§ 2.2.30 - Legge Regionale 21 giugno 1976, n. 21.
Applicazione al personale regionale della disciplina dell'indennità integrativa speciale prevista per il personale statale dalla legge 31 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:21/06/1976
Numero:21


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1976, l'indennità integrativa speciale è corrisposta al personale regionale nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 luglio 1975, n. 364.
Art. 2.      A decorrere dalla data prevista dal precedente articolo 1, ai dipendenti regionali spetta un assegno personale pensionabile pari alla differenza, risultante al 30 giugno 1976, tra l'importo [...]
Art. 3.      Al personale comandato, in servizio al 30 giugno 1976 presso l'Amministrazione regionale e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, abbia optato [...]
Art. 4.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1976 in lire 195 milioni, fa carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...]


§ 2.2.30 - Legge Regionale 21 giugno 1976, n. 21.

Applicazione al personale regionale della disciplina dell'indennità integrativa speciale prevista per il personale statale dalla legge 31 luglio 1975, n. 364.

(B.U. 21 giugno 1976, n. 46).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1976, l'indennità integrativa speciale è corrisposta al personale regionale nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 luglio 1975, n. 364.

 

     Art. 2.

     A decorrere dalla data prevista dal precedente articolo 1, ai dipendenti regionali spetta un assegno personale pensionabile pari alla differenza, risultante al 30 giugno 1976, tra l'importo dell'indennità integrativa speciale attribuita al personale regionale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7 e quello dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale ai sensi della legge 31 luglio 1975, n. 364. Detto assegno personale è riassorbibile con i futuri miglioramenti di carattere generale.

 

     Art. 3.

     Al personale comandato, in servizio al 30 giugno 1976 presso l'Amministrazione regionale e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, abbia optato od opti entro il 30 giugno 1976 per il trattamento accessorio previsto per i dipendenti regionali, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1976, una indennità di importo pari alla misura dell'assegno personale spettante, ai sensi del precedente articolo 2, ai dipendenti regionali. La suddetta indennità viene ridotta con la medesima decorrenza e nella stessa misura in cui viene riassorbito l'assegno personale attribuito ai dipendenti regionali.

 

     Art. 4.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1976 in lire 195 milioni, fa carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.