§ 2.1.19 - Legge Regionale 14 dicembre 1984, n. 50.
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:14/12/1984
Numero:50


Sommario
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 2.1.19 - Legge Regionale 14 dicembre 1984, n. 50. [1]

Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 17 dicembre 1984, n. 113).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [2].

 

     Artt. 3. - 11.

     (Omissis) [3].

 

Art. 12.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 13.

     La dotazione organica per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, anche in relazione a quanto disposto dalla presente legge, nel numero di ventidue unità.

     Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di due unità, anche gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi.

 

     Art. 14.

     La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto dall'articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.

     Al fine dei trasferimenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote degli stanziamenti non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, relative a capitoli di spesa, i quali, in applicazione del precedente comma, debbano essere suddivisi in due o più capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1985 da attribuirsi a rubriche diverse, sono ripartite tra i capitoli medesimi con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Norme modificative ed integrative degli articoli 2 e 5 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Norme modificative, integrative e sostitutive degli articoli 3, 8 bis, 9, 11 bis 23, 24, 25, 26 e 27 bis della L.R. 28 marzo 1968, n. 22.

[4] Norma modificativa dell'art. 7 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.