§ 3.1.41 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 8.
Rifinanziamento dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriore autorizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:26/04/1976
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva [...]
Art. 3.      All'onere complessivo di lire 1.820 milioni, previsto dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.41 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 8. [1]

Rifinanziamento dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. 29 aprile 1976, n. 29).

 

Art. 1.

     Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 300 milioni.

     L'onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6264 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 [2].

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.520 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     L'onere complessivo di lire 1.520 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976, fa carico al capitolo 6162 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 [3].

 

     Art. 3.

     All'onere complessivo di lire 1.820 milioni, previsto dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 4 lett. b) dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) [4].

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 1976, n. 23.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 giugno 1976, n. 23.

[4] Vedi nota che precede.