§ 2.2.145 – L.R. 11 agosto 2005, n. 19.
Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all’impiego regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:11/08/2005
Numero:19

§ 2.2.145 – L.R. 11 agosto 2005, n. 19. [1]

Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all’impiego regionale.

(B.U. 17 agosto 2005, n. 33).

 

Art. 1. (Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale).

     1. Le disposizioni del presente articolo recano norme in materia di contrattazione collettiva, rappresentanza e prerogative sindacali nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

     2. L’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.) ammette alla contrattazione collettiva del comparto unico regionale le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale di categoria dirigenziale e di quello di categoria non dirigenziale, abbiano nel comparto una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale; per l’area dirigenziale è considerato il solo dato associativo. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.

     3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell’anno antecedente l’inizio del periodo contrattuale di riferimento.

     4. L’A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto collettivo regionale verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 2, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.

     5. L’A.Re.Ra.N. è autorizzata a sottoscrivere un accordo che comunque riconosca alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 2 un aumento delle ore di permesso sindacale da usufruire anche in forma cumulativa. Tale aumento non può comportare un onere superiore a 150.000 euro.

     6. Ai fini della definizione del contratto collettivo di lavoro del personale regionale, area dirigenziale e non dirigenziale, e del personale degli enti locali della regione, area dirigenziale, riferito al biennio 2002-2003, continua a trovare applicazione la disciplina di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 16 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

     7. In via transitoria, ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, rispettivamente dell’area del personale dirigenziale e non dirigenziale, l’A.Re.Ra.N. ammette alla contrattazione, con pari dignità, le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della regione sia del comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell’articolo 16 della legge regionale 13/2000.

     8. L’A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo, indipendentemente se rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel loro complesso il 51 per cento del totale della rappresentatività definita dalla somma delle quote di rappresentatività ottenute, per ognuno dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto intercorrente fra personale in servizio a tempo indeterminato nel singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo indeterminato nell’intero comparto unico, alla data del 31 dicembre 2001.

 

Art. 2. (Modifica all’articolo 128 della legge regionale 13/1998 concernente l’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale).

     1. All’articolo 128 (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale) della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 1 della legge regionale 8/2005, il comma 9 bis è sostituito dal seguente:

     «9 bis. L’Agenzia è supportata da personale, anche di categoria dirigenziale, messo a disposizione da altre pubbliche amministrazioni.».

 

Art. 3. (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 18/1996 in materia di accesso all’impiego regionale).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti non è oggetto di preselezione. La presente disposizione si applica al solo personale regionale il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.».

 

Art. 4. (Norma transitoria).

     1. La previsione di cui all’articolo 3 si applica anche con riferimento alle procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale).


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.