi di ristrutturazione economico-produttiva che tendano alla riduzione dei costi di distribuzione o all'incremento della diffusione della stampa in regione specie nelle zone che di ciò maggiormente necessitano, assicurando il servizio a tutti i rivenditori autorizzati ai sensi della presente legge.

     Sono considerate ammissibili le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto, quelle relative all'acquisto, installazione e potenziamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione e magazzinaggio, nonché quelle relative alla costruzione, acquisto e ristrutturazione di immobili necessari all'attività dell'impresa.

     La spesa ammissibile a contributo non potrà superare l'importo di 150 milioni di lire per ogni impresa richiedente.

     I soggetti beneficiari delle suddette provvidenze regionali sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ed a garantire la distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta, fornendo, con criteri di assoluta imparzialità, a ciascun titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, il numero di copie necessario per la vendita, compatibilmente con l'effettiva disponibilità.

     Con apposito regolamento d'esecuzione verranno fissate le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo.

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 9.

     Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del patentino rilasciato dalle commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali o comunque dimostrino, su conforme attestazione delle imprese editrici e di distribuzione, di esercitare attività di rivendita, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

     Gli stessi soggetti hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 3 della presente legge, previa istanza da presentare al Comune nel cui territorio ha sede la rivendita.

     Le suddette richieste devono essere presentate entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Fino all'entrata in vigore del piano di localizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge, i Comuni non possono rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove rivendite.

     Il rilascio delle suddette autorizzazioni, tenuto conto degli esercizi esistenti e delle caratteristiche economiche e sociali della zona, è tuttavia consentito in situazioni particolari, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale.

     In zone urbane particolarmente carenti, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a titolari di altre autorizzazioni per il commercio con preferenza per le librerie e gli esercizi della grande distribuzione.

     Tali autorizzazioni sono rilasciate su parere delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di cui al quarto comma dell'articolo 1 della presente legge.

     Anche in assenza del piano, al rilascio dell'autorizzazione provvede invece direttamente il Sindaco quando non si tratta della apertura di nuove rivendite.

     Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo e non ancora attivate al momento dell'entrata in vigore del piano di localizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge, decadono se in contrasto con il piano stesso.

 

     Art. 10.

     Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     Le sanzioni amministrative previste dal comma precedente sono applicate a norma della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, ed i relativi proventi sono devoluti ai Comuni.

 

CAPO V

Norma finanziaria

 

     Art. 11.

     Per le finalità di cui all'articolo 8 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio 6nanziario 1983, un limite d'impegno di lire 80 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8112, con la denominazione: «Contributi annui costanti alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica al fine di favorire l'incremento della diffusione della stampa nel territorio regionale» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 240 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     A detto onere di lire 240 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Sul precitato capitolo 8112 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 80 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per L'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.