§ 3.1.112 - Legge Regionale 27 dicembre 1988, n. 67.
Norme per l'adeguamento dei tassi di interesse a carico dei beneficiari di operazioni creditizie agevolate ai sensi delle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/12/1988
Numero:67


Sommario
Art. 1.      1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, il tasso di interesse a carico dei beneficiari dei mutui [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.112 - Legge Regionale 27 dicembre 1988, n. 67. [1]

Norme per l'adeguamento dei tassi di interesse a carico dei beneficiari di operazioni creditizie agevolate ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1973, n. 45, 22 dicembre 1971, n. 61, e 12 agosto 1975, n. 57.

(B.U. 27 dicembre 1988, n. 146).

 

Art. 1.

     1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, il tasso di interesse a carico dei beneficiari dei mutui viene determinato dalla Giunta regionale in misura non inferiore a quella stabilita dalle norme statali vigenti con riguardo al tasso di riferimento, determinato periodicamente dal Ministero del tesoro, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, assistite da concorso pubblico negli interessi.

     2. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari dei mutui viene determinato nei limiti e nei modi di cui al comma 1.

     3. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, il tasso di interesse dovuto dai beneficiari dei prestiti agevolati di durata non superiore a 12 mesi previsti da detta legge viene determinato dalla Giunta regionale in misura non inferiore a quella stabilita dalle norme statali vigenti con riguardo al tasso di riferimento, determinato periodicamente dal Ministero del tesoro, per operazioni di credito agrario di esercizio, assistite da concorso pubblico negli interessi.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.