§ 1.4.25 - L.R. 12 marzo 2009, n. 4.
Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:12/03/2009
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2008)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2006)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 24/2006)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)
Art. 5.  (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 1.4.25 - L.R. 12 marzo 2009, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive.

(B.U. 18 marzo 2009, n. 11)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2008)

1. I commi da 33 a 36 e da 40 a 43 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2006)

1. La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è abrogata.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 24/2006)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)

1. I commi da 53 a 56 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.

 

     Art. 5. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006)

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2008, i riferimenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) all'aliquota dell'IRAP del 2,9 per cento e del 3,1 per cento devono intendersi, rispettivamente, al 2,98 per cento e al 3,17 per cento.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.