§ 3.11.5 - Legge Regionale 29 gennaio 1973, n. 10.
Sottoscrizione di nuove azioni delle Società finanziarie regionali Friuli- Venezia Giulia «Friulia S.p.A.» e Friuli-Venezia Giulia - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:29/01/1973
Numero:10


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia [...]
Art. 2.      A seguito della sottoscrizione di azioni della «Friulia-Lis S.p.A.» prevista dal secondo comma dell'articolo precedente
Art. 3.      Per gli scopi della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, sono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - [...]


§ 3.11.5 - Legge Regionale 29 gennaio 1973, n. 10. [1]

Sottoscrizione di nuove azioni delle Società finanziarie regionali Friuli- Venezia Giulia «Friulia S.p.A.» e Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo «Friulia-Lis S.p.A.».

(B.U. 31 gennaio 1973, n. 5).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.a.», mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 2 miliardi.

     La stessa Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Società per Azioni - Friulia-Lis S.p.A.» fino alla concorrenza dell'importo di lire 600 milioni.

     I modi ed i tempi di attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     A seguito della sottoscrizione di azioni della «Friulia-Lis S.p.A.» prevista dal secondo comma dell'articolo precedente:

     a) il bilancio di esercizio di detta società, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovrà dalla Giunta regionale essere comunicato al Consiglio regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione prevista dall'art. 2435 del codice civile;

     b) il Comitato interassessoriale, istituito con l'art. 3 bis della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, come modificato dalla legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, integrato con la partecipazione dell'Assessore all'industria e commercio, eserciterà la verifica che l'attività di detta società si svolga nel quadro della politica di programmazione regionale.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche allo statuto della «Friulia-Lis S.p.A.» eventualmente occorrenti per rendere possibile quanto previsto al comma precedente.

 

     Art. 3.

     Per gli scopi della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, sono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:

     - cap. 6003 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A.» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi;

     - cap. 6004 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Società per Azioni - Friulia-Lis S.p.A.» e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

     Alla spesa complessiva di lire 2.600 milioni, prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1971 con l'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 59.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.