§ 3.8.1012 - D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres.
Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:28/12/1971
Numero:04772


Sommario
Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7 
Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 
Articolo 11 
Articolo 12 
Articolo 13 
Articolo 14 
Articolo 15 
Articolo 15 bis 
Articolo 16 
Articolo 17 
Articolo 18 
Articolo 19 
Articolo 20 
Articolo 21 
Articolo 22 
Articolo 23 
Articolo 24 
Articolo 25 
Articolo 26 
Articolo 27 
Articolo 28 
Art. 29 
Articolo 30 
Articolo 31 
Articolo 32 
Articolo 33 
Articolo 34 
Articolo 35 
Articolo 36 
Articolo 37 
Articolo 38 
Articolo 39 
Articolo 40 
Articolo 41 
Articolo 42 
Articolo 43 
Articolo 44 
Articolo 45 
Articolo 46 
Articolo 47 
Articolo 48 
Articolo 49 
Articolo 50 
Articolo 51 
Articolo 52 
Articolo 53 
Articolo 54 
Articolo 55 
Articolo 56 
Articolo 57 
Articolo 58 
Articolo 59 
Articolo 60 
Articolo 61 
Articolo 62 


§ 3.8.1012 - D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia .

(B.U. 21 aprile 1972, n. 14).

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

     Vista la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

     Atteso che l'art. 10 della medesima legge prevede la emanazione del relativo regolamento di esecuzione, sentito il Comitato regionale della caccia;

     Sentito il Comitato regionale della caccia;

     Ritenuto di stabilire con altro regolamento ad hoc le modalità di attuazione dell'articolo 4 della medesima legge;

     Visti gli artt. 42 e 46 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzione 31 gennaio 1963, n. 1;

     Su conforme delibera della Giunta regionale 14 dicembre 1971, n. 4472;

 

Decreta

 

     È emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

Regolamento

 

Articolo 1

Le riserve di diritto, di cui la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, hanno lo scopo di proteggere e di incrementare il patrimonio faunistico, nel rispetto delle norme venatorie vigenti.

L'Organo regionale della Federazione italiana della caccia, di seguito indicato come Organo gestore, è responsabile verso l'Amministrazione regionale della gestione di dette riserve.

 

     Articolo 2

Per la gestione delle riserve di diritto, di cui all'art. 1 della legge, l'Organo gestore ha la propria sede in Udine.

Esso potrà avvalersi, nell'espletamento dei compiti di cui al comma precedente, della propria organizzazione periferica provinciale.

 

     Articolo 3

Il numero massimo di soci di ogni riserva di diritto sarà determinato da una apposita Commissione regionale, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e composta di 9 membri, di cui 3 in rappresentanza delle riserve della zona delle Alpi, i quali durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

La Commissione dovrà tenere conto della superficie cacciabile e delle caratteristiche ambientali con particolare riferimento a quelle delle zone montane.

La Commissione dovrà inoltre predeterminare il carico massimo di selvaggina compatibile con le esigenze della agricoltura.

L'Assessorato dell'agricoltura, su richiesta dell'Organo gestore, potrà disporre che la suddetta Commissione riesamini le proprie risultanze, e, se del caso, le modifichi quando si verifichino nuove particolari situazioni locali.

 

     Articolo 4

Possono diventare soci di riserva coloro che:

a) ne facciano richiesta all'Organo gestore entro il 31 marzo e siano a tale data residenti nella Regione da almeno 1 (uno) anno;

b) siano in possesso di licenza di caccia rilasciata dalla competente autorità;

c) abbiano provveduto al versamento della quota associativa di cui al successivo art. 5.

Nella domanda possono essere indicate tre riserve in ordine preferenziale. Qualora non fosse possibile il collocamento in una delle riserve indicate, la richiesta sarà evasa con l'assegnazione in altra riserva della Regione.

Nel caso in cui il numero dei candidati, in regola con quanto sopra stabilito, superi quello dei posti vacanti in riserva, verranno fissati criteri preferenziali, con l'attribuzione di un punteggio.

 

     Articolo 5

La quota base associativa di ciascuna riserva sarà fissata, annualmente, dall'Organo gestore e sarà uniforme sull'intero territorio regionale. Tale quota potrà essere determinata in misura superiore in relazione al bilancio preventivo della riserva, tenuto conto delle spese di ripopolamento, sorveglianza locale ed altre necessarie.

All'atto di prima iscrizione a socio di riserva o di trasferimento volontario l'interessato dovrà versare una quota doppia. Nessuna maggiorazione è invece dovuta negli altri di casi di trasferimento.

 

     Articolo 6

La quota associativa viene versata alla riserva ovvero al consorzio di appartenenza entro il termine perentorio fissato dall'Organo gestore.

Il versamento va effettuato sul conto corrente postale intestato alla riserva od al consorzio tra riserve.

È fatto obbligo al direttore della riserva ed al direttore del consorzio di rimettere all'Organo gestore la parte di quota allo stesso spettante ed entro il termine dallo stesso stabilito.

In caso di inadempienza del direttore ad ottemperare a quanto sopra nel termine fissato, su segnalazione dell'Organo gestore, il Comitato provinciale della caccia provvederà all'immediata nomina del Commissario, di cui all'art. 7 della legge.

 

     Articolo 7

Il mancato versamento in termini della quota associativa comporta la perdita della qualifica di socio.

 

     Articolo 8

L'Organo gestore, di cui l'art. 3 della legge, provvederà annualmente al rilascio di un tesserino di riconoscimento uniforme sull'intero territorio regionale previo accertamento di tutte le condizioni di legge per l'esercizio della caccia e dell'avvenuto versamento della quota associativa.

 

     Articolo 9

Ogni socio può presentare annualmente entro il 31 marzo all'Organo gestore unica domanda di trasferimento al massimo per tre riserve, da indicarsi in ordine preferenziale. Ottenuto detto trasferimento, il socio stesso non può chiederne uno ulteriore se non trascorsi tre anni.

 

     Articolo 10

La collocazione dei cacciatori ed i trasferimenti spettano unicamente all'Organo gestore e verranno effettuati, tenute presenti le risultanze della Commissione di cui all'art. 3 e l'esigenza di operare una ordinata distribuzione dei cacciatori stessi fra tutte le riserve della Regione, seguendo una graduatoria di preferenza. La graduatoria sarà predisposta annualmente per ogni singola riserva o consorzio fra riserve dall'Organo gestore.

 

     Articolo 11

Un cacciatore socio di una riserva di diritto non può, nel Friuli-Venezia Giulia, essere socio di altra riserva di diritto.

 

     Articolo 12

Coloro che esercitano la caccia a titolo continuativo in una riserva privata o consorziale del Friuli-Venezia Giulia non possono essere soci di una riserva di diritto.

 

     Articolo 13

I provvedimenti con cui non vengono accolte le domande di cui all'art. 4 e all'art. 9 devono essere motivati. Contro tali provvedimenti è ammessa, entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione, opposizione all'Organo gestore, il quale deciderà entro il termine di giorni 15. In caso di rigetto dell'opposizione, è data facoltà all'interessato di ricorrere per soli motivi di legittimità, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione, all'Assessore regionale all'agricoltura, che decide in via definitiva con proprio decreto.

 

     Articolo 14

Ogni socio può disporre annualmente, al massimo, di due inviti per la caccia alla selvaggina stanziale.

Socio ed invitato devono cacciare insieme entro i limiti della quota riservata al socio stesso.

È facoltà dell'assemblea della riserva stabilire le modalità ed il numero di inviti per la caccia alla selvaggina migratoria.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura potrà richiedere, in casi eccezionali, all'Organo gestore il rilascio di inviti per la caccia nelle singole riserve o nei consorzi fra riserve della Regione.

 

     Articolo 15

Gli inviti di cui al primo comma dell'articolo precedente vengono rilasciati dall'Organo gestore tramite i locali direttori di riserva o di consorzi fra riserve, previo versamento a favore dell'Organo stesso di lire 1.000 (mille) per ciascun invito.

Le modalità del versamento saranno fissate dal suddetto Organo gestore.

 

     Articolo 15 bis

Nelle riserve di caccia di diritto con un numero di soci superiore a quello stabilito dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento è data facoltà all'Organo gestore riserve di assegnare ai direttori di dette riserve, su richiesta dei medesimi, un determinato numero di permessi di caccia alla selvaggina stanziale, da concedere, nell'ambito del piano annuale di abbattimento, esclusivamente a cacciatori residenti nel territorio della riserva non soci di altre riserve nella Regione.

Per il rilascio di tali permessi l'Organo gestore riserve dovrà fissare criteri e modalità uniformi sull'intero territorio regionale con riguardo anche al loro numero, stabilendo inoltre l'importo, che l'interessato dovrà versare a favore della riserva, compresa la quota per l'Organo gestore medesimo.

Ai direttori delle riserve di caccia di diritto viene rilasciato, per ogni annata venatoria, da parte dell'Organo gestore riserve numero dieci permessi di caccia alla selvaggina stanziale da concedere, nell'ambito del piano annuale di abbattimento gratuitamente a terzi per eventuali esigenze preventivamente individuate dal Consiglio direttivo della riserva.

Ai permessi giornalieri di cui ai commi precedenti non si applicano le norme proprie degli inviti previsti dall'art. 14 del presente Regolamento .

 

     Articolo 16

L'invito a partecipare alle assemblee della riserva va trasmesso con lettera raccomandata o con altri mezzi idonei dal direttore a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la convocazione.

Il direttore ha altresì l'obbligo di convocare in via straordinaria l'assemblea qualora gli venga presentata istanza motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci, nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

Le assemblee debbono essere convocate in prima e seconda convocazione, ad un'ora di distanza una dall'altra nel medesimo luogo e sono valide quando siano presenti in prima convocazione la metà più uno dei soci ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.

Prima di dare inizio ai lavori, su proposta del direttore di riserva, l'assemblea nomina il presidente ed il segretario della stessa.

Le deliberazioni delle assemblee sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

     Articolo 17

Le assemblee di riserve provvedono:

a) ad approvare i bilanci di esercizio della riserva;

b) a deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno e di competenza dell'assemblea secondo il presente regolamento;

c) a determinare il numero dei componenti il Consiglio direttivo;

d) a fissare la data per l'elezione del direttore e del Consiglio direttivo delle riserve.

 

     Articolo 18

L'elezione del direttore e del Consiglio direttivo della riserva di cui all'art. 6 della legge regionale deve essere fatta a suffragio diretto, mediante votazione segreta da effettuarsi contemporaneamente da tutti i soci della riserva. Per tali operazioni sarà nominata dall'Assemblea una Commissione elettorale composta di 3 membri.

 

     Articolo 19

L'annuncio delle elezioni del direttore e dei componenti il Consiglio direttivo delle riserve deve essere dato ai soci almeno 15 giorni prima di quello stabilito, secondo le modalità che saranno fissate dall'Organo gestore.

Non sono consentite votazioni per delega né per acclamazione.

Non è altresì consentita la presentazione di liste. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità rimarrà eletto il cacciatore più anziano di età.

 

     Articolo 20

L'elezione del direttore e dei componenti il Consiglio direttivo delle riserve viene ratificata dall'Organo gestore. A tal fine dovranno essere rimesse al medesimo copia dei verbali della Commissione elettorale con i risultati dello scrutinio, copia del verbale della designazione delle cariche ed ogni altra notizia utile allo scopo.

Trascorsi 10 giorni dal ricevimento di tali atti senza che sia stato prodotto alcun motivato reclamo, l'Organo gestore, accertata la regolarità dello svolgimento delle elezioni, procede alla ratifica degli eletti e delle rispettive cariche.

Si procede ugualmente alla ratifica qualora il reclamo sia stato respinto, mentre in caso di accoglimento del ricorso viene disposta la ripetizione delle elezioni. Fino alla ratifica e conseguenti consegne, da effettuarsi entro 10 giorni dalla ratifica stessa, restano in carica i precedenti dirigenti.

Avverso le elezioni è ammesso motivato ricorso, nel termine di giorni 10 da quello in cui le elezioni si sono concluse, alla Commissione di primo grado di cui all'art. 51, secondo comma, del presente regolamento.

Contro le decisioni di tale Commissione da comunicarsi con lettera raccomandata alle parti interessate e, per esse, al primo dei firmatari nel caso di reclamo collettivo, è ammesso ricorso nel termine di giorni 20 dalla comunicazione, in seconda ed ultima istanza, alla Commissione d'appello, di cui all'articolo 52, terzo comma, del presente regolamento.

 

     Articolo 21

Tutti i direttori ed i componenti i Consigli direttivi delle riserve restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Le elezioni a tali cariche dovranno essere espletate alla scadenza del quadriennio, fra il 1° gennaio ed il 1° marzo.

 

     Articolo 22

Non possono coprire o mantenere la carica di direttori di riserva coloro che:

a) abbiano ottenuto la licenza di caccia da meno di cinque anni;

b) abbiano commesso o commettano una o più infrazioni gravi alle leggi sulla caccia anche se ammesse ad oblazione;

c) abbiano commesso infrazioni al regolamento interno della riserva punite con i provvedimenti disciplinari previsti dai numeri 2 e 3 dell'art. 51 del presente regolamento.

 

     Articolo 23

A cura dell'Organo gestore saranno tenuti corsi informativi e di aggiornamento per i direttori ed i componenti il Consiglio direttivo di riserva.

I direttori delle riserve o dei consorzi fra riserve devono dimostrare, in un colloquio da sostenersi presso il Comitato provinciale della caccia, adeguata conoscenza delle norme giuridiche riguardanti la materia e dei fondamentali princìpi interessanti la selvaggina e l'ambiente in cui essa vive, nonché di quelli tecnici economici agrari che regolano i rapporti fra la selvaggina immessa e la produzione agricola.

 

     Articolo 24

Nel caso si renda vacante per una qualsiasi ragione il posto di direttore di una riserva, il componente più anziano d'età del Consiglio direttivo convoca l'assemblea per la elezione del nuovo direttore.

In caso di assenza o impedimento del direttore di riserva, le funzioni attribuite allo stesso vengono esercitate, fino ad un massimo di 6 mesi in via continuativa, da un consigliere a ciò delegato dal Direttore medesimo .

 

     Articolo 25

Il direttore di riserva, oltre ai compiti previsti dal presente regolamento, deve tenere i seguenti libri:

1) libro dei soci con i dati anagrafici e statistici relativi alla licenza di caccia al libretto di porto d'armi ed all'assicurazione;

2) libro contabile di entrata ed uscita, vidimato dall'Organo gestore;

3) registro dei verbali di assemblea, vidimato dall'Organo gestore.

Spetta al direttore di riserva presentare all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci i bilanci consuntivo e preventivo.

Il direttore ha inoltre l'obbligo di tenere sempre aggiornate le statistiche degli abbattimenti di selvaggina stanziale, comunicando all'Organo gestore ed al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, i dati riassuntivi entro il 30 gennaio di ciascun anno.

 

     Articolo 26

Il Consiglio direttivo di ciascuna riserva sarà composto di un numero di soci non inferiore a 3 e non superiore a 11, compreso il direttore, secondo le decisioni delle rispettive assemblee.

Esso è convocato dal direttore della riserva e da questi presieduto.

Di ogni seduta verrà redatto un verbale da parte di un consigliere a ciò chiamato dal direttore.

 

     Articolo 27

Il Consiglio direttivo ha il compito di dare pareri sui singoli problemi venatori che il direttore della riserva ritenga opportuno o sia tenuto a sottoporgli .

Il direttore ha l'obbligo di consultare sempre il Consiglio direttivo per iniziative a favore dell'educazione venatoria e della preparazione tecnica dei soci della riserva.

 

     Articolo 28

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo, il direttore della riserva dovrà indire nuove elezioni.

 

     Art. 29

Il regolamento interno di ogni riserva viene adottato dal Direttore della riserva medesima, previo parere favorevole del Consiglio direttivo, e dall'Assemblea dei soci, per le parti concernenti materie espressamente riservate da norme di legge a quest'ultima; il regolamento interno così adottato viene trasmesso agli uffici dell'Organo gestore riserve per la ratifica.

I regolamenti interni devono essere portati a conoscenza dei soci, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ratifica.

Le attribuzioni spettanti all'assemblea dei soci contenute in disposizioni regolamentari non compatibili con la presente disciplina, si intendono abrogate .

 

     Articolo 30

Il regolamento interno della riserva e quello del consorzio fra riserve non devono contenere norme in contrasto con le leggi sulla caccia, con il presente regolamento e con le prescrizioni dell'Organo gestore.

È fatta salva la facoltà di adottare norme più restrittive per la tutela del patrimonio faunistico.

 

     Articolo 31

Su richiesta di una o più riserve ovvero su iniziativa dei singoli Comitati provinciali della caccia, questi ultimi, sentito l'Organo gestore, di cui all'art. 3 della legge, potranno provvedere alla costituzione dei consorzi fra riserve di caccia, fissandone la durata per un periodo non inferiore a 4 anni.

Alla scadenza il consorzio potrà essere rinnovato.

È facoltà del Comitato provinciale della caccia, competente per territorio sentito l'Organo gestore, di mantenere l'attuale suddivisione dei territori di un comune in più di una riserva o di modificare i confini delle riserve stesse, qualora ragioni di opportunità e di tecnica venatoria lo consiglino.

 

     Articolo 32

Nell'ambito del consorzio la disciplina venatoria sarà uniforme e tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

 

     Articolo 33

Il Consiglio direttivo del consorzio è formato dai direttori delle singole riserve e da 1 membro eletto dall'assemblea di ciascuna riserva.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il direttore del consorzio.

Il direttore ed i componenti il Consiglio direttivo durano in carica quattro anni.

Le elezioni alla carica di direttore dovranno essere espletate entro trenta giorni dalla ratifica, di cui all'art. 20 del presente regolamento.

 

     Articolo 34

Il direttore del consorzio fra riserve convoca e presiede il Consiglio direttivo; ne dirige e ne coordina l'attività; cura il funzionamento del consorzio, dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo; tiene, in aggiunta a quelli delle singole riserve:

1) il libro dei soci con i dati anagrafici e statistici relativi alla licenza di caccia, al libretto di porto d'armi ed all'assicurazione;

2) il libro contabile di entrata ed uscita;

3) il registro dei verbali del Consiglio direttivo del consorzio.

Il direttore del consorzio fra riserve ha inoltre l'obbligo di tenere sempre aggiornate le statistiche degli abbattimenti di selvaggina stanziale, comunicando all'Organo gestore ed al Comitato provinciale della caccia i dati riassuntivi entro il 30 gennaio di ciascun anno.

 

     Articolo 35

Il Consiglio direttivo ha funzioni di assemblea; approva, fra l'altro, il bilancio preventivo e consuntivo ed amministra il patrimonio del consorzio, unico e comune.

Al Consiglio spetta pure predisporre il regolamento interno del consorzio.

 

     Articolo 36

Il Consiglio direttivo adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità è decisivo il voto del direttore del consorzio.

Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno, possibilmente una volta ogni due mesi.

Ogni consigliere può chiedere ed ottenere dal direttore del consorzio la convocazione del Consiglio, motivandone le ragioni e presentando l'ordine del giorno da discutere.

 

     Articolo 37

I commissari di riserva, di cui l'art. 7 della legge, sostituiscono i rispettivi direttori anche nelle mansioni di direttore di consorzio o di componente il Consiglio direttivo.

La destituzione di direttore di consorzio comporta anche la rimozione dall'incarico di direttore di riserva.

 

     Articolo 38

Le riserve debbono rimettere all'Organo gestore, alla cui vigilanza e controllo sono sottoposte, ed al Comitato provinciale della caccia, competente per territorio, il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il termine che sarà stabilito dall'Organo gestore.

 

     Articolo 39

L'Organo gestore può in qualsiasi momento effettuare presso le riserve ed i consorzi fra riserve, tramite propri incaricati, verifiche di carattere finanziario ed ogni accertamento di natura tecnico-amministrativa.

 

     Articolo 40

Previa richiesta all'Organo gestore, è consentito alle Sezioni provinciali, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza ed allo scopo di organizzare manifestazioni cinofile, richiedere di utilizzare quei terreni posti nelle riserve di diritto allo scopo rispondenti.

 

     Articolo 41

Il Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia, entro il 30 giugno di ciascun anno, deve far pervenire all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana:

1 ) il bilancio consuntivo e preventivo;

2) l'indicazione delle spese di foraggiamento e la statistica dei ripopolamenti eseguiti nelle riserve di caccia nel precedente anno finanziario, con indicazione del numero, specie e sesso della selvaggina immessa;

3) la statistica della selvaggina stanziale, distinta per specie, abbattuta nelle riserve stesse nella precedente stagione venatoria, nonché tutte le notizie ed informazioni di carattere tecnico-venatorio richieste e riferentisi alla gestione delle riserve ed alla consistenza faunistica delle stesse.

 

     Articolo 42

Le associazioni di cacciatori che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma secondo, legge regionale 11 luglio 1969, n. 13 - e che cioè rappresentino almeno il 5 per cento dei cacciatori della Regione - hanno diritto di partecipare, a mezzo del proprio rappresentante regionale, alle riunioni del Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia, che ha la gestione delle riserve, quando si tratti di deliberazioni concernenti la gestione delle riserve stesse.

Le suddette associazioni hanno diritto di partecipare con i rispettivi rappresentanti provinciali alle sedute dei Consigli e delle assemblee provinciali della Federazione italiana della caccia, in caso di deliberazioni concernenti la gestione delle riserve.

A tale scopo il presidente del Consiglio regionale ed i presidenti dei Consigli provinciali sono tenuti ad invitare, per iscritto e con preavviso di almeno dieci giorni, il competente rappresentante delle associazioni sopra dette, dando notizia dell'ordine del giorno da trattare.

Le Associazioni di cui al primo comma dovranno designare all'Assessorato dell'agricoltura ed all'Organo gestore i propri rappresentanti.

Le deliberazioni concernenti la gestione delle riserve di diritto dovranno essere affisse per giorni 5 sull'albo dell'organo deliberante.

 

     Articolo 43

Avverso le deliberazioni di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso al Comitato provinciale della caccia, competente per territorio, entro 10 giorni dalla comunicazione all'interessato o dalla pubblicazione sull'albo dell'organo deliberante. Contro la decisione del Comitato è ammesso ricorso, entro lo stesso termine, all'Assessorato regionale dell'agricoltura.

 

     Articolo 44

In seno al Consiglio ed alle assemblee, di cui all'art. 41, il rappresentante delle associazioni può fare proposte e dare pareri, prendere visione dei bilanci preventivi e consuntivi, della statistica dei ripopolamenti eseguiti nelle riserve e della selvaggina stanziale ivi abbattuta e prendere visione altresì ed avere conoscenza di qualsiasi altro elemento attinente la gestione delle riserve stesse.

La dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 3, comma secondo, della legge, sarà data mediante esibizione:

1) dell'atto della legale costituzione dell'Associazione;

2) dello statuto relativo;

3) dell'elenco nominativo dei cacciatori associati con indicazione per ognuno del luogo di residenza e degli estremi della licenza di caccia in atto rilasciata dalla competente autorità.

 

     Articolo 45

I cacciatori che risultassero iscritti a due o più associazioni non vengono conteggiati ai fini della percentuale, del 5% di cui al citato art. 3, secondo comma, della legge.

I requisiti, di cui all'articolo precedente, ultimo comma, vanno accertati annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura con riferimento agli iscritti al 31 dicembre di ciascun anno, in base agli elenchi forniti da tutte le Associazioni legalmente costituite e riconosciute.

L'esame di eventuali controversie in ordine all'esistenza di detti requisiti è demandato all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, il quale decide in via definitiva.

 

     Articolo 46

Per gli appostamenti fissi e temporanei di caccia nell'ambito delle riserve di diritto e nei consorzi fra riserve non è prevista alcuna zona di rispetto, tranne che nei territori in cui la zona stessa sia richiesta da particolari forme di caccia. Tali territori saranno precisati dai Comitati provinciali della caccia.

Gli appostamenti di cui sopra non potranno sorgere a distanza inferiore di 300 metri dagli appostamenti fissi d'uccellagione.

 

     Articolo 47

Nelle riserve di diritto e nei consorzi fra riserve è consentita la caccia alla selvaggina stanziale, fatta eccezione per quella di selezione, al massimo per due giorni alla settimana.

 

     Articolo 48

Ogni riserva o consorzio fra riserve deve avere una zona di rifugio, a salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.

Detta zona sarà scelta e delimitata, di concerto fra la direzione della riserva, o del consorzio fra riserve, ed il Comitato provinciale della caccia.

La superficie da destinare a zona di rifugio può essere suddivisa in più appezzamenti, i quali però devono avere aree e caratteristiche tali da garantire la massima protezione della selvaggina .

 

     Articolo 49

L'Organo gestore provvederà al servizio di vigilanza mediante guardiacaccia alle proprie dipendenze .

Ogni riserva o gruppo di riserve o consorzio fra riserve per l'espletamento di servizio più intenso potrà valersi anche di assunti allo scopo.

 

     Articolo 50

Per esercitare le funzioni di guardie giurate volontarie nelle riserve di diritto e nei consorzi fra riserve del Friuli-Venezia Giulia, è necessario aver sostenuto un esame di idoneità davanti alla Commissione d'esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, che ha sede presso il Comitato provinciale della caccia.

 

     Articolo 51

Ogni riserva ha l'obbligo di tenere un conto corrente postale o deposito bancario, su cui dovranno venire versate tutte le somme, a qualsiasi titolo, pervenute.

Qualora il direttore venga meno a tale obbligo, l'Organo gestore, segnalerà immediatamente il caso al Comitato provinciale della caccia per l'adozione del provvedimento, di cui all'art. 7 della legge.

 

     Articolo 52

Su proposta del direttore della riserva o del consorzio fra riserve ovvero anche di propria iniziativa, l'Organo regionale di cui all'art. 3 della legge, adotta i provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni alle leggi sulla caccia, alle prescrizioni contenute nel presente regolamento o in quello interno di ciascuna riserva o consorzio fra riserve.

L'Organo regionale espleterà tale compito, tramite quattro Commissioni di primo grado, nominate dall'Organo regionale stesso e composte di 5 membri ciascuna .

I provvedimenti disciplinari, commisurati alla gravità dell'infrazione sono:

1 ) censura scritta;

2) ritiro del permesso di caccia nelle riserve di diritto per un periodo massimo di tre anni;

3) ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia nelle riserve di diritto.

Le infrazioni di cui al primo comma commesse da un uccellatore, autorizzato ai sensi della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, ad esercitare in riserva l'aucupio, comportano nei confronti dello stesso, secondo la gravità, il ritiro del permesso di uccellagione per un periodo massimo di tre anni od a tempo indeterminato.

 

     Articolo 53

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione scritta dell'addebito all'incolpato, al quale deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni, decorrenti dalla ricevuta comunicazione scritta dell'addebito, per produrre alla Commissione competente di 1° grado le proprie controdeduzioni con l'eventuale richiesta di audizione personale. In caso di tale richiesta, la Commissione investita dell'esame del procedimento disciplinare deve comunicare all'interessato con preavviso scritto di almeno otto giorni, la data in cui saranno presi in esame i fatti a lui addebitati.

Il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione è immediatamente esecutivo ed ha efficacia nei confronti del contravventore dal giorno in cui gli è comunicato con lettera raccomandata.

Entro il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica, l'interessato può ricorrere alla Commissione d'appello, nominata dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio e composta di 5 membri, la quale, previa comunicazione all'interessato, almeno otto giorni prima della data in cui sarà preso in esame il ricorso, decide in via definitiva.

In caso di infrazioni particolarmente gravi il direttore di riserva o l'Organo gestore hanno facoltà di sospendere immediatamente il socio dall'esercizio della caccia .

 

     Articolo 54

Coloro i quali, in occasione di infrazione commessa, abbiano catturato o abbattuto la selvaggina sottoindicata, per essere eventualmente riammessi ad esercitare la caccia nella riserva di diritto di cui sono soci dovranno comunque versare a favore della riserva o del consorzio i seguenti importi:

1) L. 1.000.000 per l'abbattimento di un orso;

2) L. 300.000 per l'abbattimento di un cervo;

3) L. 200.000 per l'abbattimento di un daino;

4) L. 200.000 per l'abbattimento di un muflone;

5) L. 200.000 per l'abbattimento di un camoscio;

6) L. 100.000 per l'abbattimento di un capriolo, salvo che per errore, a causa selettiva;

7) L. 50.000 per l'abbattimento di una marmotta;

8) L. 25.000 per l'abbattimento di una lepre;

9) L. 100.000 per l'abbattimento di un cedrone o di un forcello;

10) L. 35.000 per l'abbattimento di un francolino di monte;

11) L. 35.000 per l'abbattimento di una pernice bianca;

12) L. 10.000 per l'abbattimento di un fagiano;

13) L. 50.000 per l'abbattimento di una coturnice;

14) L. 50.000 per l'abbattimento di una pernice rossa;

15) L. 15.000 per l'abbattimento di una starna;

16) L. 300.000 per l'abbattimento di un'aquila, di un gufo reale o di un avvoltoio;

17) L. 10.000 per qualsiasi altra specie di selvaggina il cui abbattimento è vietato dalla legge o dal calendario venatorio.

 

     Articolo 55

In periodo di caccia «chiusa, l'abbattimento di nocivi da parte di singoli soci di riserve di diritto deve essere preventivamente autorizzato dall'Organo gestore.

 

     Articolo 56

Qualsiasi onere derivante alle colture dai danni eventualmente causati dalla selvaggina stanziale, che superino i limiti di tollerabilità, farà carico alle singole riserve od al consorzio fra riserve, dove il danno si è verificato.

Spetta al Comitato provinciale della caccia competente per territorio stabilire l'ammontare del fondo di cui all'art. 8 della legge per gli interventi a favore dei conduttori di terreni, nei quali si siano verificati i danni.

Per la determinazione di cui al comma precedente il Comitato istituirà nel suo seno una apposita Commissione, composta del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o suo delegato, di un rappresentante dei cacciatori e di uno dei conduttori.

Tale Commissione fisserà l'ammontare del fondo presso ogni singola riserva tenendo conto, fra i vari elementi valutativi, dell'estensione e qualità di coltura.

L'importo così determinato potrà subire modifiche negli anni successivi sulla base dei dati precedentemente acquisiti.

 

     Articolo 57

Il conduttore che ha subìto il danno può presentare domanda di contributo alla riserva o consorzio fra riserve entro 10 giorni dalla constatazione del danno stesso, indicando analiticamente gli elementi necessari all'individuazione del terreno e le colture danneggiate.

 

     Articolo 58

Per l'accertamento e la determinazione dell'entità dei danni provvederà una apposita Commissione nominata in ogni comune dal Consiglio direttivo della riserva di diritto o da quello del consorzio fra riserve. Detta Commissione sarà composta di 3 membri, di cui 1 su designazione dell'Organizzazione sindacale dei conduttori più rappresentativa in sede locale.

Dei 2 componenti nominati direttamente dal Consiglio direttivo 1 deve essere, oltre che cacciatore, anche agricoltore.

La Commissione, una volta determinata l'entità del danno, ne darà immediata notizia all'interessato.

Avverso le determinazioni della Commissione l'interessato può ricorrere entro 10 giorni dalla comunicazione alla Commissione di cui all'art. 56, la quale, deciderà in via definitiva, disponendo, se del caso, ulteriori accertamenti.

Qualora i danni provocati dalla stanziale alle colture in atto siano particolarmente gravi, il Comitato provinciale della caccia ha facoltà di vietare o limitare nell'anno successivo i lanci di selvaggina stanziale.

 

     Articolo 59

Il Comitato provinciale della caccia, esaminate tutte le risultanze pervenute dalle singole Commissioni locali e da quelle di cui all'art. 56, determina entro il 15 dicembre di ogni anno, l'impiego del fondo a favore dei danneggiati.

Il direttore della riserva o del consorzio fra riserve, provvederà alla distribuzione dei contributi, secondo il riparto stabilito dal Comitato provinciale della caccia.

 

Norme transitorie

     Articolo 60

I cacciatori che risultavano già soci di una riserva comunale della Regione alla data dell'entrata in vigore della L.R. 11 luglio 1969, n. 13, conservano il diritto di rimanere soci della stessa.

 

     Articolo 61

Le prime elezioni di cui all'art. 21, per il quadriennio 1971-1974, dovranno svolgersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Articolo 62

Il certificato di idoneità di cui all'art. 49 non è richiesto per un periodo di anni quattro dall'entrata in vigore del presente regolamento per coloro i quali erano in possesso del decreto di guardia giurata volontaria alla data del 1° agosto 1969 e purché lo stesso sia stato sempre regolarmente rinnovato.