§ 2.1.40 - Legge Regionale 8 giugno 1993, n. 33.
Modifiche dell'ordinamento della Direzione regionale della protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:08/06/1993
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
Art. 2.      1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità della Direzione regionale della protezione civile, ed in particolare del Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e [...]
Art. 3.      1. Al fine di garantire il controllo della sicurezza del complesso minerario di Raibl nel Comune di Tarvisio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con [...]
Art. 4.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, settimo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come aggiunto dall'articolo 1, comma 2, fanno carico al capitolo 150 [...]


§ 2.1.40 - Legge Regionale 8 giugno 1993, n. 33.

Modifiche dell'ordinamento della Direzione regionale della protezione civile.

(B.U. 10 giugno 1993, n. 38 - Suppl. straord.).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis) [1].

     2. All'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità della Direzione regionale della protezione civile, ed in particolare del Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo in relazione all'attività di studio e controllo nel settore dei rischi sismico, idraulico, idrometeorologico, idrogeologico e geostatico, il personale che alla data del 30 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione, ai sensi della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale di dirigente corrispondente alla qualifica funzionale di ricercatore - III livello ex D.P.R. 171/1991 rivestita presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

     2. In relazione all'inquadramento di cui al comma 1, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato, nella qualifica di dirigente, di una unità.

     3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale della struttura presso cui l'interessato si trovi in posizione di comando alle date di cui al comma 1 ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.

     4. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva l'anzianità maturata nel corrispondente livello rivestito presso l'Amministrazione di provenienza.

     5. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale spetta, alla data d'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

     a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonchè degli altri assegni fissi e continuativi;

     b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso l'Ente di provenienza riferibile al triennio 1991-1993, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 33/1987, lo stipendio iniziale previsto all'articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di garantire il controllo della sicurezza del complesso minerario di Raibl nel Comune di Tarvisio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata annua rinnovabile per ulteriori due anni, secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a due unità di personale nella qualifica di segretario.

     2. Per le procedure concorsuali si provvede secondo le disposizioni della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20. Ai fini dell'accertamento delle cognizioni tecniche dei candidati relative a impianti e strutture di un complesso minerario, le prove di esame comprendono anche le seguenti materie: sicurezza in miniera, impianti minerari ed arte mineraria.

     3. Detto personale avrà sede di servizio nel complesso minerario di Raibl, in Comune di Tarvisio.

 

     Art. 4.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, settimo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come aggiunto dall'articolo 1, comma 2, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

 


[1] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.