§ 3.1.58 - Legge regionale 18 agosto 1980, n. 44.
Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/08/1980
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 1.350 [...]
Art. 2.      La spesa autorizzata con la lettera a) del precedente articolo 1 fa carico al capitolo 7125 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.58 - Legge regionale 18 agosto 1980, n. 44. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

(B.U. 18 agosto 1980, n. 85).

 

Art. 1.

     Per gli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, di cui lire 450 milioni per l'esercizio 1980. La predetta spesa viene suddivisa nel modo seguente:

     a) lire 330 milioni, di cui 110 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'articolo 1;

     b) lire 90 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'articolo 2;

     c) lire 390 milioni, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'articolo 3;

     d) lire 420 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'articolo 6;

     e) lire 120 milioni, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1980 per le finalità previste dall'articolo 7.

 

     Art. 2.

     La spesa autorizzata con la lettera a) del precedente articolo 1 fa carico al capitolo 7125 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 330 milioni per il piano, di cui lire 110 milioni per l'esercizio 1980.

     La spesa autorizzata con la lettera b) del precedente articolo 1 fa carico al capitolo 7126 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 90 milioni per il piano, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1980.

     Per gli oneri previsti dalla lettera c) del precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria XI - il capitolo 7286 con la denominazione: «Contributi per interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento» e con lo stanziamento complessivo di lire 390 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1980.

     La spesa autorizzata con la lettera d) del precedente articolo 1 fa carico al capitolo 7128 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 420 milioni per il piano, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1980.

     La spesa autorizzata con la lettera e) del precedente articolo 1 fa carico al capitolo 7129 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 120 milioni per il piano, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1980.

     All'onere complessivo di lire 1.350 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 13 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 della stessa L.R. 9/2007.