§ 2.5.24 - L.R. 1 agosto 2008, n. 8.
Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni
Data:01/08/2008
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Istituzione)
Art. 2.  (Elezione degli organi)
Art. 3.  (Disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari)
Art. 4.  (Oneri di primo impianto)
Art. 5.  (Disposizioni transitorie)
Art. 6.  (Norma finanziaria)


§ 2.5.24 - L.R. 1 agosto 2008, n. 8.

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

(B.U. 13 agosto 2008, n. 33)

 

Art. 1. (Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, dall'1 gennaio 2009 è istituito nella Provincia di Udine il Comune denominato Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, con capoluogo a Campolongo al Torre.

2. Il Comune di Campolongo Tapogliano è costituito dai territori dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Campolongo Tapogliano prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

 

     Art. 2. (Elezione degli organi)

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano hanno luogo nell'anno 2009, nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonchè modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14).

2. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano prevista all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è altresì determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.

3. Entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune di Campolongo Tapogliano è approvato lo statuto comunale.

 

     Art. 3. (Disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari)

1. Il Comune di Campolongo Tapogliano subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano.

 

     Art. 4. (Oneri di primo impianto)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), al Comune di Campolongo Tapogliano è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 è impegnata nell'anno 2008, entro il mese di ottobre, per il 50 per cento a favore del Comune di Campolongo al Torre e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Tapogliano e liquidata entro marzo 2009 a favore del Comune di Campolongo Tapogliano.

 

     Art. 5. (Disposizioni transitorie)

1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano e sino ad emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione si applicano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti, alla data di istituzione del nuovo Comune, nel Comune di Campolongo al Torre.

2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

3. Le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono abilitate ad assumere fino al 31 dicembre 2008 tutti i provvedimenti necessari per consentire la piena operatività del Comune di Campolongo Tapogliano a decorrere dall'1 gennaio 2009 e ad adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia ciascuna singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.

4. I rapporti contrattuali di cui sono parte i Comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano possono essere eccezionalmente prorogati, anche in deroga alla normativa vigente, per il tempo necessario ad assicurare la continuità della gestione di servizi del Comune di Campolongo Tapogliano e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, apportandovi le eventuali modifiche rese necessarie dalla fusione dei Comuni.

5. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono autorizzate a sostenere maggiori oneri per il lavoro straordinario dei propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui di cui all'articolo 4, previsti in 150.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

2. All'onere complessivo di 150.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 "Fondo globale autonomie locali - spese correnti" - partita 57- di cui alla tabella B, riferita all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).