§ 1.2.31 - Legge Regionale 11 aprile 1988, n. 18.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 «Legge elettorale regionale».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:11/04/1988
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1983, n. 34, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l'articolo 1, fanno carico al capitolo 1906 dello stato di previsione [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.31 - Legge Regionale 11 aprile 1988, n. 18. [1]

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 «Legge elettorale regionale».

(B.U. 11 aprile 1988, n. 45).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1983, n. 34, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l'articolo 1, fanno carico al capitolo 1906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 91 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.

[2] Norma inserita nella legge originaria.